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87 4) Indennità di fine stagione

Nel riconfermare il rilievo essenziale del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento fortemente variabile o stagionale, riconoscendo l’importanza di rispettare le previste scadenze del Contratto Stagionale, anche per l’oggettiva difficoltà di reperire personale nel corso della stagione, le Parti convengono che ai Lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto dal loro Contratto, sia corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto, pari al 100% (cento percento) delle Indennità di Mancata Contrattazione riconosciute al Lavoratore Stagionale nel corso del Contratto stesso.

La Contrattazione Aziendale di Secondo Livello potrà individuare una diversa percentuale in funzione della particolare situazione aziendale esistente.

Art. 72 - Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

A. Utilizzo del Contratto per Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

Ai sensi della lettera b, comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2015, sono esclusi alla disciplina del Lavoro a Tempo Determinato “i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del Turismo e dei Pubblici esercizi, nei casi individuati dai Contratti Collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente il suo inizio”.

Allo scopo, le Parti individuano i seguenti casi e mansioni di utilizzo del Contratto per “Lavoro di Surroga”:

1. per attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze, in caso di permanenze ospiti prevalentemente settimanali, bisettimanali o mensili;

2. per attività di assistenza e ricevimento nei meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni ed eventi assimilati;

3. per attività di animazione, banchetti, feste, altre attività di benvenuto, di fine soggiorno o simili;

4. per attività di addetti ai ricevimenti, alla ristorazione in periodi particolari (cenoni, anniversari, feste di laurea ecc.) e, nei Pubblici Esercizi, durante le intensificazioni per Feste Patronali, nel tempo Natalizio e/o Pasquale, nelle festività civili e/o religiose;

5. per altri eventuali casi individuati dalla Contrattazione di Secondo livello.

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

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Lavoratore vi sia addetto stabilmente, cioè senza le interruzioni annuali minime di 70 giorni continuativi o di 120 giorni non continuativi.

2) Limiti temporali per il Lavoro Stagionale

Quando siano richiesti servizi per le attività stagionali, così come definite dal D.P.R. 1525/63 (“Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”), per cui occorra procedere all'assunzione a tempo determinato di Lavoratori da adibire a servizi correlati a dette attività, il ricorso a tale tipo di Contratto dovrà essere contenuto nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi e al tempo richiesto per formazione, addestramento, attività preparatorie e/o aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali.

Le mansioni principali, l’inizio anticipato e la possibilità dell’eventuale proroga, dovranno essere indicati nel Contratto d’assunzione sottoscritto tra Azienda e Lavoratore.

Salvo diverso Accordo di secondo livello, nell’arco dello stesso ciclo d’attività stagionale (riferito ad attività tipiche stagionali, ovvero quelle esplicitamente elencate nel D.P.R. 1525/1963), non è consentito per ogni singolo Lavoratore superare 8 (otto) mesi nell’anno solare di durata massima complessiva del rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o consegne e ferie godute.

Nei Contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di Contratti a tempo determinato, ne quella relativa ai periodi interruttivi tra contratti.

La Contrattazione di secondo livello nelle assunzioni per lavoro stagionale potrà prevedere una disciplina diversa, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di Legge.

3) Diritto di precedenza nel Lavoro Stagionale

Il Lavoratore assunto a termine per lo svolgimento d’attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dalla stessa Azienda e per le medesime attività, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto entro 3 (tre) mesi dalla data di cessazione.

Il diritto di precedenza si estingue, in ogni caso, una volta trascorsi dodici mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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4) Indennità di fine stagione

Nel riconfermare il rilievo essenziale del rapporto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività caratterizzate da un andamento fortemente variabile o stagionale, riconoscendo l’importanza di rispettare le previste scadenze del Contratto Stagionale, anche per l’oggettiva difficoltà di reperire personale nel corso della stagione, le Parti convengono che ai Lavoratori che permangono in forza fino al termine previsto dal loro Contratto, sia corrisposto all’atto della cessazione e in aggiunta al T.F.R., un Trattamento aggiuntivo di fine rapporto, pari al 100% (cento percento) delle Indennità di Mancata Contrattazione riconosciute al Lavoratore Stagionale nel corso del Contratto stesso.

