• Non ci sono risultati.

Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali

81 (sei) mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva

9) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali

Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per la proroga del Contratto). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro a tempo determinato:

Durata: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione, addestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e ferie godute.

Contratto di lavoro: per tutto quanto non già contrattualmente definito, quali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità dell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, essi dovranno essere espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.

Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.

Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una disciplina diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei Lavoratori con Referendum Aziendale.

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

83

Art. 69 - Tempo Determinato: limiti quantitativi

I limiti numerici (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1).

Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al momento dell'assunzione. Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.

Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla “T.D.”)

Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato Limite di Contratti

a T.D. 1 A. Ragioni Oggettive:

1) Nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente

autonome (apertura nuova Filiale ecc.). Senza limiti

2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti 3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o

televisivi. Senza limiti

4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito.

Senza limiti

5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti 6) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o

servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione 2 del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:

§ per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana;

§ durante i periodi di attività promozionale;

§ altre ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo Livello.

50%

7) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza

lavoro. 50%

8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi

occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato 50%

82

motivata del Lavoratore, il Datore di lavoro concederà permessi NON retribuiti entro il limite massimo dei permessi mensilmente monetizzati nell’anno di calendario.

9) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali

Come previsto dalla Legge (attualmente art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per la proroga del Contratto). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro a tempo determinato:

Durata: dovrà essere contenuta nel tempo necessario al lavoro da effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione, addestramento, attività preparatorie, aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello, nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure, consegne e ferie godute.

Contratto di lavoro: per tutto quanto non già contrattualmente definito, quali: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità dell'eventuale proroga, anche su dati già previsti dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello, essi dovranno essere espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.

Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato.

Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà prevedere una disciplina diversa rispetto a quella del presente CCNL, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei Lavoratori con Referendum Aziendale.

83

Art. 69 - Tempo Determinato: limiti quantitativi

I limiti numerici (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, salvo diverso Accordo Aziendale di Secondo livello, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1).

Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, in forza al momento dell'assunzione. Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.

Tab. 1): Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla “T.D.”)

Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato Limite di Contratti

a T.D. 1 A. Ragioni Oggettive:

1) Nei primi 18 mesi della fase di avvio di nuove attività operativamente

autonome (apertura nuova Filiale ecc.). Senza limiti

2) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. Senza limiti 3) Per specifici spettacoli, ovvero specifici programmi radiofonici o

televisivi. Senza limiti

4) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 15 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito.

Senza limiti

5) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. Senza limiti 6) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o

servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione 2 del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio:

§ per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana;

§ durante i periodi di attività promozionale;

§ altre ipotesi previste dall’Accordo Aziendale di Secondo Livello.

50%

7) Nella fase di avvio di nuovi servizi, nei limiti di 4 mesi solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza

lavoro. 50%

8) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi

occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato 50%

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

84

anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe.

9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai necessari tempi di collaudo e consegna.

50%

B. Ragioni di rioccupazione:

1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i

competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi. 50%

C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori 3:

1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 4 Contratti 2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 6 Contratti 3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 7 Contratti 4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 9 Contratti 5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 12 Contratti 6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 20%

1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, quando motivati da oggettive ragioni aziendali.

2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di intensificazione particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.

3 Non sono cumulabili i motivi A.6), A.7), A.8) e A.9), con i motivi di cui al punto C.

Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è soggetta a continue modificazioni di Legge ed è applicata in diverse contestualizzazioni, per esempio la Pandemia Covid. Resta perciò inteso che, qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di Legge per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione. Per le particolari deroghe previste durante l’Emergenza Coronavirus, si rinvia alle norme speciali introdotte in materia.

Art. 70 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito

Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.

In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

85

Art. 71 - Tempo Determinato: attività stagionali nel settore Turismo 1) Ambito di applicazione del Lavoro Stagionale e Definizioni

Le attività stagionali legalmente definite dal D.P.R. n. 1525/1963 per il settore Turismo sono previste alla voce n. 48: “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.

Come si vede il Turismo, attuale motore dell’economia italiana, ha un’unica voce di settore che prevede solo delle interruzioni tassative: “un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”. La Giurisprudenza è più volte intervenuta sulla nozione di “inattività”, con esiti diversi, con prevalenza del principio:

“per verificare la sussistenza o meno del carattere di stagionalità, ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa - ora D.Lgs. 81/2015), è necessario, in realtà, fare riferimento non solo all’attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore”.

Premesso quanto sopra, si pone, quindi, un obbligo di attenzione perchè un’Azienda stagionale ben può avere tra i propri dipendenti figure stagionali e non stagionali ed è assolutamente necessario rispettare i criteri distintivi.

