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Conclusioni della Sezione

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE

4. Conservazione di residui attivi vetusti: analisi a campione di 15 partite creditorie

4.1.1. Le controdeduzioni della Regione

4.1.1.2. Conclusioni della Sezione

La Sezione prende atto del lavoro di riconciliazione contabile sin qui svolto anche grazie al contributo istruttorio fornito dalla RGS e dalla Cassa DD.PP..

L’attività svolta consente, ad oggi, di circoscrivere ad euro 14.658.457,44 la mole dei residui attivi regionali vs Stato che rimane ancora connotata da margini di incertezza e sulla quale, pertanto, è necessario effettuare ulteriori accertamenti e approfondimenti per addivenire ad una completa riconciliazione contabile.

Si osserva che rispetto alle dimensioni finanziarie del bilancio della Regione Lazio, l’incertezza che oggi interessa il menzionato importo di circa 14,66 milioni di euro, non appare idonea a inficiare il grado di attendibilità complessivo delle scritture contabili regionali che, invece, appare adeguato anche se ulteriormente migliorabile, in prospettiva, con il dovuto approfondimento tra Regione e Ministeri.

Ai fini dell’attendibilità complessiva delle scritture contabili regionali appare, inoltre, rilevante la circostanza, da ultimo accertata, secondo cui nello schema di rendiconto regionale 2019 non risulta iscritto un residuo attivo invece iscritto tra i passivi perenti dello Stato, di importo rilevante e per il quale, a maggior ragione, appare opportuna una attività di approfondimento con il Ministero delle infrastrutture, in modo da riconciliare anche questa partita contabile.25

La Sezione ritiene pertanto necessario che l’attività di riconciliazione contabile sin qui effettuata sia portata avanti e conclusa con l’attivazione di un “tavolo tecnico” di lavoro e confronto tra Regione e Ministeri “presunti debitori”, oggi puntualmente identificati, per come innanzi illustrato, in modo da addivenire ad una completa riconciliazione contabile nei rapporti Stato – Regione Lazio, idonea a attribuire maggiore attendibilità alle scritture contabili sia regionali che statali.

In tal modo, la Sezione incoraggia una prassi già recentemente implementata per la riconciliazione contabile nei rapporti tra Regione e Comune di Roma Capitale.

25 Il riferimento è all’importo di 23.755.000,00 con anno di provenienza 2007, iscritto tra i residui perenti del MIT per lavori di collegamento della A12 Roma Fiumicino – Appia Formia

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Nella richiamata prospettiva riconciliativa appare inoltre necessario coinvolgere le unità centrali di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre che la Cassa DD.PP., in ragione della presenza di residui attivi vetusti iscritti nel bilancio regionale nei confronti delle menzionate Amministrazioni dello Stato.

La Sezione, pertanto, riscontra un maggior grado di attendibilità raggiunto dalle scritture contabili regionali grazie all’attività di riconciliazione sin qui svolta e, nel raccomandare il sollecito avvio di un “tavolo di lavoro” con i Ministeri interessati, riserva ogni opportuno controllo sull’evoluzione e sugli esiti dell’attività di riconciliazione contabile Stato – Regione.

Conclusivamente, la parte accantonata del progetto di rendiconto 2019, nella sua duplice componente “FCDE” e “Atri accantonamenti” per passività potenziali, può ritenersi congrua e, quindi, regolare, alla luce delle considerazioni che precedono e nonostante la permanente incertezza che attiene i circa 14,66 milioni di residui attivi, di cui si è appena riferito.

4.2. … Crediti vetusti verso soggetti diversi dallo Stato.

Con nota di riscontro istruttorio del 12 giugno 2020, la Regione, oltre ad avere riferito sui residui attivi vetusti verso lo Stato confluiti nella procedura di riconciliazione contabile attivata dalla RGS, ha poi fornito dettagliato riscontro sulle rimanenti partite creditorie, per come si seguito indicato.

Tab. n. 32 - Residui attivi di provenienza 1993 sul capitolo di entrata 331518 di euro 2.249.571,51

Fonte: dati Regione Lazio

Si premette che il presente credito, nelle sue duplici componenti innanzi rappresentate, non risulta computato per il calcolo del FCDE nella parte accantonata del progetto di rendiconto 2019.

