• Non ci sono risultati.

È altresì facoltà deU'Ente committente risolvere Upresente contratto qualora UProfessionista, in assenza di vaUda giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente aU'Ente, si discosti daUe modaHtà

Nel documento DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE. "'faik (pagine 160-163)

e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gH stessi dovranno essere comunicati prima di procedere aUa stipula dei contratti ovvero aUa richiesta di

2. È altresì facoltà deU'Ente committente risolvere Upresente contratto qualora UProfessionista, in assenza di vaUda giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente aU'Ente, si discosti daUe modaHtà

di espletamento deUe prestazioni concordate o contravvenga agH obbHghi suUo stesso gravanti, quaH, a mero titolo esempHficativo:

a) violazione deUe prescrizioni di cui aU'art. 9;

b) revoca o decadenza daU'iscrizione aU'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

e) perdita o sospensione deUa capacità a contrattare con la pubbHca arnrninistrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) appHcazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta aUa criminaHtà organizzata;

e) violazionegrave o reiterata di disposizioniin materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibiUtà con lo svolgimento deU'incarico, non correttamente

comunicate aU'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di appHcazione deUe penaH.

3. In caso di risoluzione si appHcano le norme anche proceduraH di cui al codice.

Art. 11 - Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuaH sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati aU'importanza deUa prestazione e al decoro deUa professione ai sensi deU'articolo 2233, secondo comma, del codice civUe e sono comprensivi anche dei diritti suUe opere deU'ingegno di cui

aU'articolo 2578 del codice civUe.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolocompreso negH atti di gara (elaborato ai sensi deU'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché deUe risultanze della procedura di affidamento di cui in

premessa, avendo U Professionista offerto un ribasso unico del %

( per cento) sugH importi a base di gara, per tutte le prestazioni

descritte ai precedenti articoH e per queUe ad esse riconducibiH, direttamente o indirettamente, si appHcano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva

Prestazione opzionale

4. EventuaH prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso deU'esecuzione deU'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi deU'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionaHtà rispetto ai corrispettivi di cui al comma

3, tenuto conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo aUa competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché deUT.V.A., aUe aHquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibiH aUa eventuale variazione degH importi dei lavori occorsa in sede di approvazione deUa progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.

Art. 12 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiHti aU'articolo 11, eventualmente adeguati aUe prestazioni aggiuntive e diminuiti deUe penaH di cui aU'articolo 8.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito deU'ultirnazione deUa relativa prestazione, con la consegna aU'Ente committente deUa documentazione progettuale prevista dagH articoH di cui sopra e deUa sua approvazione.

3. La Hquidazione avverrà poi entro U termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti daUa presentazione deUa fattura in modaHtà elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utiHzzo del seguente CUU , nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e deU'atto di impegno deUa spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagH interessi neUa misura determinata ai sensi deU'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato

con Ucodice IBAN: , sul quale è autorizzato ad operare U sig.

, nato a U (codice

fiscale ), residente a . Valgono le

disposizioni più oltre richiamate.

6. La Hquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere deU'efficacia deU'assicurazione di cui oltre, aU'accertamento deU'assenza di inadempimenti erariaH ai sensi deU'articolo 48-bis del d.P.R.

n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata aUa verifica deUa regolarità contributiva del

Professionista.

7. In relazione aUa complessità deUe prestazioni di progettazione, UresponsabUe del procedimento può autorizzare Ufrazionamento del pagamento in acconti, proporzionaH aU'accertato stato di avanzamento deUe prestazioni.

Art. 13 - Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento deUe obbHgazioni assunte con U presente contratto, U Professionista ha prodotto prima d'ora aU'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gH effetti deU'art. 103 del codice e a garanzia deU'esatto adempimento di tutte le obbHgazioniassunte con

Upresente atto, la garanzia fideiussoria emessa da n. in

data per l'importo di € , pari al % deU'importo del presente

incarico, agH atti deUa procedura (da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all'emanazione del nuovo decreto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16).

2. Il Professionista è obbHgato altresì a produrre, ai sensi deU'art. 24, comma 4 del codice nonché deU'art.

3. comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la poHzza a copertura deUa responsabiHtà civUe. A tal fine UProfessionista ha prodotto aU'Ente committente dichiarazione deUa compagnia di assicurazioni del , in atti, contenente l'impegno a rilasciare la poHzza assicurativa di responsabiHtà civUe professionale per un massimale non inferiore a € ( miHoni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da

errori o omissioni neUa redazione deUa progettazione che deterrninino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La poHzza deve essere presentata aU'Ente committente prima o contestualmente aU'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia daUa data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di coUaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione deUa poHzza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionaH.

Art. 14 - Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi deU'art. 105, comma 1 del codice, Ucontratto non può essere ceduto a pena di nuUità, fatto salvo quanto previsto daU'art. 106, comma 1, lettera d).

2. Il subappalto è ammesso nei limiti e aUe condizioni di cui agH art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che UProgettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione deU'Ente

committente.

3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra U Professionista e gH eventuaH terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti daUa normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quaH apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui aU'art. 80 del codice.

4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gH obbHghi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gH obbHghi di

tracciabUità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento deUe prestazioni di cui aU'art. 105, comma 3 del decreto

citato.

Art. 15 - Definizione delle controversie

1. Per le eventuaH controversie circa l'interpretazione e l'appHcazione del presente disciplinare sarà competente UForo di . E esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16 - Prestazioni opzionali 1. Direzione dei Lavori, Liquidazione, Contabilità, CRE 2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;

Nel documento DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE. "'faik (pagine 160-163)