La Contrattazione Aziendale di Secondo Livello potrà individuare una diversa percentuale in funzione della particolare situazione aziendale esistente.

Art. 72 - Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

A. Utilizzo del Contratto per Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

Ai sensi della lettera b, comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 81/2015, sono esclusi alla disciplina del Lavoro a Tempo Determinato “i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del Turismo e dei Pubblici esercizi, nei casi individuati dai Contratti Collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente il suo inizio”.

Allo scopo, le Parti individuano i seguenti casi e mansioni di utilizzo del Contratto per “Lavoro di Surroga”:

1. per attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze, in caso di permanenze ospiti prevalentemente settimanali, bisettimanali o mensili;

2. per attività di assistenza e ricevimento nei meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni ed eventi assimilati;

3. per attività di animazione, banchetti, feste, altre attività di benvenuto, di fine soggiorno o simili;

4. per attività di addetti ai ricevimenti, alla ristorazione in periodi particolari (cenoni, anniversari, feste di laurea ecc.) e, nei Pubblici Esercizi, durante le intensificazioni per Feste Patronali, nel tempo Natalizio e/o Pasquale, nelle festività civili e/o religiose;

5. per altri eventuali casi individuati dalla Contrattazione di Secondo livello.

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Inoltre, al fine di assicurare un uso corretto e legittimo del Lavoro di Surroga, le Parti concordano che esso, salvo diversi Accordi di secondo livello, possa essere utilizzato per ciascun Lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, entro il limite massimo di 3 (tre) giorni consecutivi lavorati e di 52 (cinquantadue) giorni lavorati cumulati all’anno con una pluralità di contratti e con prestazione giornaliera minima non inferiore a 4 (quattro) ore.

Il Lavoro di Surroga, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sarà ininfluente nella determinazione del numero massimo complessivo di Contratti a tempo determinato, non avrà necessità di periodi minimi d’interruzione tra Contratti successivi e non darà diritto di precedenza nelle eventuali future assunzioni.

B. Attivazione del Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

In sede d’instaurazione del rapporto di lavoro, il Datore dovrà sottoscrivere con il Lavoratore interessato il Contratto d’assunzione, indicante la tipologia contrattuale del Lavoro di Surroga, la durata contrattuale, le mansioni, il livello d’inquadramento e la retribuzione di riferimento, la sede di lavoro nonché il richiamo alle previsioni contrattuali, così come previsto nel Modello in allegato al presente CCNL.

Inoltre, entro il giorno antecedente l’inizio del lavoro, il Datore dovrà comunicare agli Enti Preposti l’assunzione del Lavoratore, secondo i modi e i termini previsti in materia di Comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro.

Con cadenza mensile, il Datore contabilizzerà le ore effettivamente prestate dal Lavoratore richiesto per Lavoro di surroga, con liquidazione di quanto a lui spettante e versamento nei termini previsti dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale INPS.

Gli importi lordi mensilmente dovuti al Lavoratore determineranno, al pari della generalità dei Lavoratori, l’obbligo del corrispondente versamento del premio INAIL previsto per le mansioni svolte dal dipendente.

In relazione alle autonomie e competenze richieste nell’esecuzione del Lavoro di Surroga, l’inquadramento professionale potrà essere di Livello D2 o di Livello D1 della Classificazione del personale prevista dal presente CCNL.

La retribuzione omnicomprensiva oraria lorda spettante per ciascuna ora di effettivo lavoro prestato dal dipendente, a valere per il periodo di vigenza del presente CCNL, sarà conforme alla riga h) della seguente Tabella 2), fatte salve eventuali condizioni migliorative di Secondo livello o “ad personam”.

