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beni comunitari solo ove gli Stati già tutelino allo stesso modo gli omologhi beni nazionali 161 Pur riconoscendo «che non c’è una sostanziale competenza comunitaria in relazione alla ma-

teria penale per sé»

162

, tuttavia la Commissione affermava la necessità di «stabilire uno stan-

dard normativo minimo sugli elementi costitutivi dei reati contro la legislazione comunitaria

in materia di ambiente»

163

e postulava che fosse necessario farlo con una fonte del Primo Pi-

lastro. Questo poiché, da un lato, «tali questioni rientrano nell’ambito di competenza comuni-

taria ai sensi dell’art. 175 del Trattato CE, perché attengono alla tutela dell’ambiente» e,

dall’altro, «il Trattato UE, all’art. 47 e all’art. 29, conferisce una chiara priorità al diritto co-

munitario»

164

. In altre parole, secondo la Commissione, «nei limiti in cui questo sia necessa-

rio per il raggiungimento degli obiettivi della Comunità, questa può obbligare gli Stati mem-

bri a prevedere sanzioni penali»

165

. Per far questo, la Commissione cercava di realizzare la

«fissazione di una serie minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità»

166

, preve-

dendo che un determinato elenco di attività, nonché la partecipazione e l’istigazione di esse,

«nella misura in cui costituissero una violazione delle disposizioni normative comunitarie in

161

Nella Relazione esplicativa della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla

protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale), par. 1 (Giustificazione), 2, si può leggere che «Benché il

diritto comunitario possa già, in alcuni casi, esigere che gli Stati membri, per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 10 del Trattato CE, prevedano sanzioni penali, non vi è, al momento, alcuna disposizione comunitaria che richieda espressamente questo tipo di sanzioni», con una conseguente «carenza di certezza giuridica riguar- do all’obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni penali».

162 Working paper dello staff della Commissione del 7 febbraio 2001, SEC/2001/227 (Establishment of an acquis on criminal sanctions against environmental offences), par. 2.1 (The Community’s powers under articles

174 ff. EC), 4 (traduzione dall’inglese nostra).

163 La Commissione basa tale conclusione su tre considerazioni: in primo luogo, che «solo delle sanzioni pe- nali possono produrre effetti sufficientemente dissuasivi» (laddove «l’esperienza dimostra che le sanzioni previ- ste attualmente dagli Stati membri non sempre sono sufficienti a garantire il pieno rispetto del diritto comunita- rio»); in secondo luogo, che «gli strumenti a disposizione dell’azione penale e delle indagini in questo campo (nonché l’assistenza reciproca tra Stati membri) sono più potenti rispetti agli strumenti disponibili in materia amministrativa o civile» e, in terzo luogo, che il fatto che «a svolgere le indagini penali sono autorità diverse da quelle che hanno rilasciato le licenze o i permessi per l’attività inquinante» costituisce «un’ulteriore garanzia d’imparzialità degli inquirenti» [Relazione esplicativa della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale), par. 1 (Giustificazione), 2].

164 Relazione esplicativa della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla prote- zione dell’ambiente attraverso il diritto penale), rispettivamente, par. 1 (Giustificazione), 2 e par. 2 (Base giuri- dica), 3.

165

Working paper dello staff della Commissione del 7 febbraio 2001, SEC/2001/227 (Establishment of an acquis on criminal sanctions against environmental offences), par. 2.1 (The Community’s powers under articles

174 ff. EC), 5 (traduzione dall’inglese nostra). 166

Art. 1 della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla protezione

dell’ambiente attraverso il diritto penale).

«Scopo».

«Lo scopo della presente direttiva è quello di garantire un’applicazione più efficace della normativa comuni- taria in materia di tutela dell’ambiente attraverso la fissazione di una serie minima di fattispecie di reato comuni a tutta la Comunità».

159

materia di tutela dell’ambiente»

167

, fossero qualificate come reato e fossero «punite con pene

efficaci, dissuasive e proporzionate», di carattere «penale, tra cui, per casi gravi, (…) la pri-

vazione della libertà personale», per quanto riguarda le persone fisiche, e di carattere pecu-

niario, per quanto riguarda le persone giuridiche

168

. Nella relazione esplicativa della proposta

di direttiva, poi, si specificava che ai suoi fini, pur se essa era volta a sanzionare, oltre che «le

attività che violano la legislazione comunitaria in materia di tutela dell’ambiente» anche «le

disposizioni adottate dagli Stati membri per conformarsi a tale disciplina comunitaria», «le

definizioni degli elementi costitutivi delle fattispecie di reato» dovevano «essere interpretate

alla stessa stregua delle corrispondenti definizioni nel diritto comunitario esistente» e, a tal

fine, si allegava «per motivi di certezza giuridica», un elenco «esaustivo» delle «rilevanti di-

sposizioni comunitarie»

169

. In base a tale approccio comunitario, infatti, «l’acquis per un di-

ritto penale ambientale» si doveva basare «sull’acquis già raggiunto nell’ambito del Primo

Pilastro»

170

.

167 Art. 3 della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale).

«Reati».

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le seguenti attività, qualora siano poste in esse- re intenzionalmente o per grave negligenza, e nella misura in cui costituiscano una violazione delle disposizioni normative comunitarie in materia di tutela dell’ambiente, come elencate all’allegato e/o delle norme adottate da- gli Stati membri per conformarsi a tali disposizioni, costituiscano reato:

a) lo scarico di idrocarburi, oli usati o fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue in acqua;

b) lo scarico, l’emissione o l’immissione di un quantitativo di sostanze nell’aria, nel suolo o nelle acque, e il trattamento, l’eliminazione, il deposito, il trasporto, l’esportazione o l’importazione di rifiuti perico- losi;

c) lo scarico di rifiuti sul o nel suolo o in acqua, compresa la gestione di una discarica;

d) il possesso, la cattura, il danneggiamento o il commercio di esemplari di specie protette animali o vege- tali o di parti di esse;

e) il deterioramento significativo di un habitat protetto; f) il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono;

g) l’esercizio di uno stabilimento industriale in cui si svolgano attività pericolose o in cui siano conservate o usate sostanze o preparazioni pericolose».

168 Art. 4 della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale).

«Sanzioni».

«Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui all’art. 3, nonché la partecipazio- ne e l’istigazione a tali reati siano puniti con pene efficaci, dissuasive e proporzionate, tra cui, nei casi più gravi, pene che comportino la privazione della libertà personale.

a) Per quanto riguarda le persone fisiche, gli Stati membri prevedono sanzioni penali, tra cui, per casi gra- vi, pene che comportino la privazione della libertà personale.

Per quanto riguarda sia le persone fisiche che le persone giuridiche, se del caso, gli Stati prevedono sanzioni pecuniarie (…)».

169 Relazione esplicativa della proposta di direttiva del 13 marzo 2001, COM/2001/139 (relativa alla prote- zione dell’ambiente attraverso il diritto penale), rispettivamente, par. 3.a) (Finalità e ambito di applicazione. Artt. 1 e 3), 3 e par. 3.b) (Reati. Art. 3), 4.

170 Working paper dello staff della Commissione del 7 febbraio 2001, SEC/2001/227 (Establishment of an acquis on criminal sanctions against environmental offences), par. 1.2 (Possible approach based on Community

law), 3, il quale parla a tal proposito di «approccio di diritto ambientale», par. 3 (Conclusions), 6 (traduzione

160

A seguito di questa iniziativa della Commissione, due sono state le conseguenze a li-

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