Perciò, al fine di evitare contenziosi di natura interpretativa, le Parti concordano le seguenti definizioni espressamente applicabili al Lavoro Stagionale e, per effetto del richiamo nel Contratto Individuale dell’applicazione del presente CCNL, tali definizioni assumono, anche per ogni singolo Lavoratore, valore regolante il rapporto di lavoro stagionale.

Definizioni applicabili al Lavoro Stagionale

a) Lavoro Stagionale: lavoro richiesto e collettivamente reso nel settore Turismo, in ambiti ciclici annuali che prevedono periodi calendarizzati d’interruzione della prestazione non inferiori a 70 (settanta) giorni continuativi o a 120 (centoventi) giorni non continuativi.

b) Lavoratore Stagionale: Lavoratore che opera in un’Azienda turistica e che, effettivamente, rende la sua specifica prestazione lavorativa in attività che, nel rispetto dei criteri di stagionalità, hanno un periodo di inattività annuale non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

c) Attività prevalentemente a tempo indeterminato (o determinato secondo le previsioni dell’art. 51 o indeterminato a tempo parziale verticale o misto, secondo le previsioni dell’art. 42): normalmente, quelle di custodia, conduzione, manutenzione e riparazione degli impianti e delle unità ricettive o attività amministrative o commerciali ecc., quando il

84

anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi o di 4 proroghe.

9) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai necessari tempi di collaudo e consegna.

50%

B. Ragioni di rioccupazione:

1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i

competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi. 50%

C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori 3:

1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 4 Contratti 2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 6 Contratti 3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 7 Contratti 4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 9 Contratti 5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 12 Contratti 6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. 20%

1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, quando motivati da oggettive ragioni aziendali.

2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di intensificazione particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.

3 Non sono cumulabili i motivi A.6), A.7), A.8) e A.9), con i motivi di cui al punto C.

Nota Bene: La disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato è soggetta a continue modificazioni di Legge ed è applicata in diverse contestualizzazioni, per esempio la Pandemia Covid. Resta perciò inteso che, qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro dovrà essere conforme a tali norme di Legge per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione. Per le particolari deroghe previste durante l’Emergenza Coronavirus, si rinvia alle norme speciali introdotte in materia.

Art. 70 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito

Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi Soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.

In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.

85

Art. 71 - Tempo Determinato: attività stagionali nel settore Turismo 1) Ambito di applicazione del Lavoro Stagionale e Definizioni

Le attività stagionali legalmente definite dal D.P.R. n. 1525/1963 per il settore Turismo sono previste alla voce n. 48: “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”.

Come si vede il Turismo, attuale motore dell’economia italiana, ha un’unica voce di settore che prevede solo delle interruzioni tassative: “un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”. La Giurisprudenza è più volte intervenuta sulla nozione di “inattività”, con esiti diversi, con prevalenza del principio:

“per verificare la sussistenza o meno del carattere di stagionalità, ai fini della stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 230 (e nel periodo di vigenza di essa - ora D.Lgs. 81/2015), è necessario, in realtà, fare riferimento non solo all’attività imprenditoriale nel suo complesso, ma anche alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore”.

Premesso quanto sopra, si pone, quindi, un obbligo di attenzione perchè un’Azienda stagionale ben può avere tra i propri dipendenti figure stagionali e non stagionali ed è assolutamente necessario rispettare i criteri distintivi.

Perciò, al fine di evitare contenziosi di natura interpretativa, le Parti concordano le seguenti definizioni espressamente applicabili al Lavoro Stagionale e, per effetto del richiamo nel Contratto Individuale dell’applicazione del presente CCNL, tali definizioni assumono, anche per ogni singolo Lavoratore, valore regolante il rapporto di lavoro stagionale.

Definizioni applicabili al Lavoro Stagionale

a) Lavoro Stagionale: lavoro richiesto e collettivamente reso nel settore Turismo, in ambiti ciclici annuali che prevedono periodi calendarizzati d’interruzione della prestazione non inferiori a 70 (settanta) giorni continuativi o a 120 (centoventi) giorni non continuativi.

b) Lavoratore Stagionale: Lavoratore che opera in un’Azienda turistica e che, effettivamente, rende la sua specifica prestazione lavorativa in attività che, nel rispetto dei criteri di stagionalità, hanno un periodo di inattività annuale non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi.

c) Attività prevalentemente a tempo indeterminato (o determinato secondo le previsioni dell’art. 51 o indeterminato a tempo parziale verticale o misto, secondo le previsioni dell’art. 42): normalmente, quelle di custodia, conduzione, manutenzione e riparazione degli impianti e delle unità ricettive o attività amministrative o commerciali ecc., quando il

Rinnovo del CCNL “Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi” del 23/05/2017

87

Outline

Documenti correlati