PANORAMA TIPOLOGICO: PATTI NOMINATI DALLA LEGGE E PATTI DELINEATI DALLA PRASS
3.4 Patti di co-vendita, tag along e drag along
3.4.3 Clausole statutarie di co-vendita e patti parasociali di co-vendita
Per capire meglio dove inserire le clausole di co-vendita e trascinamento è opportuno procedere ad una valutazione di quelli che sono gli interessi da soddisfare, ossia se si tratti di un’esigenza dell’ente o, indistintamente dei soci in astratto, o se si intenda gestire unicamente i rapporti tra i soci garantendo soltanto ad alcuni di essi una posizione di privilegio. In secondo luogo si deve valutare se è sufficiente introdurre tali clausole
negli Statuti per conferire loro una certa socialità165.
L’alternativa tra inserimento in statuto o in un patto parasociale si può prestare ad una comparazione di costi-benefici.
L’inserimento in ambito statutario, piuttosto che parasociale, ha incidenza sulla rapidità di soddisfazione dell’interesse, del socio
di maggioranza, ad ottenere il trasferimento della
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Ipotizzando, per semplicità, un caso in cui il socio di natura finanziaria detenga il 40% ed il socio industriale detenga il 60% del capitale sociale, la clausola statutaria di drag along, per essere valida ed al contempo per realizzare, nel più efficace dei modi, l’agevolazione dell’exit dall’investimento da parte del socio di natura finanziaria, dovrebbe attribuire il diritto di trascinamento a chiunque detenga una partecipazione pari almeno al 40% del capitale sociale. Con la conseguenza, però, che anche il socio industriale, che nell’esempio fornito detiene il 60%, potrebbe innescare il meccanismo del drag
along, obbligando il socio di natura finanziaria a co-vendere la propria
partecipazione ad un momento, in ipotesi, anteriore rispetto a quello previsto per l’exit. È presumibile che l’investitore finanziario accetterà, quindi, la previsione nello statuto di un obbligo di co-vendita solo a condizione che gli venga quanto meno garantito un determinato ritorno economico dall’investimento.
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partecipazione al terzo acquirente. Nei due casi, i meccanismi a disposizione del socio di maggioranza per reagire all’eventuale inadempimento del socio sul quale grava l’obbligo di vendita, sono differenti, sempre che alla clausola
inserita nello statuto si attribuisca efficacia reale166.
Nel caso in cui la clausola di drag along sia inserita nello statuto, il consiglio di amministrazione della società target, nello specifico il socio di maggioranza, avrebbe la facoltà di reagire all’eventuale inadempimento della minoranza. In particolare, se l’esercizio del drag along determina il trasferimento della titolarità della partecipazione in capo al terzo acquirente, ma la minoranza si rifiuta di cooperare ai fini del conseguimento vi è, da parte del terzo, la piena legittimazione relativamente alla partecipazione trascinata. Gli amministratori della target, avrebbero probabilmente il potere di precludere alla minoranza l’esercizio dei diritti sociali.
L’introduzione in ambito statutario indebolisce notevolmente le manovre ostruzionistiche da parte della minoranza. Se si considera una clausola di drag along in un patto parasociale, la soddisfazione dell’interesse del socio che aziona la clausola, non può essere mediata dall’intervento del consiglio di amministrazione, in quanto questo non dispone di poteri per dare attuazione alle disposizioni contenute nel patto parasociale ed è perciò soggetta al decorso dei tempi necessari per la conclusione del procedimento civile.
Entrambi i meccanismi presentano dei costi di transazione ed elementi d’imperfezione, ma l’utilizzo di tale clausola in ambito
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Parte della dottrina dubita che alla clausola, se pur inserita nello statuto possa attribuirsi efficacia reale, cfr. Angelici, La circolazione della partecipazione
azionaria, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo-Portale, II,
statutario sembra preferibile quando presenta dei vantaggi per il socio di maggioranza come ad esempio quando lo stesso abbia necessità di impostare una procedura per la dismissione della partecipazione quanto più possibile rapida ed efficace. Si pensi ad un operatore di private equity che è obbligato a completare la liquidazione degli investimenti entro l’orizzonte temporale prefissato dal regolamento dei fondi gestiti. Per un soggetto sottoposto a tali vincoli strutturali, l’idoneità della clausola statutaria nel diminuire il rischio che, al momento dell’uscita dall’investimento, i soci di minoranza agiscano in modo ostruzionistico, costituisce presumibilmente, un valore, tale valore è tanto maggiore quanto più elevato è il rischio di una divergenza di valutazione, rispetto al prezzo, tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza al moneto dell’esercizio del drag along. Tra i vari casi ipotizzabili, proprio quello in cui l’acquisizione del capitale di una società viene effettuato, secondo la struttura tipica delle operazioni di private equity, da un investitore finanziario, che acquisisce il controllo, e dai principali manager della società stessa, che co-investono in una posizione di minoranza, si presta al verificarsi di divergenze al momento dell’uscita.
È possibile tracciare i termini di un bilanciamento di interessi tra l’esigenza dell’azionista di maggioranza di usufruire di una procedura di exit rapida ed efficiente e, da un altro lato, ridurre il rischio di abuso della discrezionalità insito nella clausola di trascinamento, in tal caso i soci preferiranno l’introduzione della clausola nello statuto. Al contrario, qualora l’exit non costituisca
un momento centrale ed eliminabile dell’investimento
dell’azionista di maggioranza e, dall’altra parte il rischio di abuso sia relativamente levato, i soci preferiranno introdurre la
clausola di drag along in un patto parasociale. Si tenga presente che se tali clausole saranno inserite nello statuto, diventeranno vincolanti per tutti i soci, anche coloro che entrano nella società in futuro; l’oggetto di interpretazione diventa oggettivo; per una loro modifica è sufficiente la maggioranza assembleare e non il consenso di tutte le parti.