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degli Stati membri» 40 e per i quali non solo non è necessario ma non è nemmeno possibile per gli Stati adottare atti normativi nazionali di recepimento 41

Dal punto di vista della procedura decisionale, poi, sono rilevabili, almeno per ora,

maggiori differenze. Nell’ambito comunitario

42

, infatti, la Commissione ha il diritto esclusivo

di iniziativa legislativa e la maggior parte degli atti, soprattutto a seguito della svolta impres-

sa dal Trattato di Amsterdam

43

, viene oggi adottata sulla base della procedura di codecisione

introdotta dal Trattato di Maastricht

44

, procedura che vede il Parlamento europeo

45

come «un

40

Art. 249 TCE.

41 Corte di giustizia, sentenza del 7 febbraio 1973, Causa C-39/72, Commissione c. Italia, nella quale la Cor- te ha precisato che contrastano «col Trattato le modalità di attuazione che possano avere la conseguenza di osta- colare l’efficacia diretta dei regolamenti comunitari e di comprometterne quindi la simultanea ed uniforme ap- plicazione nell’intera Comunità» (§ 17). Mentre, quindi, gli atti normativi comunitari che producono effetti di- retti non vietano, anzi impongono, l’emanazione di una normativa statale conforme, i regolamenti direttamente applicabili limitano il legislatore statale ad adottare solo le norme necessarie di attuazione senza che queste pos- sano sostituirsi ad esso. A tal proposito, sinteticamente, cfr. G.GAJA, Introduzione al diritto comunitario, cit., 107-108.

42 Cfr. P.P

ONZANO, Le processus de décision dans l’Union européenne, in Rev. Dr. Un. Eur., 1/2002, 35-52; T.C.HARTLEY, European union law in a global content. Text, Cases and Materials, Press syndicate of the Uni- versity of Cambridge, Cambridge 2004, 44-70; J.P. JACQUÉ, Droit institutionnel de l’Union européenne, cit., 387-413; K. LENAERTS - P. VAN NUFFEL, Constitutional Law of the European Union, cit., 569-630 e F. CHALTIEL, Le processus de décision dans l’Union européenne, La documentation française, Parigi, 2006.

43 Nonostante qualifichi il Trattato di Amsterdam, dal punto di vista della «constitutional democracy», come «a series of modest achievements» per il fatto che esso «fails even to appreciate (…) the centrality of comitol- ogy to the democratic life of the Union» (su cui l’Autore si sofferma più analiticamente in seguito, 9-19), rileva comunque che «It took time, even for the principal actors themselves, to realise the monumental significance of what they had in fact ‘achieved’ in the drafting of Article 100a EC (now Article 95 EC) which (re)established majority voting as the decisional norm in a wide range of areas critical to the completion of the European Single Market and which changed for ever the culture of Community decision-making» J.H.H.WEILER, Prologue: Am-

sterdam and the Quest for Constitutional Democracy, in D.O’KEEFFE -P.TWOMEY (a cura di), Legal issues of

the Amsterdam Treaty, cit., 1-2.

Parla, a tal proposito, di «major benefit of the Treaty of Amsterdam» e di «major improvement in the democ- ratic nature of the Community pillar» L.W.GORMLEY, Reflections on the Architecture of the European Union

after the Treaty of Amsterdam, in D.O’KEEFFE -P.TWOMEY (a cura di), Legal issues of the Amsterdam Treaty,

cit., 66.

Per ulteriori approfondimenti sulla diminuzione delle procedure legislative nonché sull’estensione delle ma- terie con riferimento alle quali si delibera in codecisione, si veda la voce Affari istituzionali. La costruzione eu-

ropea attraverso i Trattati. Trattato di Amsterdam: istruzioni per l’uso (1997). Il Parlamento europeo. Introdu- zione e La procedura di codecisione, nella Sintesi della legislazione sul sito della Commissione europea,

www.ec.europa.eu.

