Cap 4 Profili di diritto comparato Gli interessi diffusi nell'Unione Europea
3. L'ordinamento tedesco
L’ordinamento tedesco ha introdotto la disciplina dell’azione di classe più recentemente rispetto a quello francese: la legge che ne disciplina l’applicazione risale all’agosto 2005 ed è intitolata “Gesetz zur Einfuhrung von Kapitalanleger-
Mustervefahren”192; si tratta, tuttavia, di una disciplina meno estesa di quella francese e di quella statunitense.
Tale articolato normativo presenta due peculiarità: anzitutto, si rivolge espressamente agli investitori, nell’ottica di una disciplina che ha lo scopo precipuo di promuovere lo sviluppo del mercato finanziario e, al contempo, tutelare i soggetti che vi operano.
Inoltre, ha una durata temporalmente limitata: nella parte introduttiva della legge, infatti, si può leggere la previsione di efficacia limitata al quinquennio successivo alla sua entrata in vigore.
Ciò significa che, salva nuova approvazione dal Parlamento, la legge decade automaticamente nel 2010.
La limitatazione di efficacia nel tempo è finalizzata a capire se quest'azione abbia un riscontro positivo ed un'applicazione concreta nelle aule di giustizia:
una sorta di sperimentazione, dunque. Va comunque che il diritto processuale tedesco prevedeva già, in generale, la possibilità che le associazioni dei consumatori potessero agire in giudizio193.
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C. IURILLI, op. cit.,pag. 988: “Dal primo novembre 2005 è entrata in vigore in Germania la legge
sulle azioni di classe nelle dispute relative alle violazioni della legge sul mercato dei capitali – Capital
marketsmodel case act – a tutela degli investitori privati. Con questa legge, il legislatore tedesco ha
inteso fornire un modo per trattare le azioni di massa sul mercato dei capitali e del risparmio, senza recepire nella legislazione tedesca i modelli già esistenti in Stati esteri (…) ed infatti, la legge tenta di offrire un sistema alternativo basato sui principi processuali europei e tedeschi, al fine di migliorare le azioni di classe a tutela degli investitori sui titoli obbligazionari”.
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La ragione per cui si è deciso di predisporre una disciplina più puntuale è semplice: l’istituto contemplato dal diritto processuale veniva applicato soprattutto – anzi, quasi esclusivamente – in relazione agli interessi degli investitori sui mercati finanziari, con particolare riferimento alla collocazione
131 In questo caso, inoltre, a differenza di quanto accaduto in Francia e in Italia esisteva già una giurisprudenza rilevante sul tema, che ha costituito il punto di partenza della normativa: si capisce perchè il legislatore sia stato cauto nell'ammettere l'istituto, infatti l'azione è circoscritta nel suo perimetro applicativo e in relazione ai soggetti a cui è destinata.
Questa particolare azione di classe specificamente prevista per il settore finanziario (Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz)194, consiste, in primo luogo, nell'instaurazione di una causa “pilota” tra quelle promosse presso la competente Corte d’Appello: più precisamente, il giudice, dopo la presentazione della domanda individuale, è investito della funzione giudicante se accerta che ci sono i presupposti per il passaggio al giudizio collettivo; nel caso, individua le questioni comuni meritevoli di trattazione congiunta e provvede a far iscrivere la domanda giudiziale nell'apposito registro.
Se, nel corso dei quattro mesi successivi, vengono iscritte nel registro almeno altre nove domande aventi ad oggetto la medesima questione, definita come comune, il giudice emana il provvedimento con cui avvia il procedimento collettivo e rimette la decisione al giudice sovraordinato.
Le parti dei vari giudizi individuali diventano parti del giudizio collettivo, automaticamente, a prescindere, cioè, da una loro specifica adesione, e la sentenza stabilisce il “principio di diritto”, che sarà il riferimento per le altre cause.
La peculiarità di questo sistema è quella di consentire, ferma restando l’uniformità di comportamento, la verifica delle caratteristiche dei singoli casi e quindi l’eventuale necessità di giudizi non tutti identici: pur essendo infatti previsto un unico principio applicabile a tutti i casi accomunati dal medesimo thema decidendum, è possibile adattare la pronuncia al caso concreto, tenendo presenti le particolarità del caso di specie.
Questa disciplina consente la riduzione dei costi di giustizia per i risparmiatori e la maggiore rapidità delle cause.
nel mercato finanziario tedesco delle azioni della società Deutsche Telekom AG, in seno al processo di demonopolizzazione del colosso delle telecomunicazioni.
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Tale rimedio riguarda, da una parte, le azioni di risarcimento per i danni causati da ingannevoli informazioni relative al mercato dei capitali e, dall’altra, il rispetto degli adempimenti derivanti da un’offerta di acquisto o trasferimento di azioni.
132 Come già osservato, la legge del 2005 si applica espressamente a due tipi di controversie: quelle che riguardano il risarcimento del danno causato dalla presentazione di informazioni false, ingannevoli e/o dalla omissione di informazioni relative al mercato finanziario; inoltre, tutte le controversie inerenti all’adempimento contrattuale con specifico riferimento alle offerte pubbliche previste dalla normativa sull’acquisto e sull’assunzione di valori mobiliari195.
La domanda deve contenere tutte le circostanze di fatto e di diritto rilevanti ai fini della controversia ed i mezzi di prova dei quali il ricorrente intende servirsi a sostegno delle proprie ragioni; il giudice si occupa della pubblicazione della domanda, iscrivendola in un apposito registro nella Gazzetta federale elettronica.
L’ordinanza emessa dal Tribunale è appellabile presso la Corte Suprema Federale, la quale non ha discrezionalità nel dichiarare inammissibile l'appello avverso l'ordinanza, atteso che si tratta di interessi che, seppur settoriali, sono rilevanti e sensibili, inerendo specificamente al mercato finanziario: sicché, sono realmente esigui i casi in cui è possibile negare la tutela giurisdizionale.