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e finanziaria, e, da ultimo, prevedendo sistemi di tassazione a bassi ssimo impatto per i capitali stranieri, costituiscono un baluardo quasi inespugnabile per

2. I paradisi fiscali nell’ordinamento giuridico italiano e gli strumenti di contrasto

2.3 Il prezzo di trasferimento

Un altro istituto che merita sicuramente attenzione è il “Prezzo di trasferimento” o meglio conosciuto con nome inglese transfer pricing regolato dall’art. 110 comma 7 del T.U.I.R. volto ad impedire il trasferimento di utili da

31 prevedendo:

a il superamento dell’approccio basato su “black list” e livello nominale di tassazione con conseguente introduzione di nuovi requisiti, da verificarsi congiuntamente, ai fini dell’applicabilità dello stesso: Vale a dire:

- effective tax rate estero < 50% di quello cui il soggetto controllato non residente sareb-

be stato assoggettato in Italia;

- conseguimento di “proventi” per oltre 1/3 (riduzione rispetto al 50% vigente) da passi-

ve income (i.e., interessi, canoni, dividendi, ovvero anche derivanti da compravendite

di beni o prestazione di servizi infragruppo a valore economico aggiunto scarso o nul- lo);

b la rilevanza per l’applicabilità del regime in esame del controllo civilistico ex art. 2359 c.c. o, in alternativa, del possesso di una partecipazione agli utili (diretta o indiretta) superiore al 50%;

c l’applicabilità dello stesso (i) sul piano soggettivo, anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione; e, (ii) sul piano oggettivo, anche alle stabili organizzazioni all’estero di soggetti controllati non residenti, nel caso in cui i relativi utili non siano soggetti ad imposta o siano esenti da imposta nello Stato membro del soggetto controllato non residente.

32 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n° 35/E del 4 agosto 2016.

33 Vi era un espresso rinvio alla disciplina contenuta nell’art. 9 del TUIR, ai sensi del quale per valore normale si intendeva il valore al quale parti indipendenti accetterebbero di scambiarsi gli stessi beni o gli stessi servizi o di assumere gli stessi comportamenti ed accetterebbero di farlo alle medesime condizioni economiche.

34 Convertito con modificazione dall’art. 1 della legge 30 luglio 2010 n° 122 introducendo un nuovo comma, il 2-ter, nel testo dell’art. 1 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 471.

35 A. Trabucchi, Novità in materia di transfer pricing, in AA.VV., Le imposte sul reddito, a cura di M. Leo, Giuffrè, 2011, pag. 307.

36 Agenzia delle Entrate circolari 58/E del 15 settembre 2010 e 21/E del 18 maggio 2011.

un’impresa residente a società non residenti (ubicate in paesi che hanno una fiscalità vantaggiosa) e appartenenti al medesimo gruppo. Secondo la vecchia formulazione, i componenti del reddito derivanti da operazioni infragruppo, sono valutati in base al valore normale33 dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei

beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento di reddito, o al perfezionamento di una procedura amichevole prevista dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se ne deriva una diminuzione di reddito.

L’art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010, n° 7834 diede la possibilità

al soggetto passivo di usufruire della disapplicazione delle eventuali sanzioni per infedeltà della dichiarazione, laddove il contribuente aveva rappresentato la politica di transfer pricing di gruppo in apposita documentazione, da conservare, previa comunicazione del possesso della stessa all’Amministrazione finanziaria, ed esibire in sede di verifica. La norma oltre a scongiurare il rischio sanzionatorio per le imprese, permetteva anche all’Amministrazione finanziaria di avere un migliore supporto nella verifica della corretta determinazione dei prezzi di trasferimento adottati dal contribuente35; peraltro, essendo prevista la

comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate dell’eventuale assolvimento dell’onere documentale, la disciplina consente al Fisco anche una più adeguata analisi dei rischi fiscali, al fine di orientare l’attività di tutoraggio fiscale (ex art. 27 del decreto legge 29 novembre 2008 n° 185) e le conseguenti verifiche36.

Successivamente, con il decreto legge del 24 aprile 2017 n° 50, l’ordinamento italiano ha recepito le indicazioni contenute nelle Linee Guida OCSE che consente di far riferimento non più al valore normale dei prezzi, ma al concetto di libera concorrenza, sulla base del quale i contribuenti e le Amministrazioni Fiscali sono tenute a valutare le transazioni sul libero mercato e le attività

37 L’enunciazione ufficiale del principio di libera concorrenza è contenuta nel paragrafo 1 dell’art. 9 del Modello di Convenzione Fiscale dell’OCSE, che costituisce la base delle convenzioni fiscali bilaterali che vincolano i Paesi membri dell’OCSE e un numero crescente di Paesi non membri. L’art. 9 dispone che: “Allorché le due imprese (associate), nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza”. Nel tentativo di rettificare gli utili facendo riferimento alle condizioni che si sarebbero verificate tra imprese indipendenti in transazioni compatibili e in circostanze comparabili (cioè in transazioni comparabili tra parti indipendenti), il principio di libera concorrenza adotta un approccio consistente nel trattare le entità di un gruppo multinazionale come se operassero quali entità separate e non come sottoinsiemi indissociabili di un singolo gruppo. Poiché, secondo l’approccio per entità separate, le entità di singolo gruppo multinazionale sono considerate come entità indipendenti, l’attenzione è focalizzata sulla natura delle transazioni poste in essere tra questi soggetti e sulla possibilità che le condizioni di tali transazioni differiscano dalle condizioni che si sarebbero verificate in transazioni comparabili tra parti indipendenti. Tale analisi delle transazioni tra imprese associate e delle transazioni tra parti indipendenti, chiamata analisi di comparabilità, rappresenta il fulcro dell’applicazioni del principio di libera concorrenza (Linee Guida dell’OCSCE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le Amministrazione fiscali, luglio 2017).

38 P. Valente, Transfer Pricing: le ultime novità, IPSOA, 22 gennaio 2018, http://www.iposao.it/ documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2018/01/22/transfer-pricing-le-ultime-novità.

commerciali di imprese indipendenti, confrontandole con le transazioni e le attività delle imprese associate37.

Inoltre, è stato modificato anche il secondo periodo del comma 7 dell’art. 119 del TUIR, il quale fa rinvio all’art.31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 600, quando ci si trova nell’ipotesi di diminuzione del reddito. La disciplina de quo, oltre allo strumento delle procedure amichevoli, prevede la possibilità di concludere le attività di controllo nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisibili dagli Stati partecipanti, oltre alla possibilità di presentare un’istanza, da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da un Paese con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni38.