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I concessionari e la regolamentazione dei giochi di abilità a

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Il Decreto Bersani (2006) e l’emanazione del regolamento (2007): la regolamentazione dei concessionari.

Come abbiamo già ribadito, il Legislatore, con il termine skill games, definisce un insieme di giochi caratterizzati dalla maggiore prevalenza dell’abilità del giocatore, non escludendo comunque la presenza di altri elementi di carattere casuale. Negli ultimi anni è diventata di fondamentale importanza l’emanazione di un’adeguata regolamentazione per garantire la legalità di questi giochi; nel 2006 il Decreto Bersani 29 numero 223, convertito nella Legge 248 del 2006, noto anche come “decreto sulle liberalizzazioni”, segna il primo passo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Di questo Decreto la parte che più interessa ai fini di questo lavoro di tesi riguarda l’articolo 38 che prevede la regolamentazione, con atti normativi successivi, dei “giochi di abilità a distanza con vincita in denaro”. Prevedere la regolamentazione di questi giochi significa stabilire che i giochi che rispetteranno le regole fissate saranno da considerarsi legali; trattandosi di giochi “a distanza” ci stiamo riferendo a tutti quelli che sono praticati online e che riguardano vincite in denaro. Definire con precisione quali giochi si possono definire “di abilità legalizzati” è però molto difficile in quanto non viene fornito un vero e proprio elenco ma soltanto una definizione generica (dove si dice che può essere presente un elemento aleatorio, ma che l’abilità del giocatore deve contare di più rispetto alla fortuna nella determinazione del risultato finale).

In un importante passaggio dell’articolo 38 del Decreto Bersani si stabilisce che lo Stato affidi l’esercizio dei giochi pubblici a dei concessionari; dunque, soltanto questi titolari di concessioni potranno offrire gli skill games. Questo implica la presenza di società che forniscano adeguate garanzie in forma di fideiussioni per ottenere la concessione, con il conseguente superamento del vaglio statale; lo Stato stesso, però, si impegnerà a continuare ad effettuare un costante monitoraggio nel corso del tempo, venendo in tal modo incontro ad alcuni timori e diffidenze che nascono solitamente negli utenti, offrendo così maggiore sicurezza. Nonostante questo decreto offra delle importanti informazioni sugli skill games legalizzati, se ne rimanda l’effettiva disciplina ad atti normativi successivi. La risposta a questa esigenza avviene il 17 Settembre 2007 quando viene emanato il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che

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specifica quali siano i giochi che i concessionari pubblici possono offrire agli utenti. Un primo aspetto da considerare riguarda le modalità di gioco; ne sono ammesse soltanto due ossia il solitario, al quale “partecipa il singolo giocatore e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti, rispetto a traguardi predefiniti dal concessionario in modo da garantire la restituzione ai giocatori della quota della raccolta destinata al montepremi” ed il torneo, al quale “partecipano due o più giocatori e nel quale le vincite sono assegnate sulla base dei risultati ottenuti da ciascun giocatore, rispetto a quelli ottenuti dagli altri partecipanti”. Caratteristica importante di queste due modalità è il fatto che il buy-in41 deve essere predeterminato fin dall'inizio e pari ad un importo fisso; il cash game in questa situazione continua ad essere illegale e nemmeno i concessionari ufficiali possono offrirlo. Il decreto afferma inoltre che il buy-in deve essere compreso tra gli importi multipli di 0,50 euro e l'importo massimo di 100 euro. Al montepremi deve essere destinato almeno l’80% dei soldi raccolti. L'importo della vincita, nel caso in cui la medesima sessione di gioco consenta la corresponsione di più vincite, deve essere superiore al prezzo del diritto di partecipazione al gioco. Il rispetto di questi requisiti fondamentali, tuttavia, non è sufficiente. Infatti, il gioco deve essere

qualificato di abilità. A tal fine, il concessionario deve inoltrare un'istanza all'AAMS,

in cui si spiega lo svolgimento del gioco; unitamente a questo bisogna allegare le dichiarazioni di conformita' dell'applicazione del gioco con quanto previsto nel progetto del gioco, nello stesso decreto e negli appositi provvedimenti di AAMS. Il tutto deve essere corredato di una promo del gioco stesso in modo da poter vagliare anche la sicurezza del software; portate a termine tutte queste pratiche l’AAMS decide se autorizzare il gioco. Dunque, i giochi legalizzati non sono un elenco chiuso già definito e predisposto, bensì si possono considerare un elenco aperto. I titolari del gioco inoltre dovranno garantire il loro impegno nell’assicurare al giocatore :

 La sicurezza del gioco

 La restituzione delle vincite in una percentuale minima fissata per legge  La trasparenza e la riservatezza delle informazioni trattate

I concessionari devono anche predisporre una rete per il collegamento ad AAMS. Infatti, le piattaforme di gioco devono essere collegate al sistema informatico dei Monopoli, in modo che l'AAMS possa effettuare un continuo monitoraggio sulla mole di gioco sviluppata dalla piattaforma e prelevare l'imposta (in quanto lo Stato incassa l'imposta unica dal concessionario sulla raccolta). Per facilitare il collegamento con il concessionario, l'AAMS ha emanato dei provvedimenti contenenti dei protocolli di

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comunicazione, che permettono il colloquio del sistema di elaborazione del concessionario con il sistema centralizzato. L’eventuale decadenza o revoca della concessione avviene quando nello svolgimento dell'attivita' del concessionario sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal decreto stesso, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonche' dalla normativa tributaria; in questi casi si puo' disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni con effetto immediato dalla data della comunicazione della stessa al concessionario e valida fino alla chiusura del procedimento amministrativo. Ad oggi i concessionari autorizzati al gioco a distanza sono una trentina e sono inseriti in un apposito elenco consultabile al sito www.aams.gov.it ,dove per ogni concessionario viene considerato il tipo di gioco offerto e il principale canale utilizzato.