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143 Collaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione con

la qualifica di rapporto di lavoro dipendente.

In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle predette condizioni, decorrerà dall’inizio della Collaborazione trasformata.

Art. 167 - Collaborazioni: rinvio all’Accordo Federale sulle Collaborazioni

Per tutto quanto non precisato al presente Titolo, si rinvia all’Accordo Federale sulle Collaborazioni sottoscritto tra le Parti e rinvenibile nel sito:

www.cisalterziario.it e www.enbic.it, nonché alle disposizioni legali vigenti in materia di Collaborazioni Organizzate dal Committente.

TITOLO XXVIII

LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 168 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale o determinato ecc.). In caso di Telelavoro, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

b) mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente (vedi art. 265), l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;

c) l’indicazione del CCNL applicato: “per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sottoscritto tra ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL”;

d) termine di decadenza dell’impegno d’assunzione e data prevista d’inizio del lavoro;

e) durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

f) l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto;

g) orario di lavoro da effettuare. Quando il lavoro già si prevede articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni programmati.

Quando i turni comprendono anche lavoro domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con esplicita accettazione del Lavoratore;

h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;

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f) Diritto di precedenza

Il Collaboratore ha diritto di precedenza nel caso di nuove Collaborazioni instaurate per le stesse professionalità e per lo svolgimento delle stesse attività già svolte presso il Committente per un periodo almeno pari a 24 (ventiquattro) mesi negli ultimi 36 (trentasei) mesi.

Tale diritto potrà essere esercitato dal Collaboratore a condizione che esso abbia manifestato per iscritto al Committente la propria volontà di esercitare il diritto di precedenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di Collaborazione.

Non potrà essere esercitato il diritto di precedenza in caso di recesso immotivato del Committente che abbia riconosciuto al Collaboratore il preavviso di giorni 60 (sessanta).

Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta decorsi 12 (dodici) mesi dalla fine della Collaborazione.

Art. 165 - Collaborazioni: coordinamento del Committente e autonomia del Collaboratore

Le modalità del coordinamento della prestazione del Collaboratore dovranno essere stabilite tra le Parti nei limiti del fondamentale requisito dell’autonomia del Collaboratore e tenendo conto delle esigenze organizzative del Committente.

Il Committente darà, quindi, al Collaboratore le indicazioni generali sull’opera richiesta, che sarà realizzata dal Collaboratore con carattere di personalità, con l’adozione di propri criteri organizzativi, in autonomia, senza assoggettamento al potere disciplinare e gerarchico del Committente che siano riferiti al tempo della prestazione, dovendo il Collaboratore rispondere del risultato.

Pur in assenza di vincoli d’orario, per motivi organizzativi, di sicurezza e di compimento dell’opera richiesta nei termini, il Committente e il Collaboratore potranno concordare delle fasce orarie di presenza, entro i limiti di apertura della struttura o, nei casi di prestazione domiciliare, conciliate con le necessità della persona, del Collaboratore o del Cliente/Assistito.

Il Collaboratore, essendo coordinato nell’organizzazione aziendale, dovrà agire con lealtà e in buona fede. Egli avrà l’obbligo di riservatezza e di prestare la collaborazione secondo criteri di correttezza e buona professionalità.

Art. 166 - Collaborazioni: riconversioni

Nel caso di Collaborazioni svolte nei modi propri del lavoro subordinato ex art.

2094 c.c. o per figure professionali contrattualmente non previste, il

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Collaboratore avrà diritto di chiedere la prosecuzione della Collaborazione con la qualifica di rapporto di lavoro dipendente.

In tal caso, l’anzianità convenzionale del dipendente in costanza delle predette condizioni, decorrerà dall’inizio della Collaborazione trasformata.

Art. 167 - Collaborazioni: rinvio all’Accordo Federale sulle Collaborazioni

Per tutto quanto non precisato al presente Titolo, si rinvia all’Accordo Federale sulle Collaborazioni sottoscritto tra le Parti e rinvenibile nel sito:

www.cisalterziario.it e www.enbic.it, nonché alle disposizioni legali vigenti in materia di Collaborazioni Organizzate dal Committente.

