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61 Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà

applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del risultato referendario.

TITOLO XI

COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA

Premessa

Il nostro sistema contrattuale ha sempre posto il tema della collaborazione tra Azienda e Lavoratori, con specifica ed intensa previsione anche di cogestione.

Il rinnovo di questo CCNL, come scelta di valore, si propone quale esempio del futuro evolversi dell’intero sistema contrattuale “ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario” di riferimento.

Pertanto questo rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” ha posto le basi per una gestione aziendale condivisa, per forme di Partecipazione agli utili di Impresa, ha esteso la regolamentazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro, quali il Telelavoro ed il Lavoro Agile, ha ampliato e meglio regolamentato le forme di Democrazia sindacale diretta, prevedendo una maggiore articolazione dell’istituto referendario aziendale, componendo un quadro collaborativo, coerente e fortemente innovativo dei rapporti interni aziendali, configurando così anche la migliore risposta possibile ai nefasti esiti della crisi pandemica.

Quanto precede è, però, naturale conseguenza delle scelte fatte nei precedenti CCNL e, per evidenziare il senso di continuità del processo, esse più volte saranno richiamate in parallelo all’aggiornata disciplina di questo Contratto.

Art. 46 - Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa In attuazione dell’art. 46 della Costituzione, della Premessa Contrattuale e di quella del presente Titolo, le Parti contrattuali intendono promuovere in sede aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa, attraverso:

• la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;

• la Partecipazione agli Utili;

• la definizione di Premi di Risultato;

• la costituzione di Commissioni Paritetiche o, comunque, occasioni di incontri informativi/formativi per la trattazione di eventuali criticità aziendali ed i relativi rimedi, gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale; le problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.

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lavorativi dalla presentazione del ricorso, gli stessi Ricorrenti avranno altri 5 giorni lavorativi per illustrare al Comitato Elettorale allargato le motivazioni del ricorso. Il Comitato Elettorale allargato dovrà stendere entro 7 giorni lavorativi, con l’approvazione della maggioranza assoluta dei suoi membri, un motivato Verbale conclusivo di conferma o di reiezione del Referendum e dei risultati proclamati. Il Verbale sarò redatto in cinque originali: uno per il Comitato, uno per la RSA/RST, uno per l’Azienda, uno per il Rappresentante dell’Organizzazione Sindacale che ha eletto o nominato la RSA/RST e uno per il Ricorrente o per il Rappresentante dei ricorrenti. Il Verbale, in copia, sarà pubblicato in bacheca aziendale per informazione di tutti i Lavoratori e sempre trasmesso all’En.Bi.C. Territoriale e Nazionale.

In caso di annullamento per vizi di forma dei risultati del Referendum, a rimedio, lo stesso potrà essere riproposto, rispettando le forme prescritte.

Art. 45 - Referendum Aziendale: Effetti dei risultati del Referendum Il risultato del Referendum, condotto nel rispetto della procedura di cui al presente Titolo, dal 6° giorno lavorativo dalla Proclamazione dei risultati o, in caso di Ricorso, dalla pubblicazione in bacheca o simili del Verbale conclusivo di conferma, l’approvazione renderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto (RSA/RST e Datore di lavoro).

Attesa la procedura di informazione dei lavoratori con comunicazione dell’Accordo e facoltà di richiesta del Referendum, e la conseguente sostanziale approvazione dello stesso in ipotesi di mancata richiesta di consultazione, per un principio di democrazia sostanziale, in ipotesi di mancato raggiungimento del quorum di validità della consultazione, l’Accordo si intenderà come approvato, dovendo dare alla mancata partecipazione dei lavoratori una formale accettazione per omessa manifestazione del dissenso all’Accordo già approvato.

Pertanto, il mancato raggiungimento del quorum renderà efficace l’Accordo sottoposto a Referendum, che diverrà così vincolante per tutti i lavoratori aventi diritto di voto, anche di futura assunzione, e per entrambe le Parti che l’hanno sottoscritto (RSA/RST e Datore di lavoro).

Gli effetti del Referendum non saranno retroattivi e, quindi, l’Accordo eventualmente cassato continuerà a produrre effetti fino all’ultimo giorno del mese in cui si è ufficializzato il Verbale conclusivo di conferma dei risultati del Referendum che ha bocciato l’Accordo.

Parimenti, in caso di approvazione referendaria di Accordi già operanti, gli stessi continueranno a produrre effetti senza soluzione di continuità.

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Qualora il Referendum approvi un Accordo non ancora pubblicato, esso sarà applicato dal primo giorno del mese successivo a quello di proclamazione del risultato referendario.

TITOLO XI

COLLABORAZIONE DEI LAVORATORI NELLA GESTIONE DELL’IMPRESA

Premessa

Il nostro sistema contrattuale ha sempre posto il tema della collaborazione tra Azienda e Lavoratori, con specifica ed intensa previsione anche di cogestione.

Il rinnovo di questo CCNL, come scelta di valore, si propone quale esempio del futuro evolversi dell’intero sistema contrattuale “ANPIT, AIAV, CIDEC, CONFIMPRENDITORI e UNICA con CISAL Terziario” di riferimento.

Pertanto questo rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” ha posto le basi per una gestione aziendale condivisa, per forme di Partecipazione agli utili di Impresa, ha esteso la regolamentazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro, quali il Telelavoro ed il Lavoro Agile, ha ampliato e meglio regolamentato le forme di Democrazia sindacale diretta, prevedendo una maggiore articolazione dell’istituto referendario aziendale, componendo un quadro collaborativo, coerente e fortemente innovativo dei rapporti interni aziendali, configurando così anche la migliore risposta possibile ai nefasti esiti della crisi pandemica.

Quanto precede è, però, naturale conseguenza delle scelte fatte nei precedenti CCNL e, per evidenziare il senso di continuità del processo, esse più volte saranno richiamate in parallelo all’aggiornata disciplina di questo Contratto.

Art. 46 - Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa In attuazione dell’art. 46 della Costituzione, della Premessa Contrattuale e di quella del presente Titolo, le Parti contrattuali intendono promuovere in sede aziendale, ogniqualvolta possibile, lo sviluppo della Collaborazione dei Lavoratori nella Gestione dell’Impresa, attraverso:

• la stipula di un articolata Contrattazione di Secondo Livello;

• la Partecipazione agli Utili;

• la definizione di Premi di Risultato;

• la costituzione di Commissioni Paritetiche o, comunque, occasioni di incontri informativi/formativi per la trattazione di eventuali criticità aziendali ed i relativi rimedi, gli indirizzi/obiettivi sui fabbisogni occupazionali, su quelli formativi ed in particolare sulla riqualificazione professionale; le problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare.

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme. Le Parti stabiliscono l’erogazione annuale del Welfare Contrattuale, fermo restando che, in caso di cessazione del Lavoratore, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di Welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella precedente. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero.

Gli importi di Welfare Contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di Welfare Aziendale, sostitutivo del Premio di Risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti in Azienda. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il Welfare Contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al Lavoratore secondo i criteri di Allineamento.

2) Destinatari: i valori di Welfare Contrattuale saranno spettanti a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro Categoria, dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto: tempo indeterminato o determinato; a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 (venti) ore settimanali; lavoratori apprendisti; lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.

Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.

3) I valori di Welfare Contrattuale definiti nel precedente punto a) sono comprensivi di eventuali ritenute previdenziali o fiscali che fossero poste a carico dell’Azienda. Pertanto, i valori indicati coincideranno con il costo aziendale. Di conseguenza, in caso di futuro diverso trattamento previdenziale o fiscale, l’Azienda s’impegna a garantire ai Lavoratori solo l’invarianza di costo. I valori di Welfare Contrattuale saranno esposti nel cedolino paga, ai fini della prova e della corretta gestione degli stessi, attualmente, senza ritenuta previdenziale e assoggettamento fiscale.

4) I valori di Welfare Contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del Lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo Livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al Lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se essi non fossero fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (coniuge non legalmente ed effettivamente separato; figli, compresi quelli riconosciuti, adottivi o affidati; per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile. Cfr. Art. 51, comma 2 e 12 TUIR), per una o più destinazioni del successivo

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

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TITOLO XII

WELFARE CONTRATTUALE

(aggiornato al Verbale di Accordo del 26/04/2022) Art. 47 - Welfare Contrattuale: costituzione

Con l’applicazione del presente CCNL, in aggiunta agli eventuali benefici aziendalmente già stabiliti, quali Premio di Risultato o Partecipazione agli Utili d’Impresa o Welfare Aziendale, le Parti concordano un “Welfare Contrattuale” obbligatoriamente dovuto al Lavoratore, così come successivamente definito.

Le prestazioni di Welfare Contrattuale saranno erogate tramite Accordi aziendali di Secondo livello o mediante Regolamento aziendale, con beneficiari tutti i Lavoratori, anche per il tramite delle piattaforme convenzionate con l’En.Bi.C., i cui riferimenti sono evidenziati nel sito dell’Ente Bilaterale, alle condizioni previste nei successivi articoli.

In alternativa a quelle convenzionate con l’Ente Bilaterale, potrà essere deliberata una diversa piattaforma di servizi Welfare, sempre tramite Accordo di Secondo livello tra Azienda e RSA assistita da un Delegato, ferma restando la garanzia degli importi di Welfare Contrattuale previsti al successivo articolo.

Art. 48 - Welfare Contrattuale: importi e condizioni

Le Parti, riconoscendo l’importanza e la convenienza per i Lavoratori delle prestazioni di Welfare, concordano quanto segue:

1) Valori di Welfare Contrattuale 2023 e anni seguenti:

A partire dal 2023, il Datore di lavoro erogherà al Lavoratore, entro il 31/12 di ogni anno, il Welfare Contrattuale pari ai valori sottoindicati:

Livello Dal 2023

Dirigente 720,00/anno (in quote mensili

maturate di € 60) Quadro (ex Quadro), A1 (ex A2) e A2 (ex A3) 480,00/anno (in quote mensili

maturate di € 40) B1, B2, C1, C2 e D1 e D2

Operatori di Vendita

240,00/anno (in quote mensili maturate di € 20)

Tale Welfare sarà a disposizione di tutti i Lavoratori in forza che abbiano superato il Patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che

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