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Riferisce in proposito la Regione che “le somme residue sul capitolo di entrata 331518 fanno riferimento ai crediti vantati dalla Regione Lazio nei confronti del Consorzio Sviluppo Industriale per la provincia di Rieti e del Consorzio Sviluppo industriale Sud Pontino, a titolo di restituzione anticipazioni finanziarie di cui alla legge regionale n. 52/84. Trattasi di crediti oggetto di contenzioso al 31 dicembre 2019.

In particolare, in relazione alle somme dovute dal Consorzio Sviluppo industriale Sud Pontino, è stato presentato appello contro la sentenza n. 714/2019 del Tribunale Civile di Roma R.G. n.

55595/2016; mentre per quanto riguarda il Consorzio Sviluppo Industriale di Rieti, recentemente è stata approvata la delibera di Giunta regionale del 31 marzo 2020, n. 141, di “Autorizzazione alla definizione bonaria delle controversie sorte tra la Regione Lazio ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, in materia di anticipazioni ex lege regionale n. 52/1984, di contributi di cui al DOCUP Obiettivo 2 annualità 1997/99 Asse III Misura 3.1 e misura 3.2.1, nonché di contributi ex lege regionale 60/1978.”.

Per un’adeguata comprensione delle partite creditorie in questione e della permanente loro conservazione nello schema di rendiconto 2019, è opportuno evidenziare il quadro normativo di riferimento, rappresentato dalla legge regionale 17.09.1984, n. 52 che ha previsto la possibilità per la Regione Lazio di erogare, su richiesta, anticipazioni finanziarie in favore dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale per favorire l’attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle relative infrastrutture26.

L’articolo 4 della menzionata legge regionale prevede inoltre che “le anticipazioni di cui alla presente legge sono restituite alla Regione da parte degli enti beneficiari entro un anno dalla data di erogazione delle somme”.

Nel caso di specie, le erogazioni delle anticipazioni in favore dei due Consorzi industriali risultano avvenute all’inizio degli anni ‘90 e lo schema di rendiconto 2019 identifica nel 1993 l’anno di iscrizione in bilancio del credito restitutorio per complessivi euro 2.249.571,51, iscritto nel capitolo di entrata n. 331518 sul quale confluiscono indistintamente il credito nei confronti del Consorzio di Rieti – Cittaducale (per euro 274.123,87, come riferito dalla

26 Cfr. l.r. 17.09.1984, n. 52 in G.U. n. 27 del 29.9.1984, recante “Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l’anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l’attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture”.

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Regione nella nota di riposta istruttoria del 12.6.2020) ed il credito nei confronti del Consorzio Sud Pontino (per euro 1.975.447,64).

In sede di audizione istruttoria del 18 giugno 2020 è stato in proposito chiarito che i crediti della Regione nei confronti dei due menzionati Consorzi industriali sono stati indicati con importi invertiti: diversamente dalla tabella innanzi riportata, pertanto, il credito di maggiore entità (euro 1.975.447,64) è nei confronti del Consorzio Rieti – Cittaducale; invece, quello di euro 274.123,87 è nei confronti del Consorzio Sud Pontino.

Per il credito vs Consorzio Rieti - Cittaducale, assume rilievo la D.R.G. n. 141/2020, innanzi menzionata nel riscontro istruttorio della Regione, avente ad oggetto “autorizzazione alla definizione bonaria delle controversie sorte tra la Regione Lazio ed il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Rieti, in materia di anticipazioni ex lege regionale n. 52/1984, di contributi di cui al DOCUP Obiettivo 2 annualità 1997/99 … nonché di contributi ex lege regionale 60/1978.”.

Nelle sue premesse menziona alcuni processi sottostanti i diversi crediti regionali. Si tratta di giudizi attualmente pendenti in grado di appello che, in primo grado, hanno visto la soccombenza dell’Ente Regione. Il Tribunale di Roma, infatti, con sentenza n. 22055 del 2017, ha rigettato la domanda riconvenzionale della Regione con cui era stata chiesta la restituzione dell’importo erogato ai sensi della legge regionale n. 52/1984. Avverso detta sentenza la medesima Regione ha interposto appello nel 2018 chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del Consorzio Industriale di “Rieti – Cittaducale” alla restituzione dell’importo erogato ai sensi della legge n. 52/1984. L’appello è attualmente pendente.

