• Non ci sono risultati.

2. La cauzione nell’Ottocento

2.3 Il primo codice di rito penale italiano

2.3.1 La cauzione nel codice del 1865

La regola era che la libertà provvisoria poteva trovare accoglimento solo mediante cauzione. L’eccezione riguardava le ipotesi di reati pu- nibili solo con l’interdizione dai pubblici uffici; reati punibili con pena carceraria inferiore a tre mesi; imputati poveri, nei cui confronti risul- tassero favorevoli informazioni di moralità . 154

La cauzione veniva trattata dal codice come un sostituto della de- tenzione preventiva, dato che possedevano entrambe lo stesso scopo: garantire la presenza dell’imputato agli atti del processo, al giudizio ed alla esecuzione della sentenza. Affinché però risultasse efficace, era necessario che fosse previsto in modo chiaro dalla legge che, nell’ipo- tesi in cui l’imputato non si fosse presentato, questi avrebbe perso quanto prestato a titolo di cauzione. Inoltre come riflesso di ciò era al- trettanto necessario, che nel caso l’imputato fosse risultato adempiente ai doveri ad esso prescritti vedesse la restituzione della somma. In ag- giunta era indispensabile che la cauzione fosse proporzionata nel quan-

tum, per evitare che diventasse apparente per la bassa somma rispetto

alle capacità economiche dell’imputato, o viceversa ineseguibile per aver stabilito una somma eccessiva . Infatti l’art 212 del codice in 155

esame disponeva che «la camera di consiglio, la sezione di accusa, il

In tal senso G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale,

153

vol. II, Milano, 1876, p. 465

Anche se c’era chi era critico in dottrina rispetto a tale previsione, ritenen

154 -

dolo «un vero privilegio che gode in Italia il proletariato!» così R. GARO- FALO, Criminologia, vol. II, Torino, 1891, p. 401

Così G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II,

155

tribunale o la corte […] determineranno la somma della cauzione se- condo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell’imputato ed alla natura e qualità del reato». Quindi si può apprendere quella che era la logica che si poneva dietro l’istituto della cauzione: cioè che l’impu- tato, posto nell’alternativa fra perdere quanto prestato a titolo di cau- zione od obbedire a quanto gli è stato prescritto, preferirà — nella maggior parte dei casi — adempiere ai doveri impostigli . Pertanto è 156

solo in base a questa capacità coercitiva che esercita sull’imputato, che le autorità competenti dovevano stabilire la somma da versare; restan- do invece irrilevanti spese, multe, indennità, ammende o danni da ri- sarcire alla parte civile, nonostante, la cauzione versata poteva essere utilizzata a tali fini in caso di condanna. La parte civile non poteva vantare alcun diritto nei confronti della cauzione, ma ne avrebbe potuto trarre beneficio solo indirettamente, ossia nell’ipotesi in cui fosse stata pronunciata nei confronti dell’imputato una sentenza di condanna.

La cauzione, affinché potesse considerarsi idonea, doveva vedere il concorso di due elementi: Il valore e la solidità.

Per quanto riguarda “il valore della cauzione”, esso era rimesso al «prudente arbitrio del magistrato» competente. 157

Per quanto concerne invece “la solidità”, la legge stabiliva che la cauzione poteva essere effettuata: mediante deposito di denaro; deposi- to di effetti del debito pubblico al portatore o di cedole nominative munite del regolare trapasso, entrambe calcolate al valore di borsa;

Così G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II,

156

Milano, 1876, p. 543

G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II, Mila

157 -

mediante ipoteca sopra beni stabili , il cui valore sorpassi di un terzo 158

in fondo libero l’ammontare della cauzione; o infine attraverso ipoteca di rendite sopra lo Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico . 159

Inoltre la cauzione poteva essere prestata anche da un fideiussore, il quale ex art 219 del codice di rito del 1865 avrebbe effettuato una di- chiarazione «con la quale si obbliga di presentare l’imputato […] e, in difetto, di pagare la cauzione». Lo spirito di tale istituto consisteva nel- la probabilità che il fideiussore sarebbe stato incentivato a garantire la presenza dell’imputato agli atti del processo ed evitarne la sua fuga, per evitare altrimenti di perdere il proprio denaro. Per cui l’autorità competente avrebbe dovuto stabilire una somma che in base al caso concreto, sarebbe riuscita effettivamente a svolgere tale potere coerci- tivo sul fideiussore. Nel caso in cui il fideiussore avesse versato la somma di denaro necessaria a titolo di cauzione, esso sarebbe divenuto destinatario delle citazioni e notificazioni di cui era destinatario l’im- putato. Infatti, a tal fine, nello stesso atto di cauzione o anche in atto separato, l’imputato ed il fideiussore dovevano eleggere il proprio do- micilio. A seguito di tali atti, l’imputato che si trovava in stato di arre- sto doveva essere immediatamente liberato mediante ordinanza del giudice istruttore; o nel caso fosse stato emesso mandato di cattura, questo doveva essere prontamente revocato.

