3 12 rifugiati in Italia
3.14 COMMISSIONE TERRITORIALE
La commissione territoriale è un organismo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’Interno. Alla Commissione Territoriale spetta il compito di esaminare in modo decentrato le richieste di protezione internazionale244. La commissione territoriale è diversa dalla commissione nazionale per il diritto di asilo, quest’ultima, infatti, ha compito d’indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni e di raccolta di dati statistici. Ha poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi245.
242 Ivi, l’articoloTre
243
Si veda DOSSIER MONOGRAFICO, C.I.E.Centri di identificazione ed espulsione SERVIZIO RIFUGIATI E MIGRANTI Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, agosto 2011
244 Si veda http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/asilo/sottotema0021 245
Ogni Commissione Territoriale è composta da quattro membri, la cui carica ha durata triennale ed è rinnovabile:
un funzionario prefettizio, con funzioni di presidente; un funzionario delle polizia di stato;
una rappresentante di un ente territoriale (Comune, Provincia, Regione facente capo alla sede della Commissione territoriale);
una rappresentante dell’ UNHCR.
Il richiedente asilo deve essere convocato ad udienza, tramite lettera di convocazione, presso la Commissione territoriale di competenza, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda d’asilo.
L’audizione consiste in un colloquio personale con i quattro membri della Commissione che si struttura attraverso una serie di domande (le medesime del modello C/3), volte ad approfondire le ragioni che hanno spinto il soggetto a lasciare il paese d’origine e i motivi per cui non è più possibile farvi ritorno. Ci sono situazioni particolari previste dalla legge in cui, è ammessa la presenza di terze persone come l’avvocato, il personale di sostegno nel caso il richiedente sia portatore di particolari esigenze246o un genitore oppure, in loro assenza, il tutore nel caso di minori. È inoltre possibile sostenere l’audizione con un solo membro delle Commissione, dello stesso sesso del richiedente e infine, è prevista la presenza di un mediatore linguistico per permettere al richiedente di esprimersi nella propria lingua madre. La Commissione territoriale
ha inoltre, la facoltà di:
concedere l’asilo evitando che il richiedente compaia davanti alla Commissione per l’audizione nel caso in cui ritenga la domanda palesemente fondata o quando la situazione del richiedente è particolarmente delicata per motivi di vulnerabilità. Inoltre, l’esame prioritario è concesso anche ai richiedenti che sono trattenuti nei CIE e sono sottoposti ad un provvedimento di espulsione;
246 Rientrano nei soggetti portatori di particolari esigenze i casi di vulnerabilità. Il D.Lgs. 140/5 definisce come vulnerabili i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, persone per le quali si è accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza fisica, psicologica o sessuale.
dichiarare inammissibile una domanda qualora si tratti di un rifugiato riconosciuto o di un caso di diniego che non ha prodotto nuova documentazione o su cui sussistano fatti innovativi;
sospendere e rinviare un’audizione nel caso in cui il richiedente non sia in grado di sostenere il colloquio, ci siano problemi legati al reperimento della documentazione o sussistano problemi di comunicazione con l’interprete.
fine la Commissione territoriale deve:
non far trapelare le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti nelle audizioni perché strettamente personali e non divulgabili;
esaminare ogni singolo caso in relazione alla situazione del paese di origine del richiedente asilo e, se necessario, dei paesi in cui egli è transitato, alla luce di notizie precise ed aggiornate247;
consegnare al richiedente, al termine dell’audizione, una copia del verbale da sottoporre alla sua firma e conseguente accettazione; decidere in merito alla domanda d’asilo entro i successivi tre giorni
ll’audizione e informare immediatamente la Questura che ne darà notifica al richiedente.
L’acquisizione della decisione della Commissione territoriale: la Questura contatta il richiedente e fissa un appuntamento per la consegna del verdetto della Commissione territoriale. Le decisioni che la Commissione territoriale può prendere sono molteplici:
riconoscere e concedere lo status di rifugiato politico e rilasciare un permesso di soggiorno che ha validità cinque anni ed è sempre rinnovabile;
riconoscere e riconoscere e concedere la protezione sussidiaria nel caso in cui ritenga che esista un rischio effettivo di pericolo, nel caso di ritorno nel paese di origine del rifugiato e conseguente rilascio di un permesso che ha validità tre anni ed è rinnovabile;
247
Le informazioni dei paesi di provenienza sono recuperate dalla Commissione territoriale o elaborate sulla base dei dati forniti dall’UNHCR o dal Ministero degli Interni
non riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ma, ritenendo che esistano gravi problemi umanitari, raccomandare alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che ha validità un anno;
non riconoscere lo status di rifugiato e rigettare la domanda: diniego;
rigettare la domanda per manifesta infondatezza quando si ritenga palese l’insussistenza di ogni presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero, si ritenga che la domanda sia stata presentata con il solo obiettivo di ritardare o impedire un provvedimento di espulsione o respingimento248.
Le Commissioni attualmente sono dieci.
1. GORIZIA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Friuli- Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige
2. MILANO: competenza sulle domande presentate nella regione Lombardia 3. ROMA: competenza sulle domande presentate nelle regioni (*) Lazio,
Sardegna e Umbria
4. FOGGIA: competenza sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani
5. SIRACUSA: competenza sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania.
6. CROTONE: competenza sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata.
7. TRAPANI: competenza sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo249, Messina, Enna
8. BARI: competenza sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
9. CASERTA: competenza sulle domande presentate nelle regioni Campania, Molise, Abruzzo e Marche.
10. TORINO: competenza sulle domande presentate nelle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana (quest’ultima è stata temporaneamente assegnata alla commissione di Torino)
248 .Rastello L., Op. cit., pp.206-8
249 Cfr Rastello L. p.205; http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-riconoscimento-della- protezione.html