Per quanto concerne la legislazione italiana, nel 1979 fu approvato un decreto legge che prevedeva per le grandi imprese in crisi un regime di amministrazione straordinaria401. Il decreto, voluto dall’allora Ministro dell’Industria Prodi in vista di una specifica situazione di crisi, aveva solo 10 articoli e prevedeva inizialmente solo una moratoria che consentiva alle imprese di continuare nell’esercizio della loro attività, durante la quale il Ministro dell’Industria doveva preoccuparsi del risanamento. Nel 1999 la procedura è stata estesa (tra le altre ragioni per conformarsi al diritto comunitario) fino a diventare una procedura generale per tutte le grandi imprese con determinati requisiti dimensionali. Per far fronte alla crisi della
400 V. le osservazioni di White,Comment, Harvey’s Silente, cit., p. 475, la quale sottolinea gli inevitabili costi derivanti dall’errore di selezione dei casi che possono avere accesso alla procedura .
401 L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è regolata dal D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 conv. in legge 3 aprile 1979, n. 95, con cui si è tentato di perseguire in modo organico e predeterminato il recupero dele grandi imprese insolventi. La storia di questo istituto è ben nota per sottolinearne ancora una volta i difetti che essa ebbe a comportare in vent’anni di applicazione. Basta ricordare che si è trattato di una procedura fondata su parametri quantitativi e qualitativi scarsamente definiti e soprattutto mutevoli nel tempo, sicuramente inidonei ad individuare effettivamente le imprese di particolare rilevanza economica e sociale. Assai incerta è stata, altresì, la natura della sua finalità conservativa o liquidatoria; è mancata soprattutto di strumenti finanziari adeguati che potessero consentire la realizzazione di qualsiasi piano di risanamento. Del tutto carente è stata la tutela degli interessi dei creditori concorsuali ai quali è stato sospeso il ricorso all’autorità giudiziaria e dei creditori di massa sui quali si è scaricato il peso finanziario della gestione conservativa dell’impresa. Cfr. Lo Cascio, Aspetti storici ed evolutivi della normativa in tema di risanamento delle imprese in crisi, in Il
fallimento n. 9/2003, pp. 918 ss.; AA.VV., L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, Milano, 2000.
Parmalat è stato emesso d’urgenza un nuovo decreto, che consente per imprese ancora maggiori una procedura accelerata402.
La legge italiana sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi403, rivolta al salvataggio di imprese che abbiano goduto in passato di crediti agevolati in una certa misura, sostituisce al fallimento una procedura in parte analoga che consente di estromettere vecchi amministratori e azionisti ed affida ad un commissario-gestore di nomina governativa il risanamento dell’impresa o del gruppo d’imprese attraverso un piano da lui elaborato ed approvato dall’autorità governativa preposta al procedimento404. Il piano, al quale è offerto il sostegno statale sotto forma di un fondo di garanzia per i nuovi debiti accesi dal commissario405, deve anche prevedere in quali modi e tempi i creditori verranno soddisfatti. Ma su questo punto la legge sfuma nel generico e rinvia i sostanziali problemi al compiersi del periodo di commissariamento (al massimo un triennio), quando l’alienazione dei complessi aziendali risanati a terzi imprenditori e la liquidazione di quelli non risanabili dovrebbero permettere l’identificazione del ricavato sul quale i vecchi
402 A far data dall’estensione del suo campo d’applicazione e dal migliore coordinamento con il diritto fallimentare generale, l’amministrazione staordinaria (contrariamente al suo nome) è diventata parte integrante del sistema di diritto fallimentare italiano. Nei manuali viene così presentata, e presto le è stato accordato lo status necessario per l’inclusione nel catalogo delle procedure fallimentari europee che devono essere riconosciute nell’Unione Europea ai sensi del Regolamento CE n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 sui fallimenti transfrontalieri.
403 Fabiani, Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria, in Il fallimento, 10/2000, p. 1065; Guglielmucci, La predisposizione e il vaglio del piano di risanamento, in Il fallimento, 7/1999, pp. 759 ss.; Rovelli, Luci e ombre della nuova legge sull’amministrazione straordinaria, in Il
fallimento, 1/2000, pp. 45 ss.; Vivaldi, Insolvenza e grandi imprese, in Il fallimento, 2/2000, pp. 121 ss.
404 V. Gasperoni, Grandi imprese in crisi e amministrazione straordinaria, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 1 ss.; Bonsignori, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova, 1980; Capriglione, I consorzi bancari e la legge sulla ristrutturazione delle imprese (in Quaderni di
giurisprudenza commerciale), Milano, 1979 (scritto però sul testo del decreto n. 26 del 30 gennaio
1979, prima che venisse convertito con modifiche nella l. 3 aprile 1979, n. 95); Verrucosi, Crisi
economica dell’impresa e organizzazioni cooperative, in Riv. della cooperazione, 1981, p. 13 ss.
405 Barontini (1996), Costi del fallimento e gestione della crisi nelle procedure concorsuali, dattiloscritto non pubblicato; Belcredi (1996), Le ristrutturazioni stragiudiziali delle aziende in crisi in
Italia nei primi anni '90, dattiloscritto non pubblicato; Berruti, La ristrutturazione del debito delle imprese in crisi. Il punto di vista delle banche, in Forestieri, 1995; Boccuzzi, Cercone, Tutela dei creditori e riallocazione dell'impresa nella normativa fallimentare, in Barca (a cura di), Il mercato della proprietà e del controllo delle imprese: aspetti teorici e istituzionali, Banca d'Italia, Numero speciale dei contributi
all'analisi economica, 1994; Boccuzzi, L’inefficacia delle procedure di gestione delle crisi in Italia. Possibili
linee evolutive, Intervento alla Giornata di studio su “Crisi di impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche” promossa dalla Banca d’Italia, Roma, 22 marzo 1996.
creditori possono soddisfarsi in tutto o in parte proporzionale. Le regole che la legge richiama sono infatti quelle della liquidazione coatta amministrativa prevista dalla legge fallimentare per enti pubblici o sottoposti a vigilanza pubblica e modellata sulla medesima disciplina del fallimento, salva l’attribuzione dei poteri dell’autorità giudiziaria all’autorità governativa per la
direzione della procedura406. Pertanto, sempreché non intervenga un
concordato proposto dalla società e dunque dai vecchi azionisti, il riparto finale sarà totalmente regolato come il riparto in sede di fallimento407.
A parte taluni aspetti di dettaglio, la legge italiana è dunque intervenuta per introdurre nel vecchio solco delle procedure concorsuali un’alternativa che ha per fine la conservazione dell’impresa o delle parti vitali di essa, sostituendo alla liquidazione satisfattoria per i creditori, il riparto del corrispettivo di un’alienazione in blocco dei beni aziendali (oltre l’eventuale liquidazione dei complessi non risanabili). Tale corrispettivo è stato affidato alla determinazione di periti, i quali dovranno tener conto tra l’altro “della redditività all’atto della stima e nel biennio successivo”, e costituisce evidentemente una specie di base di asta che renda impossibile, nell’interesse dei debitori, un’acquisizione a prezzo vile, ma al contempo rende più difficile la vendita quando la stima si presenti elevata. Il che significa, nei casi più gravi, quando il commissario e il governo non riescano a trovare un acquirente o a costituire tra le banche un consorzio di risanamento, la probabile devoluzione dell’azienda ad un’altra società od ente con partecipazione pubblica, il quale dovrà accollarsi il prezzo destinato al riparto fra i creditori, con un onere che in definitiva andrà nei conti di qualche holding o fiduciaria di Stato, e con un procedimento che finisce col diventare una nazionalizzazione palliata, in cui l’indennità viene corrisposta ai creditori.
406 Gambino, Liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, in Giur.
comm., 1981, I, p. 796.
407 Bonato, Hamaui, Ratti, Come spiegare la struttura finanziaria delle imprese italiane, in
Politica economica, n. 1, aprile, pp. 49-103 1993; Brioschi, Bozzacchi, Colombo, Gruppi d’imprese e mercati finanziari, Roma, 1990; Capra, D'Amico, Ferri, Pesaresi, Assetti proprietari e mercato delle imprese, Vol. III, Bologna, 1994; Cesarini, La gestione degli istituti di credito speciale tra riforme e mercato, Bologna, 1992; Forestieri, Banche e risanamento delle imprese in crisi, Milano, 1995, Grassini, Le banche e il capitale di rischio: speranze o illusioni?, Bologna, 1994.