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Tab. 2) Retribuzione omnicomprensiva oraria lorda in caso di Lavoro di Surroga

Descrizione Livello

D2 Livello a) Aliquota oraria P.B.N.C.M. (convenzionale) 6,1244 6,7461 D1 b) Aliquota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale

(convenzionale) 0,5797 0,6092

c) Aliquota oraria Indennità di Mancata Contrattazione 0,3255 0,3575 d) Aliquota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5587 0,6129

e) Aliquota oraria Rateo di ferie 0,5587 0,6129

f) Aliquota oraria Rateo di permessi 0,1033 0,1134

g) Aliquota oraria Indennità di fine servizio (convenzionale) 0,5009 0,5009 h) Indennità oraria sostitutiva delle prestazioni della “Gestione

Speciale” 0,2023 0,2023

i) Totale lordo (a - h) retribuzione

omnicomprensiva oraria lorda 8,9535 9,7552 Resta inteso che, considerata l’esiguità della prestazione lavorativa nonché il riconoscimento, a ristoro, dell’Indennità sostitutiva di cui al punto i) della Tabella 2) che precede, in caso di Lavoro di Surroga non spetteranno le prestazioni della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. Saranno invece dovute le contribuzioni per la “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.C., nelle seguenti misure proporzionate ai limiti massimi annuali, pro quota, previsti per il Lavoro di Surroga (€ 0,0347 per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore).

C. Disciplina del Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

Per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro, si dovrà far riferimento alle norme previste per la generalità dei dipendenti, a seconda del livello d’inquadramento professionale del Lavoratore.

Art. 73 - Lavoro a Tempo Determinato Occasionale A. Definizione e limiti

Si definisce “Lavoro a Tempo Determinato Occasionale” o, semplicemente, “Lavoro Occasionale” la prestazione subordinata richiesta esclusivamente per attività occasionali, attività impreviste o per calamità naturali, o comunque per attività estranee all’ordinaria attività dell’Imprenditore, della durata massima di 12 (dodici) giornate consecutive di calendario.

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Inoltre, al fine di assicurare un uso corretto e legittimo del Lavoro di Surroga, le Parti concordano che esso, salvo diversi Accordi di secondo livello, possa essere utilizzato per ciascun Lavoratore con il medesimo Datore di lavoro, entro il limite massimo di 3 (tre) giorni consecutivi lavorati e di 52 (cinquantadue) giorni lavorati cumulati all’anno con una pluralità di contratti e con prestazione giornaliera minima non inferiore a 4 (quattro) ore.

Il Lavoro di Surroga, nel rispetto dei limiti di cui sopra, sarà ininfluente nella determinazione del numero massimo complessivo di Contratti a tempo determinato, non avrà necessità di periodi minimi d’interruzione tra Contratti successivi e non darà diritto di precedenza nelle eventuali future assunzioni.

B. Attivazione del Lavoro di Surroga per “Servizi Speciali”

In sede d’instaurazione del rapporto di lavoro, il Datore dovrà sottoscrivere con il Lavoratore interessato il Contratto d’assunzione, indicante la tipologia contrattuale del Lavoro di Surroga, la durata contrattuale, le mansioni, il livello d’inquadramento e la retribuzione di riferimento, la sede di lavoro nonché il richiamo alle previsioni contrattuali, così come previsto nel Modello in allegato al presente CCNL.

Inoltre, entro il giorno antecedente l’inizio del lavoro, il Datore dovrà comunicare agli Enti Preposti l’assunzione del Lavoratore, secondo i modi e i termini previsti in materia di Comunicazione d’instaurazione del rapporto di lavoro.

Con cadenza mensile, il Datore contabilizzerà le ore effettivamente prestate dal Lavoratore richiesto per Lavoro di surroga, con liquidazione di quanto a lui spettante e versamento nei termini previsti dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale INPS.

Gli importi lordi mensilmente dovuti al Lavoratore determineranno, al pari della generalità dei Lavoratori, l’obbligo del corrispondente versamento del premio INAIL previsto per le mansioni svolte dal dipendente.

In relazione alle autonomie e competenze richieste nell’esecuzione del Lavoro di Surroga, l’inquadramento professionale potrà essere di Livello D2 o di Livello D1 della Classificazione del personale prevista dal presente CCNL.

La retribuzione omnicomprensiva oraria lorda spettante per ciascuna ora di effettivo lavoro prestato dal dipendente, a valere per il periodo di vigenza del presente CCNL, sarà conforme alla riga h) della seguente Tabella 2), fatte salve eventuali condizioni migliorative di Secondo livello o “ad personam”.

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