Tanto premesso, in sede di audizione istruttoria la Regione ha riferito che, a seguito della menzionata D.G.R. n. 141/2020, è stata recentemente conclusa una transazione tra Regione e Consorzio Industriale “Rieti – Cittaducale” per effetto della quale la Regione ha incassato l’intero importo di € 1.975.447,64 che, pertanto, rappresenta ormai un residuo attivo riscosso.27

27 Cfr. verbale audizione 18.6.2020, prot. n. 3725 dove, a pagina 2, è riportata la dichiarazione del Direttore regionale del bilancio secondo cui la transazione è avvenuta in videoconferenza durante il periodo di cd.

Lockdown e la Regione ha appena incassato l’intero importo del credito di € 1.975.447,64.

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Per quanto attiene al credito nei confronti del Consorzio industriale Sud Pontino, come visto di importo pari ad euro 274.123,87, la Regione riferisce che lo stesso sia attualmente sub judice, avendo precisato che il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 714/2019, ha rigettato le richieste della Regione che ha poi interposto appello avverso detta sentenza con conseguente giudizio di secondo grado ancora pendente alla data del 12 giugno 2020.

Tanto evidenziato, si osserva che il credito della Regione vs Consorzio Sud Pontino, avendo al momento la natura di “credito litigioso”, presenta aspetti di obiettiva incertezza sulla sua effettività possibilità di riscossione, anche in ragione del fatto, non privo di rilievo giuridico, che il giudizio di primo grado ha riconosciuto insussistente detto credito regionale.

Ferma restando la possibilità di una sentenza definitiva di segno diverso, allo stato il credito in questione presenta, come detto, un intrinseco grado di incertezza in ordine alla sua effettiva possibilità di riscossione.

Siffatto contesto non è neutro per il bilancio dell’Ente creditore che, invece, dovrebbe evidenziare il rischio di mancata riscossione con un adeguato accantonamento nell’avanzo di amministrazione, da conservare fino a quando non sarà decisa in modo definitivo la res litigiosa e riscosso l’importo dovuto, attendendo la sentenza definitiva del Giudice civile già adìto ovvero anticipando la soluzione della controversia con un accordo transattivo che, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, possa comunque determinare certezza sulla posta contabile in esame.

In conclusione, ritiene la Sezione che il rischio di mancata riscossione del credito nei confronti del Consorzio Industriale Sud Pontino dovrebbe comportare un accantonamento prudenziale nell’avanzo di amministrazione, in termini di maggiore accantonamento nel FCDE, se si accerta che nel bilancio del Consorzio non è iscritto il corrispondente residuo passivo nei confronti della Regione ovvero con un incremento dell’accantonamento della voce “altri accantonamenti” per passività potenziali, in entrambi casi con le medesime conseguenze “incrementative” della parte accantonata del risultato di amministrazione.28

28 Sulla possibilità di computare un credito verso un Ente pubblico per il calcolo del FCDE, cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Calabria, relazione allegata alla deliberazione n. 130/2019/PARI, in cui si evidenzia (pag. 52 e ss) che “… in base all’esempio n. 5 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, “non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito

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La Sezione riserva ulteriori controlli sulla gestione contabile e processuale di tale credito e, tal fine, la Regione terrà aggiornata la Sezione sugli esiti del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 719/2019.

Tab. n. 33 - Residui attivi di provenienza 1997 sul capitolo di entrata 311401 di euro 1.772.735,87

Fonte: dati Regione Lazio

Riferisce in proposito la Regione che “tali importi sono stati ricompresi nel decreto ingiuntivo n.

6599/2012 confermato dalla sentenza n. 22452 del 21 novembre 2019 – Tribunale di Roma – II Sez.

Civile. Con tale sentenza è stata riconosciuta la somma complessiva di euro 14.445.417,58 in favore dell’amministrazione regionale, dovuta dal Consorzio Acquedotto Carano a titolo di forniture idriche anni pregressi. Con Determinazione G03620/2020 la competente area risorse idriche e attuazione servizio idrico integrato, ha provveduto a dare evidenza contabile alla suddetta sentenza aggiornando le somme complessive dovute dal predetto Consorzio, ad oggi in liquidazione.”.