Per ulteriori approfondimenti sulle altre procedure legislative, si vedano le voci Affari istituzionali. Processo

decisionale e operato delle istituzioni. Le decisioni nell’Unione europea: quadro generale, nella Sintesi della

legislazione sul sito della Commissione europea, www.ec.europa.eu e Procedura del parere conforme, Procedu-

ra del parere semplice e Procedura di cooperazione, nel Glossario sul sito della Commissione europea,

www.ec.europa.eu. 44

Per ulteriori approfondimenti sulla semplificazione della procedura legislativa di codecisione a seguito del Trattato di Amsterdam, si veda la voce Affari istituzionali. La costruzione europea attraverso i Trattati. Trattato

di Amsterdam: istruzioni per l’uso (1997). Il Parlamento europeo. La procedura di codecisione, nella Sintesi

della legislazione sul sito della Commissione europea, www.ec.europa.eu e la voce Procedura di codecisione, nel Glossario sul sito della Commissione europea, www.ec.europa.eu.

Cfr. anche, tra i tanti, U.VILLANI, L’adozione di atti comunitari con la procedura di “codecisione”, in F. ATTINA - D.VELO (a cura di), Dalla Comunità all’Unione Europea, Cacucci editore, Bari 1994, 81-99; S. BOYRON, The co-decision procedure: rethinking the constitutional fundamental, in P. CRAIG -C.HARLOW (a cura di), Lawmaking in the European Union, Kluwer Law International, Londra 1998, 147-168; A.

122

MAURER, The Legislative Powers and Impact of the European Parliament, in Journ. Comm. Mark. Stud., 2/2003, 227-247; H.FARREL -A.HERITIER, Codecision and Institutional Change, EUI working papers, 41/2006 e A.COSSIRI, L’esercizio della funzione di produzione normativa nella democrazia sopranazionale: “Europa di

Stati” o Parlamento protagonista?, 8 marzo 2008, in www.forumcostituzionale.it.

In base all’art. 251 TCE:

«1. Quando nel presente Trattato si fa riferimento al presente articolo per l’adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:

- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l’atto pro- posto così emendato;

- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l’atto proposto;

- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa e- saurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l’hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l’atto in questione si considera adottato in con- formità con la posizione comune;

b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l’atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l’atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all’unanimità sugli e- mendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d’intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rap- presentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggio- ranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Par- lamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell’adempiere tale compito il Comitato di conciliazione si richiama alla posizione comune in base agli emen- damenti proposti dal Parlamento europeo.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l’atto in questione in base al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consi- glio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni entro tale termine, l’atto in questione si considera non adottato.

6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l’atto proposto si considera non adottato. 7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio».

45

Sul Parlamento europeo in generale, cfr. J.BLONDEL -R.SINNOTTAND -P.SVENSSON, People and parlia-

ment in the European union. Partecipation, democracy and legitimacy, Oxford University Press, New York

1998; R.S. KATZ -B.WESSELS (a cura di), The European Parliament, the National Parliaments and European

Integration, Oxford University Press, New York 1999; H. SCHMITT -J.THOMASSEN (a cura di), Political Repre-

sentation and Legitimacy in the European Union, Oxford University Press, New York 1999; O.COSTA, Le Par-

lement européen, assemblée délibérante, Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelles 2001; A. KREPPEL,

The European Parliament and supranational party system, Cambridge University Press, Cambridge 2002; D.

JUDGE -D.EARNSHAW, The European Parliament, PALGRAVE MACMILLAN, New York 2003; O.COSTA - E.KERROUCHE -P.MAGNETTE (a cura di), Vers un renouveau du parlamentarisme en Europe?, Editions de l’Universite de Bruxelles, Bruxelles 2004; B.RITTBERGER, The Creation and Empowerment of the European

Parliament, in Journ. Comm. Mark. Stud., 2/2003, 203-225; ID., Building Europe’s Parliament, Oxford Univer- sity Press, New York 2005; R. CORBETT -F.JACOBS -M.SHACKLETON , The european Parliament, John Harper Publishing, Londra 2005; N. CLINCHAMPS, Parlement européen et droit parlementaire. Essai sur la naissance

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autentico colegislatore a fianco del Consiglio»

46

e che, nella maggior parte dei casi

47

, è ac-

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