Capitolo 2. Le tecniche di tutela degli interessi diffus
2. La class action statunitense
La class action in senso proprio fu prevista per la prima volta nella legislazione degli Stati Uniti d’America e la sua definizione è riconducibile alla Federal Equity Rule 38 del 1912118, emanato al fine di ridurre il numero delle liti, per garantire l' economia processuale e l'uniformità di giudicato,.
L’istituto ebbe una modesta importanza sino al 1938, quando, con la regola n. 23 del
Federal Rules of Civil Procedure, venne prevista la prima vera e propria forma di class action119. Tale normativa stabilì che uno o più soggetti (che si pongono come rappresentanti di una “classe” di individui lesi in un medesimo diritto) possano in via eccezionale promuovere un azione civile per conto proprio e, nello stesso tempo in rappresentanza di tutti i membri della stessa classe che si trovino in situazione analoga, in tutti i casi in cui una questione presenti di fatto o diritto comuni a un numero di soggetti così grandi da rendere impossibile la presenza di tutti gli interessati in un unico giudizio.
Sempre nel 1938, venne emanata la cosiddetta Moore rule, la quale aggiungeva un nuovo criterio per l’accertamento della comunanza dell'interesse tra i membri della classe: il requisito della “questione comune” venne sostituito con una valutazione operata in base al character of the right, che poteva essere più o meno stringente, e si rese possibile esperire true class-actions o spurious class actions (di incerta estensione ed efficacia del giudicato).
Al fine di superare le restrizioni e le difficoltà interpretative create dalla formulazione della Moore rule, con la novella del 1996 venne introdotta la formulazione, attualmente vigente, della Federal Rule 23, caratterizzata da un criterio unitario di individuazione della comunanza di interessi, rimesso alla discrezionale determinazione della autorità giudiziaria.
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La Federal equity Rule 38 del 1912 ne fissava i requisiti:
a) l’impossibilità di far partecipare al processo tutti i membri della classe;
b) l’adeguata rappresentanza della classe da parte dei soggetti partecipanti al giudizio;
c) la presenza di una questione di fatto o di diritto comune a tutti i membri della classe, dovendosi ritenere tali tutti coloro ai quali è comune la medesima questione.
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La giurisprudenza, già prima del riconoscimento legislativo, mostrò di conoscerla a partire dalla sentenza resa nel 1850 della Corte Suprema della California, nel caso Von Schmidt contro Huntington.
80 Si tratta dunque di un’azione che viene posta in essere da un singolo, ma in nome e per conto di un più ampio gruppo di soggetti, titolari di interessi individuali ed omogenei, a fronte di un illecito plurioffensivo, integrato, ai danni di questa classe, da soggetti economicamente forti: delle caratteristiche fondamentali dell’azione in esame è quindi la molteplicità di soggetti interessati al ricorso.
Quanto alle finalità di quest’azione, essa, evidentemente, evita una molteplicità di ricorsi individuali, aventi ad oggetto la stessa pretesa, consentendo l’instaurazione di un giudizio unico, che tuteli in modo coeso l’intero gruppo di titolari degli interessi omogenei120.
La ratio dell’azione di classe si basa principalmente sull’idea che la tutela non sarebbe perseguita in modo efficace mediante singole azioni individuali: infatti, il danno subito, considerato nell’ottica del singolo, può anche essere di lievissima entità, ma, nella prospettiva del gruppo colpito, diviene di ingente rilievo.
In secondo luogo, la coalizzazione dei soggetti lesi consente di bilanciare la predominanza economica del convenuto, e quindi l'evidente un’asimmetria tra le parti; se non fosse ammessa l’azione di classe, tale disparità economica impedirebbe una tutela efficace e si inflazionerebbe inutilmente la macchina della giustizia, ledendo l’interesse pubblico alla rapidità nella definizione del giudizio e il principio di economia dei mezzi processuali.
Si può sin d’ora notare che l'azione di classe, come concepita nel modello americano, non è un'azione collettiva pura, non essendoci un'associazione che agisce per tutelare l'interesse della collettività rappresentata: c'è piuttosto un individuo singolo che intende difendere il proprio interesse e, a tal fine, esperisce il ricorso in qualità di rappresentante di una classe; la peculiarità sta nella circostanza per cui ai componenti della classe che il singolo rappresenta sono estesi gli effetti della sentenza.
Sebbene nel linguaggio comune si faccia spesso confusione, non si può dunque ignorare la differenza fondamentale tra l’azione collettiva e la class action nordamericana: nell'azione collettiva, infatti, non ci sono più interessi individuali coesi
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A. FABRI, Le azioni collettive nei confronti della Pubblica amministrazione nella sistematica delle
81 in un unico giudizio, ma c'è un ente esponenziale, un’associazione, che agisce per tutelare l'interesse collettivo complessivamente inteso121; la differenza si coglie nella pronuncia, e soprattutto nel tipo di istruttoria, poiché nella class action nordamericana, il risarcimento del danno è parametrato alla lesione subita dai singoli individui.
Ciò significa che occorre verificare la portata lesiva del comportamento tenuto dall'imprenditore nei confronti di tutti i titolari dell'interesse individuale e quantificare il danno nei confronti dei singoli; nell'azione collettiva, invece, il giudizio in ordine alla verifica del danno patito dai singoli componenti della classe non si svolge, poiché si valuta la condotta e la sua lesività nei confronti della collettività.
Questa breve premessa pare preliminare ai fini della disamina della class action: le differenze tra i tipi di tutela saranno oggetto di esame più approfondito al termine della presente trattazione.