Osserva la Sezione che la tutela del credito pubblico risulta comprovata dal riscontro innanzi riportato. Inoltre, il menzionato credito, nella sua doppia componente, risulta incluso nel calcolo del FCDE, quindi anche la gestione contabile dello stesso appare corretta.

Lo stato di liquidazione del predetto Consorzio, tuttavia, rende attuale una valutazione, da parte dell’Amministrazione creditrice, sulle effettive possibilità di portare all’incasso il menzionato credito e in quale misura. La Sezione invita pertanto l’Amministrazione creditrice ad assumere iniziative idonee alla riscossione di tale credito, riservando ai successivi controlli il monitoraggio sull’andamento della posta creditoria in esame.

dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante”: se la posizione creditoria è verso una P.A., quindi, il principio contabile consente di non stimare accantonamenti prudenziali al FCDE solo a patto che la “amministrazione erogante” abbia assunto il correlato impegno. Come si vede, l’esempio 5 – che dettaglia il principio applicato 3.3. – è concepito per escludere dal computo del FCDE i crediti che derivano da trasferimenti, come mostra l’uso dell’espressione

“amministrazione erogante”; la ratio della previsione è, evidentemente, da ricercare nel fatto che la solvibilità del soggetto debitore (che è una Pubblica Amministrazione) e la formale assunzione dell’impegno garantiscono di per sé che l’obbligazione verrà onorata e, quindi, solo per tale ragione, non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.”.

73 Tab. n. 34 - Residui attivi di provenienza 1998 sul capitolo di entrata 331507 di euro 754.829,95

Fonte: dati Regione Lazio

Riferisce in proposito la Regione che “l’accertamento 829/1998 è stato assunto con riferimento alla deliberazione di Giunta regionale n. 7135/1997 recante: “Reg. CEE 2052/88 Ob/5b -1991/93 Sottoprogramma 2 Misura 2.3. Aiuti agli investimenti imprese artigiane. Revoca contributo Ditta

"OMISSIS" - recupero somme erogate”. Tale recupero di somme a seguito di revoca del contributo concesso alla ditta OMISSIS è stato oggetto di un lungo contenzioso, ad oggi ancora in essere, come da recente sentenza del Consiglio di Stato – sezione quinta n. 7138 del 21/10/2019 che ha respinto l’appello iscritto al numero di registro generale 5402/2010 proposto dalla Omissis Srl. L’accertamento 3873/1998 è stato assunto con riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 2353/1998 ad oggetto:

“PIM -LAZIO SP n. 4 Misura n. 4.2. Strutture Alberghiere private in area ISMEZ Ditta individuale OMISSIS" - Revoca D.G.R. n. 10662/93 del 23.12.1993, limitatamente all'allegato "A" scheda n.

03 - e Decreto P.G.R.L. n. 1488/95 del 30.6.1995 - e restituzione dei contributi cofinanziati. Capitoli nn. 23813, 23814 e 23815 Bilancio regionale anno 1998”. Al fine del recupero di tale credito la Regione Lazio ad oggi si è insinuata, in via chirografaria, nell’asse fallimentare della ditta OMISSIS.

Con nota protocollo 598580 del 24 novembre 2017 la Regione Lazio ha chiesto al curatore fallimentare preposto ogni utile aggiornamento in ordine all’attuale stato delle procedure di insinuazione dell’amministrazione regionale. Si è in attesa di conoscere gli esiti della procedura fallimentare in corso per la definizione dell’importo da riconoscere alla regione. L’accertamento 6014/1998 è stato assunto con riferimento alla delibera di Giunta regionale n. 5680/1998 ad oggetto: “Regolamento CEE n. 2052/88 e n. 2081/93 -Attuazione Docup Ob. 5b 1994/99 -Asse 2 sottoprogramma 1 misura 3 -Aiuto agli investimenti imprese artigiane. Revoca contributo ditta OMISSIS. (Imms 98/01004/01466/01826)”. Nell’ambito delle attività di revisione residui attivi e passivi presenti nel Bilancio della Regione Lazio, la competente struttura regionale che ad oggi, a seguito delle diverse riorganizzazioni interne dell’amministrazione regionale, gestisce la materia di cui trattasi, ha

Anno Numero Debitore Provv Numero Data Importo Oggetto

1998 829 G.D.I R & C. S.N.C. DG 07135 21/11/1997 608.886,67REVOCA CONTRIBUTO REG.

