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1.4 I patti parasociali tra il diritto delle obbligazioni e il diritto societario Sociale e parasociale.

1.4.1 Il collegamento negoziale.

Per tutto quanto sopra detto, può ritenersi circoscritto l’ambito del “parasociale”, esplellendolo dal contratto sociale e assumendo che lo stesso, sul piano strutturale, possa trovare posto solamente in un separato contratto. La distinzione tra il sociale e il parasociale è essenzialmente una distinzione che si coglie sul piano strutturale, con la precisazione che il patto parasociale può avere un contenuto non riducibile interamente

al sociale, nel senso che un patto parasociale può avere un oggetto identico a quello previsto dal contratto sociale, ma può anche avere ad oggetto condotte diverse da quelle contemplate nello statuto sociale, come ad esempio un accordo commerciale o un impegno fideiussorio.

Si deve ora indagare quale sia il rapporto esistente tra il contratto sociale e il patto parasociale, normalmente prospettato in dottrina come collegamento negoziale, non prima di aver fatto qualche considerazione.

Innanzitutto va precisato che l’espressione “patti parasociali” non riesce ad identificare una fattispecie capace di giustificare un discorso unitario in materia di rapporti fra contratto sociale e contratto parasociale. Infatti, la dottrina, con questa espressione non individua solo contratti che regolano i diritti dei

soci nell’ambito dell’organizzazione sociale62, ma anche

contratti che impegnano i soci nei confronti della società63 o nei

confronti di altri soci o di terzi64, contratti che non incidono sulla

condizione della società e contratti a favore della stessa, contratti tipici e contratti atipici.

Molti autori hanno segnalato l’eterogeneità del contenuto dei cc. dd. Patti parasociali, ma nessuno ha rinunciato ad utilizzare questa categoria concettuale, neppure quando si è proposto di distinguere tra patti parasociali complementari (che mirano ad assicurare un vantaggio alla società) e patti parasociali collaterali (che hanno ad oggetto la partecipazione sociale), anche se non è stato rintracciato nessun tratto comune a queste due sottocategorie di patti se non quella di essere distinti dal contratto sociale. Non si è evidenziato un tratto capace di

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Quali sono i patti aventi ad oggetto sindacati di voto o sindacati di blocco.

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Mandato e fideiussione.

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caratterizzare tutti i patti parasociali neanche quando si sono

distinti65 i contratti parasociali che incidono sull’organizzazione

sociale dai contratti parasociali che non vi incidono, i primi contratti parasociali in senso stretto, contratti parasociali extrasociali i secondi.

L’autorevole Giorgio Oppo sosteneva che “il senso del

parasociale è appunto questo: un senso di separazione dal regolamento legale e statutario del rapporto sociale, ma anche un senso di coesistenza, di affiancamento, di collegamento con quel rapporto”. Questa definizione, per quanto eloquente e

perfettamente rispecchiante la ragion d’essere dei patti parasociali, non è comunque sufficiente a sorreggere una disciplina unitaria. Inoltre le rubriche dell’art. 122 del T.U.F. e dell’art. 2341-bis riformato del codice civile utilizzano l’espressione “patti parasociali”. Queste disposizioni prendono in considerazione una parte soltanto dei patti parasociali che la dottrina abitualmente riconduce all’insieme dei patti parasociali e anche la prassi societaria esclude dalla nozione di patto parasociale una serie di convenzioni che la dottrina ricomprende in tale nozione. Così, se si volesse ravvisare nella lettera di quelle rubriche l’avvenuta tipizzazione di patti parasociali, tale tipizzazione riguarderebbe una parte soltanto dei patti definiti parasociali dalla dottrina ed anche dalla prassi societaria.

È necessario anche ricordare che tale tipizzazione dei patti parasociali ha ambiti diversi per le società quotate e per le società per azioni non quotate, dal momento che per queste ultime quella tipizzazione avviene soltanto per i patti che vengano stipulati “al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il

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governo delle società”, fine che non viene esplicitamente richiesto con riferimento alle società quotate.

Precisando in cosa consista la tipizzazione intervenuta in questo gruppo di patti parasociali, con riferimento alla disciplina dettata dal testo unico della finanza per i patti parasociali

relativi alle società quotate, autorevole dottrina66 sostiene che

tale tipizzazione è ad obiettivo limitato o comunque sui generis in quanto la legge li prenderebbe in considerazione non tanto per disciplinare diritti ed obblighi delle parti, quanto per porre limiti nei confronti della pubblica autorità o, comunque, per la tutela di interessi esterni alle parti.

Le previsioni legislative, tuttavia, non hanno individuato dei patti che possano confluire in contratti tipici per i quali debba restare escluso il giudizio di meritevolezza imposto dall’art. 1322 c.c. per i contratti innominati. La descrizione che si coglie è troppo sommaria per potervi ravvisare una fattispecie contrattuale tipizzata, ma ciò non toglie che quelle norme consentano di affermare che il legislatore considera in linea di principio meritevoli di tutela le convenzioni che abbiano quel contenuto, fermo restando anche per essi la necessità di vagliarne la

compatibilità con le norme inderogabili fissate

dall’ordinamento67.

Dunque, dopo la tipizzazione dei sindacati di voto o di blocco, non si potrà affermare l’invalidità sul presupposto che nel nostro ordinamento non sono meritevoli di tutela, in quanto tali, gli accordi che abbiano ad oggetto l’esercizio del diritto di voto o il trasferimento delle azioni. Magari non si può affermare che siano diventati contratti tipici, ma è certo che quelle norme

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Roppo, op. cit., 485.

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riducono quasi del tutto l’ambito del giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.

Da quanto appena detto emerge che il legislatore ha individuato alcuni dei patti che la dottrina qualifica come parasociali attribuendo loro lo stesso nomen e ha provveduto ad una loro tipizzazione di principio, dettando anche una specifica, seppur limitata, disciplina.

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA