• Non ci sono risultati.

119 necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari

normative che disciplinano il settore.

La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:

• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;

• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio biologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);

essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda);

• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo Individuale, conformemente al modello previsto in All. 3).La restante formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.

Art. 134 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale

Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’Apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella finale dell’Apprendista.

Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si applicherà solo nel caso in cui “l’attività lavorativa coerente a quella finale dell’Apprendista” non fosse prima presente in Azienda, trattandosi di nuova attività. Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.

Art. 135 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova

L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti previsti

118

§ conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;

§ conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;

§ conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;

§ conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;

§ conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei procedimenti di lavoro;

§ conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;

§ competenze c.d. “trasversali”, quali:

o i diritti e i doveri del Lavoratore;

o le fonti normative;

o il CCNL applicato;

o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;

o la comunicazione in lingua straniera;

o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche.

La formazione teorica, il cui programma, modi e durata dovranno essere precisati nel P.F.I., sarà preferibilmente erogata dagli Organismi Formativi Bilaterali o, in subordine, dalle strutture convenzionate.

In alternativa, la formazione potrà essere erogata dagli Organismi Regionali Convenzionati, sulla base dei programmi certificati dall’Ente Bilaterale o integrata dalla formazione pubblica, generalmente sulle c.d. competenze trasversali.

Le Parti concordano che gli Apprendisti potranno usufruire anche della formazione a distanza, c.d. e-learning, nell’ambito della progettazione formativa coordinata dall’Ente Bilaterale En.Bi.C.

L’Azienda dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione della scelta formativa teorica effettuata (tramite l’Ente Bilaterale o Strutture Convenzionate).

La formazione può essere svolta mediante:

ü affiancamento al personale qualificato (interna);

ü addestramento pratico nel lavoro (“on the job” - interna);

ü lezioni e/o esercitazioni (interna);

ü testimonianze;

ü visite aziendali;

ü formazione a distanza (e-learning);

ü utilizzo dei servizi delle Università Telematiche;

ü partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;

ü altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del P.F.I.

La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi

119

necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che disciplinano il settore.

La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà:

• essere tempestivamente effettuata, comunque, entro i primi 6 (sei) mesi di lavoro;

• avvenire secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dall’Accordo Stato Regione del 7 luglio 2016, considerando i rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, così come rilevabili dal Documento di Valutazione dei Rischi aziendali, che dovrà essere aggiornato al Rischio biologico “indiretto” da coronavirus SARS-Cov-2 (c.d. “Covid-19”);

essere conforme al comma 1 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda);

• essere documentata, mediante registrazione nel Piano Formativo Individuale, conformemente al modello previsto in All. 3).La restante formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.

Art. 134 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale

Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’Apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella finale dell’Apprendista.

Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista, gli obblighi aziendali nei suoi confronti, nonché avere un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni. Quest’ultimo requisito non si applicherà solo nel caso in cui “l’attività lavorativa coerente a quella finale dell’Apprendista” non fosse prima presente in Azienda, trattandosi di nuova attività. Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite, rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.

Art. 135 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova

L’assunzione dell’Apprendista diverrà definitiva dal positivo compimento del Patto di prova. La durata di tale Patto di prova non potrà superare i limiti previsti

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

per la generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di prova.

Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.

Art. 136 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione Il Contratto d’Apprendistato ha contenuto “misto”, che prevede una controprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.

Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di inquadramento in funzione del prevedibile sviluppo professionale dell’Apprendista e sul presupposto che la quota della retribuzione complessiva comprenda anche la formazione.

La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare Contratti di Apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.

Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione dell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Tabella 1).

Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà quella prevista in Colonna 5 della Tabella 1).

Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

121

Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8

Inquadramento Finale Primo

Periodo

Livello d’inquadramento

e retribuzione

Secondo Periodo

Livello d’inquadramento

e retribuzione

Durata Totale

Totale ore di Formazione * Teorico Pratica

A1 (ex A2) 18 mesi B1 18 mesi A2 (ex A3) 36 mesi 80 160

A2 (ex A3) 18 mesi B2 18 mesi B1 36 mesi 64 146

Op. di Vendita

Gestionale 18 mesi Op. di Vendita di 2a Cat. 18 mesi Op. di Vendita

di 1a Cat. 36 mesi 64 146

B1 18 mesi C1 18 mesi B2 36 mesi 64 116

Op. di Vendita

di 1a Cat. 18 mesi Op. di Vendita di 3a Cat. 18 mesi Op. di Vendita

di 2a Cat. 36 mesi 64 116

B2 18 mesi C2 18 mesi C1 36 mesi 64 116

Op. di Vendita

di 2a Cat. 18 mesi 80% di Op. di

Vendita di 3a Cat. 18 mesi 90% di Op. di

Vendita di 3a Cat. 36 mesi 64 116

C1 16 mesi D1 16 mesi C2 32 mesi 48 112

C2 15 mesi D2 15 mesi D1 30 mesi 40 80

D1 14 mesi 80% di D2 14 mesi 90% di D2 28 mesi 40 80

* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di Apprendistato per l’acquisizione di “competenze di base e trasversali”, e quelle di “formazione professionalizzante”, saranno computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).

