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Cap 4 Profili di diritto comparato Gli interessi diffusi nell'Unione Europea

4. Il modello anglosassone

Come già visto in precedenza, l'azione di classe rinviene le sue origini proprio nel modello anglosassone.

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È interessante a tale proposito dare brevemente conto della decisione della Sezione Commerciale del Tribunale Regionale di Francoforte, presso il quale si contestava la presenza di dati falsi ed errati nel prospetto informativo pubblicato in occasione della terza offerta pubblica di azioni legata alla privatizzazione della Telecom tedesca.

I ricorsi contestavano, in particolare, la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società indicata nel prospetto informativo destinato agli investitori. Pertanto, le domande giudiziali chiedevano il rimborso del prezzo di acquisto delle azioni oppure, in alternativa, il riconoscimento della differenza tra il valore dichiarato nel prospetto informativo e quello reale. La decisione del Tribunale di Francoforte riconobbe la fondatezza delle richieste dei ricorrenti. Nello specifico, dopo aver ritenuto fondate le accuse relative alla falsità delle informazioni contenute nel prospetto informativo, riconosceva il diritto degli investitori ad ottenere un risarcimento da commisurarsi nella misura del prezzo di acquisto delle azioni. Al di là dei profili strettamente processuali, il dato che qui interessa evidenziare è l'estrema difficoltà incontrata dal giudice nel dirimere la controversia, dal punto di vista pratico. Non solo, il rischio che potessero formarsi giudicati contrastanti, e che dunque gli investitori ottenessero valutazioni differenti dei loro interessi a seconda del giudice presso il quale si rivolgevano, ha costituito la causa principale della necessità di metter mano alla disciplina legislativa ed approntare una soluzione definitiva.

133 La disciplina della Group Litigation Orders è fondata, secondo lo spirito della riforma procedurale del 1998 (Civil Procedure Rules), sul concetto elastico del case

management da parte del giudice.

Negli anni 80-90, infatti, i giudici inglesi, con uno spiccato pragmatismo, hanno cercato di creare regole procedurali, in totale assenza di riferimenti normativi, di siffatto meccanismo di tutela collettiva, invitando il legislatore ad intervenire sul punto: queste pressioni hanno portato all'emanazione del Group Litigation Orders, che permette alle Corti di dare discrezionalmente luogo, attraverso degli orders, ad una differente gestione del processo laddove sussistano i presupposti per l'azione collettiva.

In questo caso, la Corte può avviare un giudizio collettivo, al quale, anche successivamente, possono accedere, costituendosi in giudizio, altre parti che soddisfino i requisiti previsti dal Group: per i soggetti che decidono di aderire, la decisione è vincolante.

L’iniziativa della richiesta di applicazione della speciale procedura di gruppo ad un certo numero di cause simili può essere presa dalle parti di una di tali cause o dal giudice, dopo che almeno un certo numero di azioni analoghe siano state proposte separatamente dinanzi alla stessa Corte o a Corti diverse: si perseguono, dunque, anche in questo caso, gli obiettivi di economicità, celerità ed efficiente amministrazione della giustizia.

L’azione non nasce pertanto come class action vera e propria: nessun soggetto si propone come rappresentante di interessi altrui, come avviene negli USA.

I presupposti per la concessione dell’autorizzazione alla procedura collettiva sono principalmente la presenza di un numero sufficiente di istanti, la comunanza delle questioni di fatto o di diritto, l'identificabilità degli appartenenti al gruppo in relazione alla proposizione successiva di nuovi casi.

A seguito della concessione dell’autorizzazione viene individuata la Corte competente a gestire la procedura (management court), che nomina il giudice competente ad avviare tutta la fase preliminare e quella istruttoria: in questa stessa fase, esso può verificare l’inserimento di nuovi casi nel gruppo e decidere se sia possibile,

134 valutando le caratteristiche del caso, trattare congiuntamente alcune controversie per giungere ad una decisione con valore comune.

La menagment court, inoltre, può fissare una data entro la quale i soggetti interessati possono partecipare o aderire, e può stabilire i criteri che devono essere rispettati per far parte del giudizio.

Il giudice gode di un ampio margine di discrezionalità nella gestione della procedura, potendo altresì decidere di affrontare preliminarmente uno o più casi, stabilire le questioni da trattare unitamente e quelle invece che paiono non connesse o irrilevanti; esso, inoltre, provvederà a nominare un avvocato con il compito di coordinare la difesa del gruppo e ha il potere di reprimere abusi ed azioni vessatorie nei confronti del convenuto, essendo garante della correttezza di tutto il procedimento; infine, il giudice dispone relativamente alla complessa distribuzione tra le parti dei costi in causa.