Oltre a ciò il c.p.p. prevedeva che le autorità competenti ad accorda- re la libertà provvisoria, potessero stabilire obblighi diversi ed ulteriori

La parola “stabili” ha un significato più specifico rispetto a quello che si

158

intende per beni “immobili”, infatti per stabili si intendono quegli immobili che sono tali per natura, per distinguerli da quelli che sono immobili per de- stinazione o oggetto a cui si riferiscono. Consiglio di Stato, Sezione IV, 25 giugno 1898, in Giurisprudenza italiana, volume L — anno 1898

G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II, Mila

159 -

rispetto a quelli aventi ad oggetto la presenza dell’imputato. In partico- lare, sulla base dei fatti concreti, potevano ordinare all’imputato di te- nersi lontano da determinati luoghi, ovvero di abitare in un comune che sia nella giurisdizione del tribunale in cui viene svolta l’istruzione o, nell’ipotesi in cui questa venga avocata dalla sezione di accusa, nel distretto della Corte di appello, pena l’arresto ed il pagamento della cauzione. Queste ipotesi — tassativamente indicate dalla legge — ave- vano la funzione di superare gli inconvenienti che sarebbero derivati dalla libertà del soggetto imputato. Infatti la sua presenza nel luogo in cui è stato commesso il reato può ostacolare l’accertamento dei fatti, per l’influenza che esso può esercitare sui testimoni; senza trascurare l’indignazione che può suscitare sulle parti offese dal reato, il vedere il soggetto ai loro occhi colpevole di tale fatto criminoso . 160

Infine occorre procedere all’analisi degli effetti che erano stati pre- visti dalla legge, a seconda delle circostanze del caso concreto.

In primo luogo c’è il caso in cui l’imputato avesse adempiuto agli obblighi che gli erano stati prescritti dall’autorità competente. In tale evenienza la legge prescriveva che la cauzione doveva essere restituita a colui che l’aveva versata(fideiussore o imputato). Però nel caso di sentenza di condanna, nell’ipotesi in cui a prestare cauzione sia stato l’imputato, questa sarà allora trattenuta per pagare le multe o le am- mende, le spese processuali o per il risarcimento dei danni provenienti dal reato. La ragione per cui, tale effetto riguarda solo l’ipotesi in cui la cauzione sia stata versata dall’imputato e non anche dal fideiussore, si può ricavare dal principio generale di diritto per cui i beni del debitore sono garanzia comune di tutti i creditori ; quindi, in ossequio a tale 161

Così G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II,

160

Milano, 1876, p. 549

G. BORSANI-L.CASORATI, Codice di procedura penale, vol. II, Mila

161 -

principio, è legittimo soddisfare i debitori dell’imputato attraverso la cauzione dal medesimo versata, mentre sarebbe contrario a tale princi- pio fare lo stesso con la cauzione versata dal fideiussore.

In secondo luogo c’era la circostanza per cui l’imputato non si fosse presentato a seguito della chiamata del giudice. Le conseguenze previ- ste in tal caso erano molteplici: innanzitutto vi era la perdita del bene- ficio di libertà provvisoria, attraverso la pronuncia da parte del giudice istruttore di un mandato di arresto; poi, lo stesso giudice, avrebbe pro- nunciato anche un’ordinanza di pagamento di cauzione e, nel caso in cui l’imputato fosse stato dispensato dal pagamento della cauzione, lo avrebbe condannato «al pagamento di una multa estendibile a lire cin- quecento» . Però la legge contemplava anche il caso in cui l’inottem162 -

peranza dell’imputato alla chiamata del giudice derivasse da un legit- timo impedimento. Infatti la legge prevedeva che nel caso in cui l’im- putato si presentasse, o comunque venisse arrestato entro 5 giorni dalla notifica dell’ordinanza che disponeva il pagamento della cauzione o della multa, e avesse fornito prove dimostranti che il suo impedimento fosse da considerarsi legittimo, l’autorità competente avrebbe dovuto revocare l’ordinanza che prescriveva il pagamento della cauzione o comunque della multa. Inoltre l’art 225 prevedeva che, se lo stato della causa lo avesse permesso, il giudice avrebbe dovuto consentire all’im- putato di continuare a godere del beneficio della libertà provvisoria. Però se l’imputato entro i cinque giorni suddetti non si fosse presenta- to, o comunque non avesse presentato le prove che avessero dimostrato che l’impedimento fosse legittimo, allora l’ordinanza di pagamento della cauzione o di condanna alla multa sarebbe divenuta irrevocabile.

Si può certo affermare che fosse piuttosto assolutistica questa dispo- sizione, perché anche se produceva l’effetto di rendere più efficace la

Art 224 c.p.p. del 1865

cauzione , prevedeva una presunzione assoluta per cui l’impedimento 163

potesse essere legittimo solo se impediva la presenza dell’imputato per una durata inferiore ai 5 giorni, senza tenere di conto che, nel caso concreto, un soggetto avrebbe potuto avere un impedimento legittimo di durata anche superiore.

In terzo luogo era prevista l’ipotesi che l’imputato avesse violato gli obblighi ulteriori impostigli dall’autorità procedente: l’ordine di tenersi lontano da un determinato luogo; l’ordine di abitare in un comune che sia nella giurisdizione del tribunale in cui viene svolta l’istruzione. Se tale trasgressione fosse risultata da verbali di polizia giudiziaria, da rapporti o da sommarie informazioni si applicava una disciplina non dissimile a quella prevista al caso in cui l’imputato non avesse ottem- perato alla chiamata del giudice. Però in tale ipotesi l’ordinanza di cat- tura poteva essere emessa soltanto quando l’ordinanza di pagamento della cauzione o di condanna alla multa fosse divenuta irrevocabile.

Documenti correlati