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In base alle modifiche proposte e poi definitivamente adottate, la direttiva, come già succede per la lotta contro il soggiorno illegale, identifica le ipotesi di violazione e si limita a

qualificarle illecite, con la sola specificazione espressa (introdotta su iniziativa del Parlamen-

to europeo) che esse sono qualificate come reati dalla collegata decisione quadro

199

e che le

sanzioni applicabili possono essere di carattere anche penale oltre che amministrativo

200

. La

decisione quadro, dal canto suo, mantiene la sua funzione complementare rispetto alla diretti-

198 Comunicato stampa della 2531a sessione del Consiglio Trasporti, telecomunicazioni ed energia del 9 ot- tobre 2003, Inquinamento provocato dalle navi e sanzioni per i reati di inquinamento, 7. Analoghi dubbi sono ridabiti anche nella 2551ª sessione dello stesso Consiglio del 5 dicembre 2003, Inquinamento provocato dalle

navi, 6.

199 Considerando 8 e l’art. 4 della direttiva del 7 settembre 2005, 2005/35/CE (relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni).

«Considerando 8».

«Gli scarichi di sostanze inquinanti provocati dalle navi dovrebbero essere considerati violazioni se sono ef- fettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la presente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione».

«Art. 4. Violazioni».

«Gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree di cui all’art. 3 c. 1, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negli- genza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la pre- sente direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione».

In particolare, mentre nella Raccomandazione per la seconda lettura della Commissione per i trasporti e il tu- rismo del Parlamento europeo del 31 gennaio 2005, A6-0015/2005, La posizione comune del Consiglio, 16, si afferma che la nuova formulazione «tradisce in modo significativo l’intento originale della direttiva» e si pro- pongono emendamenti volti a reintrodurre esplicitamente la qualifica di reato e il carattere penale delle sanzioni da comminare, nella Risoluzione del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005, P6_TA(2005)0040 (relativa alla

posizione comune del Consiglio in vista dell’adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni), si adotta un testo di

compromesso (che, però, risulta vincente perché le relative proposte sono accolte dal Consiglio) per cui il rife- rimento alla qualifica di reato è mediato, al considerando 8 e all’art. 4 della direttiva, dal riferimento alla deci- sione quadro mentre, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, viene mantenuta la formulazione proposta dal Consiglio all’art. 8 della posizione comune, per cui il carattere penale delle sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, è alternativo a quello amministrativo delle stesse (a tal proposito si veda la nota suc- cessiva).

200

Art. 8 c. 1 della direttiva del 7 settembre 2005, 2005/35/CE (relativa all’inquinamento provocato dalle

navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni).

«Sanzioni».

«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni di cui all’art. 4 siano sog- gette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono comprendere sanzioni penali o amministrati- ve».

168

va, perché la completa con «dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni»

201

; essa, cioè, inter-

viene sul carattere penale delle violazioni definite nell’atto comunitario

202

(ivi compresi il fa-

voreggiamento, la complicità e l’istigazione

203

) e delle sanzioni

204

nonché sulla relativa ar-

monizzazione

205

, oltre che sulla disciplina del regime di responsabilità delle persone giuridi-

che secondo le formule consolidate più volte riportate

206

.

201 Considerando 6 della direttiva del 7 settembre 2005, 2005/35/CE (relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni).

202

Art. 2 c. 1 della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI (intesa a rafforzare la cornice penale

per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi).

«Reati penali».

«1. Fatto salvo l’art. 4 c. 2, della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure neces- sarie affinché un’infrazione ai sensi degli artt. 4 e 5 della direttiva 2005/35/CE sia considerata un reato penale».

203 Art. 3 della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI (intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi).

«Favoreggiamento, complicità e istigazione».

«Ciascuno Stato membro, in conformità con il diritto nazionale, adotta le misure necessarie a fare sì che il favoreggiamento, la complicità o l’istigazione nella commissione di un reato di cui all’art. 2 siano punibili».

204 Considerando 5 e art. 4 c. 1 della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI (intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi).

«Considerando 5».

«La presente decisione quadro, basata sull’art. 34 del trattato sull'Unione europea, costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri l’obbligo di prevedere sanzioni penali».

«Art. 4. Sanzioni».

«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli artt. 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (…)».

205 Art. 4 cc. 1, 4, 5, 6 e 7 della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI (intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi),

«Art. 4. Sanzioni».

«1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli artt. 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.

(…)

4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all’art. 2, se commesso delibe- ratamente, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.

5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato commesso deliberatamente di cui all’art. 2 sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi:

a) il reato ha causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste; oppure

b) il reato è stato commesso nell’ambito delle attività di un’organizzazione criminale (…).

6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all’art. 2, se commesso per gra- ve negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.

7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all’art. 2, se commesso per gra- ve negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.».

206 Artt. 5 e 6 della decisione quadro del 12 luglio 2005, 2005/667/GAI (intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell’inquinamento provocato dalle navi),

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Conclusivamente, quindi, si può dire che la normativa sulla tutela penale dei compor-

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