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e finanziaria, e, da ultimo, prevedendo sistemi di tassazione a bassi ssimo impatto per i capitali stranieri, costituiscono un baluardo quasi inespugnabile per

3. Cenni conclus

Come abbiamo avuto modo di approfondire nelle pagine precedenti, non è possibile formulare un’unica e universalmente condivisa nozione di “paradiso fiscale”, in ragione della difficoltà oggettiva di individuare tutte le peculiarità

39 M. Lupoi, Tax Havens, in Enciclopedia Giuridica Treccani, 2019, pp. 359 ss.; OECD, Report

on Harmful Tax competition: an emerging global issue, in National Tax Journal, 1998, pp. 601 ss.

40 In argomento, M. Orlov, The concept of tax haven: a legal analysis, in Intertax, 2004, pp. 100 ss.

41 G.S.A. Wheatcroft, The general principles of tax planning, in British Tax Review, 1963, pp. 190 ss.

42 Oltre agli hedge fund, veri artefici di speculazioni di borsa, anche i titoli tossici sono assemblati nei paradisi fiscali, soprattutto nelle isole Cayman. Del resto, tutti i principali istituti di credito hanno sedi nelle isole Cayman, o Bahamas, o Dubai, o etc.

43 La U.E. con il Lussemburgo, la Cina con Hong Kong e Macao, gli USA con le Isole Vergini e il Delaware, la Gran Bretagna con la Manica e la City nel cuore di Londra, e così via.

44 Legge 15 dicembre 2014, n° 186 recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizione in materia di riciclaggio. Articolo 7 del decreto-legge n° 193 del 22 ottobre 2016: Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate.

di tale fenomeno39 confrontando le diverse realtà conosciute sotto questa

denominazione40.

Con i tax haven, di cui alla letteratura tributaria anglosassone del secolo scorso41, si delineavano i luoghi ove era possibile evadere dai regimi fiscali più

rigidi, mentre con il tempo tale locuzione ha indicato le conseguenze sfavorevoli prodotte dall’erosione della base imponibile rapportabile proprio agli stessi Paesi maggiormente progrediti, così come ad una competizione sleale.

I paradisi fiscali del resto non hanno rappresentato solo un parcheggio improduttivo di somme frutto di evasione (e di riciclaggio di danaro), ma anche il perno di quella finanza globale che è stata una delle cause della crisi finanziaria che ha colpito il mondo occidentale negli ultimi anni42.

Nonostante vi sia la consapevolezza da parte del G20 sulle cause che spesso fanno generare una crisi finanziaria, dovuta all’uso speculativo dei titoli tossici che vengono assemblati nei vari paradisi fiscali, tuttavia non si ha la forza (o meglio la volontà) di arginare tale fenomeno, soprattutto per la resistenza di alcuni Paesi che vogliono mantenere i tax haven43.

Questi Paesi molto spesso sono depositari di ingenti somme di danaro proveniente da attività illecite o da evasione fiscale. Contro questo fenomeno l’Italia ha cercato di far rientrare questi capitali con un condono, cosiddetto

voluntary disclosure (e prima lo scudo fiscale). Quest’ultimo istituto è uno

strumento che ha permesso ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero, di regolarizzare la loro posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio44.

Per ciò che riguarda la produzione di redditi o patrimoni da attività criminali o da attività lecite ma sconosciute al fisco, resta solo uno strumento per combatterle: le forze di polizia guidate dalla magistratura.

Di tutt’altro avviso è la collocazione di un’attività o residenza o il trasferimento di utili in un paese comunemente detto offshore45, contro cui il

legislatore italiano ha messo in atto una serie di strumenti per arginare il fenomeno della residenza fiscale in un paese a fiscalità di vantaggio, del Controlled Foreign

Companies o del Transfer pricing, per esempio.

Uno dei maggiori obiettivi è quello di limitare la deducibilità dei costi al fine di ricavarne un maggior utile da tassare. Lo strumento giuridico su cui il legislatore fa leva è senza dubbio l’elusione fiscale o abuso del diritto, che rileva operazioni prive di spessore economico che il contribuente mette in atto con l’obiettivo principale, appunto, di ottenere risparmi di imposta attraverso l’utilizzo distorto di schemi giuridici. Ognuno di questi schemi è apparentemente legittimo, tuttavia l’illegittimità deriva dal fatto che essi nel complesso sono messi in atto con il solo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

L’articolo 10-bis dello Statuto dei Diritti dei Contribuenti (legge n. 212 del 2000), che disciplina l’abuso del diritto e l’elusione fiscale, include un esimente: valide ragioni economiche. Ci si trova, infatti, in presenza dell’abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzino essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un’operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l’Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

In altre parole, qualora il contribuente attui un comportamento, consistente in una delle operazioni indicate dalla legge, diretto ad aggirare la ratio della norma imperativa al fine di conseguire un vantaggio indebito, sta integrando

45 È pacifico che per attività offshore si intenda quell’attività svolta da un soggetto residente in

un Paese che abbia collocato la sede del suo business in altro Paese con una fiscalità di vantaggio. Con la locuzione offshore, cioè lontano da casa, si fa riferimento soprattutto ai paradisi fiscali ubicati nelle isole: Cayman, Bahamas, Seychelles, etc.

una fattispecie elusiva; peraltro, se dovesse riuscire a dimostrare che tale comportamento è giustificato da “valide ragioni economiche”, tale ipotesi, ancorché elusiva, meriterebbe di essere tutelato dalla legge46.

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DE PARAÍSOS FISCALES A TERRITORIOS NO