TITOLO XXVIII

LAVORATORI: COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 168 - Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro L’assunzione del personale deve essere effettuata secondo le norme di Legge in vigore. L’assunzione dovrà risultare da atto scritto, ai fini della prova, salvo che per le clausole ad substantiam e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) tipologia contrattuale (esempio: tempo parziale o determinato ecc.). In caso di Telelavoro, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

b) mansioni, qualifica e livello d’inquadramento attribuiti al Dipendente (vedi art. 265), l’eventuale “Mobilità Verticale” o le eventuali “Condizioni d’ingresso”;

c) l’indicazione del CCNL applicato: “per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sottoscritto tra ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL”;

d) termine di decadenza dell’impegno d’assunzione e data prevista d’inizio del lavoro;

e) durata dell’eventuale periodo di prova. In tal caso, la forma scritta è richiesta ad substantiam;

f) l’indicazione del luogo abituale di lavoro, escluso per i Trasfertisti, per i quali s’indicherà la sola sede di costituzione del rapporto;

g) orario di lavoro da effettuare. Quando il lavoro già si prevede articolato in turni, l’indicazione potrà avvenire mediante rinvio al calendario aziendale dei turni programmati.

Quando i turni comprendono anche lavoro domenicale o coincidente con le festività, tale fatto dovrà essere indicato nella Lettera di Assunzione, unitamente al diritto alla relativa indennità, con esplicita accettazione del Lavoratore;

h) l’accettazione delle Clausole Elastiche;

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

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i) il termine del rapporto di lavoro, in caso d’assunzione a tempo determinato;

j) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi di carriera, se previsti;

k) altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali (patente, certificati, abilitazioni ecc.);

l) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di lavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;

m) la precisazione: “per tutto quanto non definito nella presente, si applicheranno le disposizioni del CCNL per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” di cui al punto c) del presente articolo.

La lettera d’assunzione dovrà indicare con chiarezza gli estremi del Datore di lavoro: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, nonché tutti i dati o notizie previste dalla Legge.

Eccezionalmente, salvo che per le clausole “ad substantiam”, l’obbligo informativo ex art. 1, D.Lgs. 152/1997 si considera assolto mediante consegna al Lavoratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione, del Contratto o Lettera d’assunzione o anche della Comunicazione “Unificato - Lav.” In caso di estinzione del rapporto prima della scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dalla data d’assunzione, al Lavoratore deve essere consegnata, ove non sia già stato adempiuto, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, art. 1 del medesimo D.Lgs. 152/1997.

L’avvenuta e attestata consegna del CCNL al Lavoratore (anche in formato digitale) esaurisce gli obblighi di pubblicità del Codice Disciplinare contrattuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal senso, dovrà essere esposto in luogo accessibile ai dipendenti.

Art. 169 - Assunzione: documenti

All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei quali l’Azienda tratterà copia:

ü carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;

ü certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;

ü per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;

ü referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno richiedere o il Lavoratore presentare.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, in caso di svolgimento di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare un’eventuale incompatibilità all’assunzione del

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

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Lavoratore per l’esistenza di “condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”, il Datore di lavoro dovrà richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale. In caso di inadempimento, il Datore di lavoro sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 ad € 15.000,00.

Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:

v firma per integrale accettazione del Contratto o Proposta di assunzione;

v documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali;

v dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui applicato: “Per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sottoscritto tra ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL”;

v autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge.

Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio ed informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’Azienda di ogni eventuale successiva variazione, salvo comprovate cause di forza maggiore.

In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che, decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento e salvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal Lavoratore.

In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti giudiziari, la stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.

Art. 170 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla mansione

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore alle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad

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i) il termine del rapporto di lavoro, in caso d’assunzione a tempo determinato;

j) trattamento economico iniziale ed eventuali sviluppi di carriera, se previsti;

k) altre specifiche informazioni richieste per le varie tipologie contrattuali (patente, certificati, abilitazioni ecc.);

l) altre eventuali condizioni particolari concordate quale, ad esempio, la previsione che il Lavoratore utilizzi la propria autovettura per motivi di lavoro e i criteri dei relativi rimborsi chilometrici;

m) la precisazione: “per tutto quanto non definito nella presente, si applicheranno le disposizioni del CCNL per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” di cui al punto c) del presente articolo.