Per le figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, aventi contenuti e competenze analoghe e ad esso sovrapponibili, in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, la durata massima dell’Apprendistato dovrà essere conforme alla successiva Tabella 2).

Tab. 2): Durata dell’Apprendistato Professionalizzante per figure professionali equiparabili a quelle dell’artigianato (segue in pagina successiva)

Qualifica Livello di

destinazione Durata massima

dell’apprendistato Suddivisione dei Periodi

Primo Cuoco B2 60 Primo Periodo: 30

mesi

Secondo Periodo: 30 mesi

Primo Pasticcere B2 60

Primo Gelatiere B2 60

120

per la generalità dei lavoratori, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di prova.

Nel Contratto di Apprendistato, in deroga alle previsioni del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.

Art. 136 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione Il Contratto d’Apprendistato ha contenuto “misto”, che prevede una controprestazione suddivisa in formazione e retribuzione.

Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di inquadramento in funzione del prevedibile sviluppo professionale dell’Apprendista e sul presupposto che la quota della retribuzione complessiva comprenda anche la formazione.

La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) o superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare Contratti di Apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.

Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione dell’Apprendistato professionalizzante saranno conformi alla seguente Tabella 1).

Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà quella prevista in Colonna 5 della Tabella 1).

Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).

121

Tab. 1): Durata e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante

Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4 Col. 5 Col. 6 Col. 7 Col. 8

Inquadramento Finale Primo

Periodo

Livello d’inquadramento

e retribuzione

Secondo Periodo

Livello d’inquadramento

e retribuzione

Durata Totale

Totale ore di Formazione * Teorico Pratica

A1 (ex A2) 18 mesi B1 18 mesi A2 (ex A3) 36 mesi 80 160

A2 (ex A3) 18 mesi B2 18 mesi B1 36 mesi 64 146

Op. di Vendita

Gestionale 18 mesi Op. di Vendita di 2a Cat. 18 mesi Op. di Vendita

di 1a Cat. 36 mesi 64 146

B1 18 mesi C1 18 mesi B2 36 mesi 64 116

Op. di Vendita

di 1a Cat. 18 mesi Op. di Vendita di 3a Cat. 18 mesi Op. di Vendita

di 2a Cat. 36 mesi 64 116

B2 18 mesi C2 18 mesi C1 36 mesi 64 116

Op. di Vendita

di 2a Cat. 18 mesi 80% di Op. di

Vendita di 3a Cat. 18 mesi 90% di Op. di

Vendita di 3a Cat. 36 mesi 64 116

C1 16 mesi D1 16 mesi C2 32 mesi 48 112

C2 15 mesi D2 15 mesi D1 30 mesi 40 80

D1 14 mesi 80% di D2 14 mesi 90% di D2 28 mesi 40 80

* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di Apprendistato per l’acquisizione di “competenze di base e trasversali”, e quelle di “formazione professionalizzante”, saranno computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).

Per le figure professionali equiparate a quelle dell’artigianato, aventi contenuti e competenze analoghe e ad esso sovrapponibili, in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro all’Interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, la durata massima dell’Apprendistato dovrà essere conforme alla successiva Tabella 2).

Tab. 2): Durata dell’Apprendistato Professionalizzante per figure professionali equiparabili a quelle dell’artigianato (segue in pagina successiva)

Qualifica Livello di

destinazione Durata massima

dell’apprendistato Suddivisione dei Periodi

Primo Cuoco B2 60 Primo Periodo: 30

mesi

Secondo Periodo: 30 mesi

Primo Pasticcere B2 60

Primo Gelatiere B2 60

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

Pasticcere Specializzato C1 54

Gelatiere Specializzato C1 54

Primo Pizzaiolo

Pizzaiolo Unico C1 54

Cioccolataio Specializzato C1

Panificatore Specializzato C1 54

Sommelier C1 54

Pasticcere Qualificato C2 48

Gelatiere Qualificato C2 48

Commis di cucina C2 48

Secondo Pizzaiolo C2 48

Panificatore Qualificato C2 48

Secondo Barman C2 48

Cuoco Esperto settoriale D1 42

Primo Periodo: 21 mesi

Secondo Periodo: 21 mesi

Pizzaiolo Esperto settoriale D1 42

Panificatore Esperto

settoriale D1 42

Pasticcere Esperto

settoriale D1 42

Gelatiere Esperto settoriale D1 42

Commis di cucina D1 42

Anche per l’Apprendistato Professionalizzante per figure equiparate a quelle dell’artigianato, l’inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli indicati in Tabella 1) per la generalità degli apprendisti di pari livello, fermo restando le diverse durate del primo e del secondo periodo saranno quelle previste in Tabella 2).

Art. 137 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali

Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

123

§ in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;

§ mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.

Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.

Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).

Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.

Art. 138 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato

I periodi di Apprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le stesse mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova Azienda purchè l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata inferiore a sei mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.

In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato.

Art. 139 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di Apprendistato

In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili) superiori a 30 (trenta) giorni complessivi di calendario, il Contratto di Apprendistato sarà prolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo temporale di durata del Contratto di apprendistato di 36 o 60 mesi.

122

Cuoco Specializzato

Secondo Cuoco C1 54

Primo Periodo: 27 mesi

Secondo Periodo: 27 mesi

Pasticcere Specializzato C1 54

Gelatiere Specializzato C1 54

Primo Pizzaiolo

Pizzaiolo Unico C1 54

Cioccolataio Specializzato C1

Panificatore Specializzato C1 54

Sommelier C1 54

Primo Barman

Barman Unico C1 54

Cuoco Qualificato C2 48

Primo Periodo: 24 mesi

Secondo Periodo: 24 mesi

Pasticcere Qualificato C2 48

Gelatiere Qualificato C2 48

Commis di cucina C2 48

Secondo Pizzaiolo C2 48

Panificatore Qualificato C2 48

Secondo Barman C2 48

Cuoco Esperto settoriale D1 42

Primo Periodo: 21 mesi

Secondo Periodo: 21 mesi

Pizzaiolo Esperto settoriale D1 42

Panificatore Esperto

settoriale D1 42

Pasticcere Esperto

settoriale D1 42

Gelatiere Esperto settoriale D1 42

Commis di cucina D1 42

Anche per l’Apprendistato Professionalizzante per figure equiparate a quelle dell’artigianato, l’inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli indicati in Tabella 1) per la generalità degli apprendisti di pari livello, fermo restando le diverse durate del primo e del secondo periodo saranno quelle previste in Tabella 2).

Art. 137 - Apprendistato Professionalizzante: cicli stagionali

Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:

123

§ in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;

§ mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale.

Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati.

Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi).

Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.

Art. 138 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato

I periodi di Apprendistato iniziati presso altri Datori di lavoro per le stesse mansioni, saranno computati per intero come fossero svolto nella nuova Azienda purchè l’interruzione con il precedente Apprendistato sia stata inferiore a sei mesi. Mentre, in caso di interruzione superiore, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.

In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto, con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato.

Art. 139 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo di Apprendistato

In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, cassa integrazione e simili) superiori a 30 (trenta) giorni complessivi di calendario, il Contratto di Apprendistato sarà prolungato per un periodo massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo temporale di durata del Contratto di apprendistato di 36 o 60 mesi.

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

Quanto precede, fermo restando che in caso di sospensione dell’Apprendistato per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, superiore a mesi sei, ma inferiore ad un terzo della durata totale prevista dal Contratto di Apprendistato, tutto il periodo di interruzione sarà considerato utile ai fini del raggiungimento della durata prevista dal Contratto, al compiersi della quale l’Azienda potrà recedere dal rapporto.

In caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da quelle sopra indicate, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto.

Art. 140 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale

Per i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Gli Apprendisti, ai fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati.

Gli apprendisti, salvo diverse previsioni legali in deroga, avranno diritto ai trattamenti d’integrazione salariale secondo le previsioni legali vigenti all’atto della sospensione dal lavoro.

In caso di malattia o infortunio, spettano al Lavoratore Apprendista gli stessi trattamenti previsti dagli artt. 203 e 204 del presente CCNL per la generalità dei Lavoratori.

Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli Apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e alle relative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed infortunio, così

Nei Contratti di apprendistato di durata superiore a mesi 12 (dodici), gli Apprendisti hanno diritto all’iscrizione all’Ente Bilaterale (En.Bi.C.) e alle relative prestazioni integrative al S.S.N. e per caso morte per malattia ed infortunio, così

Outline

Documenti correlati