CEE 2052/88 OB 5 B

1998 3873 L.O. UF 00001 14/09/1998 114.955,87

REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO CON D.G.R.

10662/93 E D.P.G.R.

1488/95 - PIM LAZIO SOTTOPR.4 MISURA 2.

1998 6014 D.L.B. DG 05680 03/11/1998 30.987,41

REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO CON D.G.R.

7841/96 OB 5B 754.829,95

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provveduto a reperire la documentazione cartacea inerente al credito vantato dalla Regione Lazio nei confronti della ditta OMISSIS. È stata rinvenuta documentazione attestante l’avvio di un’azione civile nei confronti del creditore di cui trattasi, portata avanti con la collaborazione dell’Avvocatura regionale e dell’Avvocatura dello Stato. Nelle more delle verifiche ancora in essere sulla esigibilità delle somme di cui trattasi, in via prudenziale è stato ritenuto opportuno mantenere tra i residui attivi al 31 dicembre 2019, anche l’accertamento in esame.”.

Sulle tre partite creditorie innanzi richiamate, la Sezione osserva che il complessivo importo creditorio di euro 754.829,95 è stato computato per il calcolo del FCDE, con conseguente avvenuta sterilizzazione del rischio di mancata di riscossione.

Si osserva, inoltre, che credito iscritto per euro 608.886,67 risulta essere stato oggetto di un contenzioso erroneamente incardinato, da parte del privato ricorrente, innanzi alla Giurisdizione amministrativa anziché quella ordinaria, munita di giurisdizione quando si controverte in materia di diritti soggettivi, come nei casi di revoca di pubbliche contribuzioni già assegnate.

In ragione del mancato annullamento del provvedimento di revoca, per effetto di una pronuncia solo “di rito” resa dal Giudice amministrativo, la Regione conserva il proprio credito e il diritto di procedere per la sua riscossione. L’effettività di questa, tuttavia, è rimessa alla prudente valutazione da parte del creditore regionale, tenuto a considerare le peculiarità del caso concreto, anche in riferimento ad eventuali polizze fideiussorie utilizzate a garanzia.

Per quanto attiene al credito di euro 114.955,87 nei confronti dell’impresa individuale OMISSIS, anche in tal caso derivante da revoca del contributo, si osserva che l’insinuazione al passivo fallimentare, opportunamente effettuata dalla Regione, ha di regola remote probabilità di consentire il recupero integrale o largamente maggioritario del proprio credito, specie se chirografario, come nel caso di specie. La Sezione riserva successivi controlli sulla gestione del credito in questione.

Infine, in riferimento al credito di quasi 31 mila euro derivante, anche in tal caso, da revoca di contributo, le informazioni fornite sul punto dalla Regione, invero sinora piuttosto generiche, farebbero supporre che tale credito non sia prescritto, in ragione della riferita attività processuale posta in essere per il suo recupero.

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La gestione dei tre crediti in esame rende opportune alcune osservazioni della Sezione, volte ad una più efficace tutela dei crediti regionali per fattispecie, analoghe a quella in esame, in cui la Regione è tenuta a procedere al recupero di contributi già erogati in favore di privati, fattispecie assai ricorrente nei bilanci regionali.

In sede di audizione istruttoria del 18.6.2020 è emerso che per i tre aiuti regionali erogati, negli anni novanta in favore altrettante imprese private, non risulta essere stato utilizzato un contratto autonomo di garanzia per la tutela dell’eventuale credito regionale derivante dall’inadempimento del privato beneficiario della pubblica contribuzione.

Nel tempo, la prassi contrattuale si è evoluta con una larga diffusione di figure contrattuali per la garanzia del credito erariale, sottoforma di “polizze fideiussorie” a prima richiesta che tutelano il bilancio pubblico in caso di inadempimento del soggetto legato alla PA da un rapporto di servizio, come avviene nel caso di erogazione di aiuti pubblici a soggetti privati.

Si invita pertanto l’Amministrazione regionale a valutare l’introduzione di garanzie contrattuali atipiche, analoghe a quelle in uso nel settore dei contratti pubblici, nei procedimenti di erogazione di aiuti regionali in favore di soggetti privati, in modo da meglio tutelare i crediti regionali contro il rischio di mancata restituzione del contributo erogato.