La Corte competente può anche nominare un trustee, con l’incarico di vigilare sulla tutela di tutti i membri del gruppo rispetto al rischio di abusi da parte di soggetti economicamente più forti o di conflitti di interessi nelle more del procedimento.

Ai fini del buon andamento della procedura, vengono inoltre stabiliti termini per la possibilità di adesione al gruppo da parte di nuovi casi, che, se si presenteranno successivamente, dovranno essere decisi singolarmente o nell’ambito di una nuova azione collettiva.

Un aspetto particolarmente problematico si prospetta in ordine alla possibilità per coloro che abbiano agito di essere liberi di abbandonare o transigere la controversia.

Il legislatore ha ritenuto opportuno porre limiti a tali possibilità, per prevenire l’ipotesi che il convenuto cerchi di sottrarsi al giudizio nei confronti degli altri eventuali aderenti, membri del gruppo, sottoponendo l’eventuale transazione all’autorizzazione del giudice.

La giurisprudenza e la dottrina anglosassoni discutono sulla possibilità di ottenere l’enforcement delle sentenze emesse negli Stati Uniti: si tratta di un tema di grande attualità

Sempre più spesso attori stranieri cercano di intentare azioni di classe negli Stati Uniti ed ottenerne, in un secondo momento, il riconoscimento anche nel proprio

135 ordinamento nazionale (tale è, infatti, la definizione più corretta di enforcement): l'interrogativo circa la legittimità e la praticabilità di un simile procedimento diviene fondamentale non solo nel momento successivo all’emissione della sentenza, ma anche in quello antecedente.

I convenuti nelle azioni di classe davanti alle corti statunitensi, infatti, tentano di evitare il giudizio, asserendone l’inammissibilità, in quanto l’eventuale sentenza di accoglimento non potrebbe trovare di fatto esecuzione in un sistema giuridico diverso.

Il problema non riceve soluzione univoca, essendosi prospettate delle opinioni contrastanti in merito196: secondo taluni autori, la decisione assunta in conseguenza dell’applicazione di un principio tradizionale di giustizia naturale, deve trovare piena applicazione anche negli ordinamenti diversi da quelli del giudice cui appartengono i soggetti assenti197.

Alcune sentenze hanno riconosciuto i diritti dei cittadini inglesi attori negli Stati Uniti ed hanno dato applicazione alle sentenze dei giudici statunitensi; in altri casi, invece, le decisioni dei giudici non sono state riconosciute nell'ordinamento inglese, sulla base di un'asserita impossibilità di riconoscimento degli effetti della sentenza straniera, in presenza della sostanziale ed incolmabile difformità tra i due ordinamenti.

Certamente è stato accettato il principio per il quale gli interessi di categorie ampie di soggetti, in specie consumatori ed investitori, i quali versano in una posizione di estrema debolezza e di tendenziale subordinazione nei confronti delle grandi imprese, meritano una disciplina peculiare.

La risposta in ogni caso non può prescindere dalla circostanza per cui la proposizione di una medesima azione da parte di un numero ampio di soggetti, se non attentamente disciplinata, crea problemi organizzativi estremamente significativi che le corti hanno difficoltà a risolvere.

196

J. HARRIS, Riconoscimento ed esecuzione in Europa di sentenze statunitensi relative ad una class

action, in Contratto e impresa, Europa, 2006, II, pag. 617.

197

N. DIXON, The res judicata effect in England and USA class action settlement, in International and

comparative lawquarterly, 1997, pag. 134: “The judge, acting under an obligation to protect the absent class members, held a hearing,considered the evidence and made a ruling. That ruling is entitled to be upheld by the English court, and is unlikely to berejected on the grounds of breach of natural justice”.

136 Tuttavia, sul versante opposto, deve registrarsi la difformità delle discipline predisposte dai singoli legislatori europei: tale situazione non può essere spiegata solamente alla luce della discrezionalità di cui godono i Parlamenti nazionali ed in ragione delle differenti culture giuridiche, costituendo altra ragione degna di nota la presenza di un acceso dibattito sulle conseguenze che potrebbe avere l’introduzione generalizzata di azioni di classe, o il riconoscimento di sentenze straniere, qualora non accompagnata dalla previsione di limiti volti a tutelare la posizione delle grandi imprese operanti sul mercato.

La risoluzione di queste problematiche deve forse più adeguatamente essere vagliata dal legislatore, poiché legata a valutazioni di opportunità e di politica legislativa: tali valutazioni, infatti, sono espressione di scelte che richiedono un delicato contemperamento di interessi contrastanti che, a mio avviso, è attività tipica del potere legislativo in un ordinamento democratico.