come parte della dottrina sia addirittura giunta ad elevare al rango costituzionale disposizioni
del Codice penale Rocco
224.
Anche quella che è stata definita l’«elefantiasi dispositiva»
225(artt. 3, 4 c. 2 e 6-11
c.p.) che disciplina i limiti spaziali della legge penale o la sua «validità in senso empirico»
226nello spazio [si parla anche, a tal proposito, di «diritto penale internazionale» (dpi)
227] è stata,
222 A.M
ERLI, Introduzione alla teoria generale del bene giuridico. Il problema, le fonti, le tecniche di tutela
penale, cit., 262-263, 257 e 270-271. 223 A.M
ERLI, Introduzione alla teoria generale del bene giuridico. Il problema, le fonti, le tecniche di tutela
penale, cit., 226 e 272, la quale sottolinea anche alcuni dei casi emblematici di discussione: quando il bene giuri-
dico è di rilevanza costituzionale ma il legislatore non lo ritiene meritevole di tutela penale; quando la tutela pe- nale viene apprestata in misura eccessiva sotto il profili della sua anticipazione; quanto alla determinazione dei confini del concetto di interesse costituzionalmente garantito; quanto all’esistenza o meno di obblighi costituzio- nali di incriminazione (273-280).
224 Si fa riferimento al principio del favor libertatis di cui all’art. 2 c.p. (par. 4.1 di questo capitolo). 225
E.MEZZETTI, I limiti spaziali della legge penale, in M.RONCO (a cura di), La legge penale. Fonti, tempo,
spazio, persone, cit., 281. 226 A.P
AGLIARO, Voce Legge penale nello spazio, in Enc. Dir., XXIII, Giuffrè, Milano 1973, 1054, secondo cui il concetto di «validità in senso empirico» (come inveramento della condizione che un fatto si verifichi in un certo luogo per poter rientrare nell’ambito di previsione di quel gruppo di norme) deve essere tenuto distinto da quelli di «validità in senso formale» (come «conformità della norma ai modi di produzione giuridica stabiliti dall’ordinamento») e di «validità in senso sostanziale» (come «rispondenza del contenuto delle norme ai principi costituzionali»).
227
Per «diritto penale internazionale» si intende far riferimento a quel complesso di «norme sull’efficacia della legge penale nei confronti di fatti qualificati, rispetto all’ordinamento giuridico di riferimento, da “elementi
62
da alcuni
228, ricollegata alle garanzie espresse nell’art. 25 c. 2 Cost., soprattutto con riferimen-
to al requisito della c.d. «doppia incriminazione», pur nel silenzio della nostra carta fonda-
mentale. Anche la restante (peraltro scarsa
229) dottrina che si è occupata del tema lo ha spesso
trattato unitamente al principio di legalità
230, dato lo stretto collegamento sussistente tra que-
sto profilo e il concetto di sovranità dello Stato
231. Per queste ragioni e, come vedremo
232, per
le ripercussioni su questa tematica (in particolare sul requisito della doppia incriminazione)
di estraneità”» (A.DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, Giappichelli, Torino 2006, 3) mentre per «diritto internazionale penale» si intende «il sistema di previsione e di repressione dei crimini internazionali» [E. MEZZETTI, I limiti spaziali della legge penale, cit., 283]. Lo stesso A.DI MARTINO,La frontiera e il diritto pena- le, cit., 241-242, sottolinea anche la differenza del «diritto penale internazionale» con il «diritto internazionale
privato», affermando che, mentre quest’ultimo è fondato sul «sistema di scelta di una legge» tra quelle che toc- cano una stessa fattispecie che presenta elementi di estraneità, le norme di «diritto penale internazionale», inve- ce, «non risolvono un conflitto di norme (…) ma determinano unilateralmente l’ambito di applicazione del dirit- to penale nazionale»; in altre parole, le regole del diritto penale internazionale hanno come unico criterio di col- legamento quello riferibile al diritto nazionale ossia «non servono a stabilire quale “diritto penale” applicare, ma
a quali rapporti applicare il diritto penale nazionale». 228 Cfr. E.M
EZZETTI, I limiti spaziali della legge penale, cit., 308-309; T.PADOVANI, Diritto penale, Giuffrè, Milano 1999, 79; F.GRISPIGNI, Diritto penale italiano, Giuffrè, Milano 1952, 400; G.MARINI, Voce Legge pe-
nale, cit., 852 e M.GALLO, Appunti di diritto penale, I, La legge penale, Giappichelli, Torino 1999, 175. Tali ultimi due Autori riferiscono il principio solo alle ipotesi di punibilità del reato commesso dallo straniero e non del cittadino. Pur non decidendosi in termini assoluti per nessuna delle due tesi prospettabili, sembra non troppo velatamente propendere per questa soluzione A.DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, cit., 132-148.
