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Il fondo regionale per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni

CAPITOLO 1 INTRODUZIONE

3. Il fondo regionale per prevenire il dissesto finanziario dei Comuni

Come innanzi accennato, in sede di parificazione del rendiconto regionale 2018 è stata dichiarata la non regolarità di due spese sostenute nell’esercizio 2018, pari ad euro 580.744,24 (a valere sul capitolo C21919) e ad euro 103.214,24 (a valere sul capitolo C22564).

Prima di esaminare se e in che modo la Regione abbia dato esecuzione a questa parte del dispositivo di parifica, è opportuno fare una sintetica premessa dell’istituto sottostante le spese non parificate.

La legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, recante “disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 - 2013”, ha istituito un fondo per prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei Comuni laziali.

La normativa di riferimento è contenuta nell’articolo 1, commi 76 - 79 della richiamata legge regionale che, nell’istituire il “fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”, prevede che lo stesso possa erogare contributi sia per il finanziamento di spesa corrente che in conto capitale, iscrivendo detti fondi nella missione 01 - programma 03 del bilancio di previsione regionale e assegnando loro due distinti capitoli di bilancio, uno per il contributo di parte corrente, l’altro per quello destinato a finanziare spesa comunale per investimenti.

Il comma 77 della l.r. n. 12/2011 prevede che la concessione del contributo straordinario sia subordinata alla sussistenza di una situazione di rischio di dissesto finanziario del Comune riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori:

a) utilizzazione continuativa dell’anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;

c) disavanzo di amministrazione;

d) debiti fuori bilancio.

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Il successivo comma 78 attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare, con apposita deliberazione, la disciplina di accesso al fondo, prevedendo una “commissione tecnica” per la valutazione delle domande di concessione del contributo regionale.

Così riassunta la normativa di riferimento, in sede di parifica del rendiconto 2018 la Sezione ha manifestato dubbi sulla compatibilità della stessa con le procedure di risanamento degli EE.LL. previste dalla normativa statale e, in particolare, con gli istituiti del dissesto finanziario (art. 244 e ss. TUEL) e del piano pluriennale di riequilibrio finanziario (artt. 243-bis e ss. TUEL).

Veniva evidenziata, tra l’altro, la possibilità di una anomala sovrapposizione del contributo regionale (a fondo perduto) con le anticipazioni di liquidità erogate dal Ministero dell’interno in favore dei Comuni che accedono ad una delle due menzionate procedure straordinarie di risanamento finanziario.

A fronte di tali rilievi, invero già nel corso dell’istruttoria del precedente giudizio di parifica, la Regione ha iniziato ad adeguare ad essi il proprio ordinamento: con legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 è stato infatti integrato l’articolato normativo di riferimento, aggiungendo le disposizioni di seguito indicate:

- il comma 77-bis, secondo cui “non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 246 del d.lgs. n. 267/2000 o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243 bis del medesimo decreto legislativo. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 (…)”;

- la lettera C) al comma 78, ai sensi della quale con DGR sono stabilite “le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell’apposito contributo, anche i fini di quanto previsto dal comma 77-bis”.

All’integrazione della legge regionale di riferimento, appena illustrata, ha fatto seguito l’adozione della D.G.R. 12 novembre 2019, n. 833, avente ad oggetto “definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”, con cui:

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- è stata ribadita l’incompatibilità del contributo regionale straordinario con le procedure di dissesto e riequilibrio finanziario pluriennale;

- sono state previste specifiche destinazioni del contributo di parte corrente, per evitare l’aumento della capacità di spesa dell’ente sovvenzionato: in primo luogo, è previsto l’utilizzo del contributo per la riduzione del disavanzo, poi del debito, quindi per l’accantonamento al fondo rischi contenzioso, infine per finanziare debiti fuori bilancio;

- è stata prevista una selezione meritocratica per la concessione del contributo, basata sulle iniziative poste in essere dal Comune richiedente per prevenire il rischio di dissesto, con particolare riferimento all’attività di contrasto dell’evasione fiscale, l’aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, in ogni caso condizionando l’erogazione del contributo alla condizione che lo stesso “risulti determinante per il superamento della predetta situazione” (cfr. art. 1, punto n. 4, D.G.R. 12.11.2019, n. 833 cit.).

Con legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (stabilità 2020) è stato inoltre previsto che “le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 77-bis, secondo periodo, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, relativo al fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, introdotte dall’articolo 1 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, si applicano anche ai contributi concessi dalla Regione nell’esercizio finanziario 2018. Ai fini del recupero delle risorse erogate, i comuni possono essere autorizzati al pagamento in forma rateizzata delle somme dovute, ai sensi dell’articolo 64, comma 10-bis, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo alla rateizzazione di crediti tributari ed extra tributari”.

In sede istruttoria la Regione ha fornito dimostrazione dell’avvio del procedimento di revoca del contributo delle spese non parificate nei confronti dei cinque Comuni beneficiari delle stesse, avvenuto con determinazione n. G02197 del 2 marzo 2020, per come rappresentato dalla tabella che segue:

22 Tab. n. 8 - Revoca contributo per i Comuni che hanno fatto ricorso alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fonte: dati Regione Lazio

Infine, con nota del 10 luglio 2020, la Regione ha fornito un ulteriore aggiornamento sul recupero delle somme “incompatibili”, riportando il prospetto seguente:

Tab. n. 9 - Aggiornamento sulla attività di recupero

Comune Contributo

parte corrente Contributo parte

capitale Totale

contributo Aggiornamento sulla attività di recupero Alatri 146.224,39 8.522,28 154.746,67 È in corso la procedura di rateizzazione

dell'importo dovuto come da istanza avanzata dall'ente ed acquisita agli atti con protocollo n.

234327 del 19 marzo 2020

Arpino 193.982,10 0,00 193.982,10 Il comune ha proposto ricorso innanzi al Tar Lazio come da nota dell'Avvocatura regionale prot. n. 596619 del 7 luglio 2020 (rif.to fascicolo n.

670/2020) Fara in

Sabina

46.555,70 0,00 46.555,70 È in corso la procedura di rateizzazione dell'importo dovuto come da istanza avanzata dall'ente ed acquisita agli atti con protocollo n.

300293 del 9 aprile 2020 Guidonia

Montecelio

96.991,05 94.691,98 191.683,03 È in corso la procedura di rateizzazione dell'importo dovuto come da istanza avanzata dall'ente ed acquisita agli atti con protocollo n.

232214 del 19 marzo 2020 Rignano

Flaminio

96.991,05 0,00 96.991,05 Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro da parte del comune. In assenza di restituzione o di istanza di rateizzazione l'amministrazione regionale provvederà al recupero dell'importo tramite istituto della compensazione.

Totale 580.744,29 103.214,26 683.958,55 Fonte: dati Regione

La Sezione prende atto della puntuale conformazione della Regione a questa parte della precedente decisione di parifica osservando, inoltre, la ragionevolezza di procedere alla rateizzazione degli importi dovuti dai Comuni, consentita dalla normativa regionale vigente, tenuto conto che si tratta di Enti locali attualmente assoggettati ad un piano di

Comune Contributo

Parte corrente

Contributo Parte capitale

Totale contributo

Alatri 146.224,39 8.522,28 154.746,67

Arpino 193.982,10 0,00 193.982,10

Fara in Sabina 46.555,70 0,00 46.555,70

Guidonia Montecelio 96.991,05 94.691,98 191.683,03

Rignano Flaminio 96.991,05 96.991,05

Totale 580.744,29 103.214,26 683.958,55

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riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis e seguenti del d.lgs. n.

267/2000.