La lettera d’assunzione dovrà indicare con chiarezza gli estremi del Datore di lavoro: ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, nonché tutti i dati o notizie previste dalla Legge.

Eccezionalmente, salvo che per le clausole “ad substantiam”, l’obbligo informativo ex art. 1, D.Lgs. 152/1997 si considera assolto mediante consegna al Lavoratore, entro 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione, del Contratto o Lettera d’assunzione o anche della Comunicazione “Unificato - Lav.” In caso di estinzione del rapporto prima della scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dalla data d’assunzione, al Lavoratore deve essere consegnata, ove non sia già stato adempiuto, una dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui al comma 1, art. 1 del medesimo D.Lgs. 152/1997.

L’avvenuta e attestata consegna del CCNL al Lavoratore (anche in formato digitale) esaurisce gli obblighi di pubblicità del Codice Disciplinare contrattuale, salvo un più esteso Codice aziendale che, in tal senso, dovrà essere esposto in luogo accessibile ai dipendenti.

Art. 169 - Assunzione: documenti

All’atto dell’assunzione, il Lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti, dei quali l’Azienda tratterà copia:

ü carta d’identità o altro documento equipollente, tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;

ü certificati, diploma degli Studi compiuti o diploma o attestazione dei corsi di addestramento frequentati, copia patenti, abilitazioni ecc.;

ü per i Lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità;

ü referenze, altri documenti e/o certificati che l’Azienda ritenga opportuno richiedere o il Lavoratore presentare.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, in caso di svolgimento di attività lavorativa che comporti contatti diretti e regolari con i minori, al fine di verificare un’eventuale incompatibilità all’assunzione del

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Lavoratore per l’esistenza di “condanne di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”, il Datore di lavoro dovrà richiedere il Certificato penale del casellario giudiziale. In caso di inadempimento, il Datore di lavoro sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 ad € 15.000,00.

Il Lavoratore rilascerà all’Azienda:

v firma per integrale accettazione del Contratto o Proposta di assunzione;

v documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle norme previdenziali e fiscali;

v dichiarazione di espressa accettazione della normativa del CCNL a lui applicato: “Per i Dipendenti del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sottoscritto tra ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario - CISAL”;

v autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di Legge.

Inoltre, il Lavoratore dovrà dichiarare per scritto la propria residenza e/o domicilio ed informare tempestivamente (cioè entro 24 ore) l’Azienda di ogni eventuale successiva variazione, salvo comprovate cause di forza maggiore.

In tale residenza/domicilio, l’Azienda trasmetterà le comunicazioni formali che, decorsa la compiuta giacenza, anche in caso di mancato effettivo ricevimento e salvo provata forza maggiore, s’intenderanno a tutti gli effetti come ricevute dal Lavoratore.

In caso di raccomandata con avviso di ricevimento, non contenente atti giudiziari, la stessa si considererà come ricevuta attraverso l’avviso immesso nella cassetta delle lettere, a prescindere che sia presente o meno il destinatario.

Art. 170 - Assunzione: visita medica preassuntiva e idoneità alla mansione

Il Lavoratore, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica preassuntiva. Tale accertamento ha lo scopo di certificarne la generale idoneità al lavoro ed è distinto dalla visita medica preventiva d’idoneità alla mansione prevista dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La visita medica preassuntiva sarà effettuata, a scelta dell’Azienda, dal Medico Competente, dal Medico Specialista o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La visita medica, ai fini dell’accertamento dell’idoneità del Lavoratore alle mansioni cui è destinato, sarà invece effettuata esclusivamente dal Medico Competente. Allorquando il Lavoratore contesti la propria idoneità fisica ad

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

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espletare le mansioni che gli sono state affidate, sarà sottoposto dal Medico Competente a visita medica e/o ad accertamenti a cura degli Enti Pubblici preposti.

TITOLO XXIX

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