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In entrambi i casi, infatti, il codice penale (nel caso dell’estradizione, art 13 c 2 258 ) o il codice di rito [nel caso del riconoscimento delle sentenze penali straniere, art 733 c 1 let.

e)

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] prevedono tale ricorrenza come requisito necessario ma non sufficiente per poter realiz-

zare la sempre più frequente collaborazione di polizia e giudiziaria

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a livello internazionale.

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Cfr. Corte Cass., Sez. II penale, sentenza del 19 aprile 1983, Fazzino e Corte Cass., Sez. II penale, senten- za del 6 dicembre 1981, Buquicchio; entrambi i casi si riferiscono a fatti commessi da cittadini italiani.

256 Cfr. Corte Cass., Sez. I penale, sentenza del 17 settembre 2002, Minin; tale decisione, invece, riguarda un’ipotesi di traffico di armi commesso all’estero da uno straniero, sottoposto a misura cautelare in Italia quando presente nel territorio della Repubblica.

257 In questa sede, esula dalle nostre capacità e dal nostro interesse l’analisi delle specificità e delle problema- tiche tecniche, sia processuali che sostanziali, collegate ai due istituti in questione. Per ulteriori preliminari ap- profondimenti quanto all’estradizione, cfr. U.ALOISI -N.FINI, Voce Estradizione, in Nov. Dig. It., VI, UTET, Torino 1960, 1007-1028; R.QUADRI, Voce Estradizione (diritto internazionale), in Enc. Dir., XVI, Giuffrè, Mi- lano 1967, 1-59; G.GIANZI, Voce Estradizione (diritto processuale penale), in Enc. Dir., XVI, Giuffrè, Milano 1967, 59-68; M.R.MARCHETTI, Voce Estradizione, in Dig. Disc. Pen., IV, UTET, Torino 1990, 390-419; G. RANALDI, Voce Estradizione (diritto processuale penale), in Dig. Disc. Pen., Aggiornamento, I, UTET, Torino 2005, 470-504; G.D’ORAZIO, Voce Estradizione (diritto costituzionale), in Enc. Giur., XIII, Istituto della Enci- clopedia italiana, Roma 1989; V. DEL TUFO, Voce Estradizione (diritto internazionale), in Enc. Giur., XIII, Isti- tuto della Enciclopedia italiana, Roma 1989 e V.ESPOSITO, Voce Estradizione (diritto processuale penale), in

Enc. Giur., XIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1989.

Quanto al reciproco riconoscimento delle sentenze penali straniere, cfr. G.SABATINI, Voce Sentenza penale

straniera (riconoscimento della), in Nov. Dig. It., XIV, UTET, Torino 1990, 1222-1227; G.SALVINI, Voce Sen-

tenza. Riconoscimento delle sentenze penali straniere, in Enc. Giur., XXVIII, Istituto della Enciclopedia italiana,

Roma 1992 e M.PAGLIA, Voce Ne bis in idem internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere, in Dig.

Disc. Pen., Aggiornamento, II, UTET, Torino 2005, 927-955. 258 «Estradizione».

«2. L’estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è preve- duto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera».

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«Presupposti del riconoscimento».

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In particolare, la ricorrenza di tale condizione opera diversamente, o meglio, in senso

opposto, rispetto ai sovraesaminati casi degli artt. 9 e 10 c.p.; mentre in questi ultimi verebbe

richiesto, da parte di alcuni Autori, che sia lo Stato estero a prevedere un riconoscimento di

disvalore analogo a quello operato dall’ordinamento italiano, nei casi dell’estradizione e del

riconoscimento delle sentenze penali straniere, invece, si richiede che sia lo Stato italiano a

dover essere uniformato al previo giudizio di disvalore già operato da un ordinamento stranie-

ro onde permettere che esso possa essere efficace all’interno del proprio territorio.

Conclusivamente, quindi, si può rilevare che, a tutt’oggi, non c’è una posizione univo-

ca quanto al carattere di principio generale del nostro ordinamento giuridico del requisito del-

la doppia incriminazione né quanto al suo fondamento costituzionale; il fatto, comunque, che

gran parte della dottrina rinvenga il suo fondamento nel principio di legalità e che esso sia og-

gi frequentemente «superato» in conseguenza dell’attuazione degli strumenti di cooperazione

giudiziaria penale previsti dall’Unione Europea per la realizzazione del reciproco riconosci-

mento, ci porterà (facendo in un certo senso operare una sorta di «principio di precauzione»)

ad interrogarci sulle tensioni provocate nel nostro ordinamento giuridico e sulle risposte nor-

mative da questo date di fronte all’eliminazione di tale requisito in ottemperanza alla nostra

partecipazione alla costruzione dell’edificio europeo.

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dello Stato;

c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l’imputato non è sta- to citato a comparire in giudizio davanti all’autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il dirit- to a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull`esito del processo;

e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana; f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevoca-

bile;

g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale. 1-bis Salvo quanto previsto nell’art. 735 bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell’esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo a legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato».

In questo caso, è stato inserito il testo dell’intera disposizione perché, come avremo modo di vedere nel pro- sieguo della nostra indagine (parte II, cap. II, capo II, par. 3), molte delle condizioni previste dal codice di rito italiano sono state altresì introdotte nell’ambito degli istituti di cooperazione giudiziaria volti alla realizzazione del reciproco riconoscimento previsti nell’ambito del c.d «Terzo Pilastro». Si veda, a titolo di esempio, il riferi- mento al principio del ne bis in idem contenuto nelle lett. f) e g).

Il c. 2, poi, prevede che, anche con riferimento al riconoscimento di sentenze penali straniere che dispongono una confisca, l’operatività del principio della doppia incriminazione, o meglio, quello per cui la misura preventi- va di sicurezza non può essere eseguita se, per i reati per cui è richiesta, non si potrebbe procedere nell’ordinamento giuridico italiano.

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PARTE SECONDA

Il principio costituzionale di legalità in materia penale

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