229 Oltre ai risalenti studi monografici richiamati dalla più recente opera di A.D
I MARTINO, La frontiera e il
diritto penale, cit., 17-23, cfr. A.PAGLIARO, Voce Legge penale nello spazio, cit., 1054-1063; M.TRAPANI, Vo- ce Legge penale (limiti spaziali), in Enc. Giur., XVIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1990; R.A. FROSALI, Voce Territorialità della legge penale, in Nov. Dig. It., XIX, UTET, Torino 1973, 187-191 e E. MEZZETTI, I limiti spaziali della legge penale, in M.RONCO (a cura di), La legge penale. Fonti, tempo, spazio,
persone, Zanichelli, Bologna 2006, 281-328.
230 In particolare, si noti che tutte le voci enciclopediche relative al principio di legalità in materia penale o all’art. 25 c. 2 Cost. dedicano alla tematica un apposito, seppur sintetico, cenno. Cfr., tra l’altro, anche la recente e già citata opera a cura di M.RONCO, La legge penale. Fonti, tempo, spazio, persone, cit., in cui, per l’appunto, al capitolo dedicato al principio di legalità segue quello dedicato ai limiti spaziali della legge penale.
231 Cfr. F.A
NTOLISEI, Manuale di diritto penale, ed. aggiornata a cura di L.CONTI, Giuffrè, Milano 1989, 105. Sottolinea come sia la sovrabbondanza della disciplina in materia sia la previsione codicistica del principio di territorialità convergano nel superiore principio di «sovranità indiscussa dello Stato autoritario, che coltivava con gli altri Stati rapporti non necessariamente (o almeno non solo) antagonistici ma, certo, non inquadrabili co- me cooperazione» E.MEZZETTI, I limiti spaziali della legge penale, cit., 286. Rileva come il diritto penale resti ancora «diritto nazionale per antonomasia» e che quello dell’efficacia spaziale della legge è un tema «espressivo di strutture profonde perché legato (…) alle idee di sovranità, territorio, frontiera, qui rilevanti come attributi del- la potestà punitiva statale» A.DI MARTINO, La frontiera e il diritto penale, cit., 4 e 10.
Contra cfr. M.TRAPANI, Voce Legge penale (limiti spaziali), cit., 1, il quale rileva come «la delimitazione della sovranità dello Stato al suo territorio, secondo il diritto internazionale, comporta esclusivamente il divieto di attività coercitive nell’ambito territoriale di un altro Stato sovrano» e non l’obbligo di «limitare la sfera di va- lidità della legge e della giurisdizione penale ai soli fatti verificatisi nel suo territorio». Sottolinea come, «non essendo possibile evitare che uno stesso fatto storico venga ad essere qualificato da più leggi nazionali», dato il «mancato coordinamento a livello internazionale delle scelte dei singoli Stati», i conflitti derivanti dall’eventuale convergenza di più leggi nazionali sullo stesso fatto siano «risolti sul piano della giurisdizione» C.F.PALAZZO, Voce Legge penale, cit., 368. Evidenzia come le regole di diritto penale internazionale operano «come condizio- ni o come limiti per l’esercizio della giurisdizione sui fatti oggetto di valutazione in termini d’illiceità da parte delle norme incriminatrici appartenenti all’ordinamento nazionale», A.DI MARTINO, La frontiera e il diritto pe-
nale, cit., 272.