76 Tab. n. 35 - Residui attivi di provenienza 2003 sul capitolo di entrata 331407 di euro 2.682.993,60

Fonte: dati Regione Lazio

Riferisce in proposito la Regione che “i crediti iscritti sul capitolo 331407 sono riferiti alle somme anticipate dall’amministrazione regionale in favore dei consorzi di bonifica, ai fini di garantire l’operatività degli stessi per la gestione delle opere e degli impianti per la sicurezza idraulica nonché della gestione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo. Tali anticipazioni sono state fatte negli anni dalla Regione Lazio, nelle more della piena operatività degli enti d’ambito nonché della definizione dei rinnovi della convenzione tipo tra Consorzi di bonifica ed Enti d’ambito di cui all’art.36 comma 3 della legge regionale 53/1998 e ss. mm e ii. Al fine di risolvere l’annosa questione, l’Amministrazione ha avviato una serie di incontri con le parti interessate nel corso dei quali sono state evidenziate diverse criticità. Perplessità sono state avanzate dai rappresentanti degli Enti di Ambito sulle modalità di calcolo del canone dovuto da questi ai consorzi di bonifica, e che nelle more dei rinnovi delle convenzioni, l’Amministrazione Regionale anticipa per loro conto. È emerso, altresì, che in alcune situazioni gli Enti d’ambito non hanno piena azione sugli impianti del servizio idrico in quanto diversi comuni sono gestori autonomi di detto servizio, usufruendo, quindi, direttamente dei canali e corsi d’acqua consortili per l’allontanamento delle acque, mentre il costo del canone dovuto ai consorzi è completamente posto a loro carico. Ai fini del recupero delle somme complessive accertate sul capitolo 331407 l’amministrazione regionale ha trasmesso a marzo 2018 ai singoli enti d’Ambito (ATO) note di richiesta restituzione delle somme, dagli stessi dovute, a titolo di recupero

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anticipazioni dei canoni SII, riferite agli importi, di loro competenza, che la Regione Lazio in esecuzione dell’art. 13 della legge regionale n. 14/2000, ha anticipato negli anni dal 2003 al 2010 ai consorzi di bonifica, nelle more delle effettiva operatività dei soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 6/1996. La Regione Lazio sta continuando l’attività di confronto con gli enti interessati per addivenire ad una soluzione anche nell’ambito della revisione in atto della normativa regionale in materia di bonifica e di consorzi di bonifica che prevede, tra l’altro l’estinzione degli attuali dieci Consorzi di bonifica del Lazio alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di approvazione dei progetti di fusione, con la contestuale istituzione dei nuovi quattro Consorzi di bonifica “Etruria Meridionale e Sabina”, “Litorale Nord”, “Lazio Sud Ovest” e “Lazio Sud Est”. (art. 11 l.r.12/2006).

Nel riscontro fornito dalla Regione, vengono da questa rappresentate diverse difficoltà nella riscossione dei crediti nei confronti degli “enti d’ambito”, pari a circa 2,68 milioni di euro, per il recupero dell’anticipazione effettuata dalla Regione, per conto dei medesimi, per il pagamento del canone da loro dovuto in favore dei Consorzi di bonifica.

E’ opportuno evidenziare che l’intero importo dei crediti in esame è confluito nel calcolo del FCDE, con la conseguenza che la sua gestione contabile deve ritenersi regolare.

Tuttavia, la rilevanza finanziaria e la ricorrenza della questione, rende opportuni alcuni approfondimenti, per promuovere una prassi attenta al recupero del credito pecuniario regionale. In tale prospettiva appare utile richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 36 della legge regionale n. 53/1998 prevede che:

“I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla l.r. n. 6 del 1996 che, nell’ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, prevenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi dell’articolo 166 del d.lgs. n. 152/2006 (…) alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti dalle convezioni di cui al comma 3.” (comma 2)

“Le Autorità d’ambito di cui alla l.r. n. 6/1996 debbono stipulare con i consorzi di bonifica interessati apposite convenzioni regolanti i rapporti relativi ai servizi di cui al comma 2 e stabiliscono, in particolare, i canoni dovuti in relazione al beneficio diretto ottenuto nella gestione del servizio idrico