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3 La “twilight zone”

3.2 Norma di comportamento n 11

3.2.8 Concordato preventivo

Al paragrafo n.6 viene regolata l’attività del Collegio Sindacale nel caso in cui venga deciso di ricorrere al concordato preventivo disciplinato all’art. 160 LF. Questa procedura concorsuale è sostanzialmente caratterizzata da una proposta di ristrutturazione e soddisfazione dei crediti all’interno di un piano nel quale si prevedono i tempi e le modalità attraverso i quali adempiere alla proposta, la

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quale rappresenta un tentativo di evitare l’incorrere dell’insolvenza e il conseguente fallimento.

L’art. 160 esplica i presupposti per l’ammissione alla procedura di concordato e indica i possibili contenuti del piano :

“• La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso

qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre misure straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

L’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di

concordato ad un assuntore. Possono costituirsi come assuntori i creditori o società che da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;

La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e

interessi economici omogenei;

Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;

Il presente articolo prevede un requisito molto importante volto alla tutela dei creditori, ovvero quello secondo il quale la proposta deve assicurare il soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti chirografari. Viene chiarito inoltre che è possibile soddisfare anche solo parzialmente i creditori muniti di privilegio pegno o ipoteca purché “il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile (…) sul ricavato in caso di liquidazione”.

Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese vengono prodotti effetti volti alla tutela della par condicio creditorum: si rendono nulle, infatti, le azioni esecutive e cautelari proseguite o iniziate dai creditori con titolo o causa risalente ad un momento anteriore al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo.

Il Tribunale a questo punto dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con decreto non soggetto a reclamo valutando contestualmente la correttezza dei

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criteri utilizzati per la formazione delle classi (laddove siano state predisposte dal debitore). Con tale provvedimento il Tribunale:

“1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi; 3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma 4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”.

Come possiamo vedere da tale disposizione, nella procedura concordataria è previsto l’obbligo del Tribunale di nominare un commissario giudiziale, obbligo non presente nelle procedure negoziali della crisi precedentemente trattate.

È importante sottolineare che durante l’esecuzione del concordato, gli organi nominati nella procedura non sostituiscono ma affiancano il collegio sindacale il quale rimane infatti nel pieno delle sue funzioni, seppur adeguate alle disposizioni della LF.

Il collegio sindacale ha l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) LF che l’attestatore del piano deve possedere e che sia iscritto nel registro dei revisori legali, mentre durante l’esecuzione del

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concordato preventivo opera la sua funzione di vigilanza nell’interesse dei soci e della società.

Da questa norma di comportamento si potrebbe desumere che l’attività di controllo del collegio sindacale è concentrata prevalentemente nella fase prodromica e in quella esecutiva del concordato. Se però abbiamo detto che il collegio sindacale mantiene le proprie funzioni anche in caso di adozione dell’istituto del concordato, allora è pacifico che l’attività di vigilanza debba essere esperita su tutte le fasi della procedura.

Nella fase del pre-concordato o concordato con riserva, l’attività di sorveglianza del collegio sindacale necessita una particolare intensità al fine di evitare un eventuale abuso dell’effetto dilatorio caratterizzante il concordato in bianco; sarà importante anche la continua verifica del rispetto di tutte le norme di legge, di statuto e la par condicio creditorum, visto e considerato che la continuazione dell’attività nella fase del pre-concordato qualifica i debiti come prededucibili. Si rende necessario anche che vengano rispettati gli obblighi informativi posti in essere dal tribunale, che il debitore non ponga in essere atti senza essere munito del potere necessario e che valuti attentamente quali atti rientrano nell’ordinaria e quali nella straordinaria amministrazione visto che quest’ultimi necessitano del preventivo parere del commissario giudiziale e dell’autorizzazione del tribunale. Nella fase esecutiva del concordato preventivo, la funzione di vigilanza del collegio sindacale permane, ma si tratta di una vigilanza che possiamo definire più attenuata visto che legalmente il controllo in questa fase è attribuito al commissario giudiziale. Questo però non è sempre vero. Nel caso di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis LF, il collegio sindacale deve operare tutti i controlli necessari per verificare che la continuità aziendale sia presupposto centrale all’interno del piano approvato dai creditori e che sia funzionale per la loro soddisfazione. Il collegio deve inoltre effettuare un’analisi dei flussi di cassa per verificare che siano conformi al piano e alla proposta omologati.

Infine la norma di comportamento fa riferimento all’art. 163 bis Lf introdotto col D.L n. 83 del 27 giugno 2015 convertito dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015. Questo articolo riguarda il caso in cui vengono presentate offerte concorrenti

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ossia nel caso in cui il piano del concordato presenti un’offerta da parte di un soggetto già individuato il tribunale dispone la ricerca di ulteriori acquirenti disponendo l'apertura di un procedimento competitivo. Il collegio deve quindi essere informato sulle eventuali proposte ricevute e verificare che siano apportate le necessarie modifiche: il debitore deve infatti modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.

Ultima peculiarità riguarda il regime delle perdite. L’art. 182 sexies LF prevede che dalla data di presentazione dell’istanza di concordato (preventivo o in bianco) o di un accordo di ristrutturazione e sino all’omologa sono sospese le disposizioni del codice civile: ”non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile”

Nella fase di pre-concordato il collegio non ha quindi obblighi particolari di controllo sul capitale sociale e sulla tutela dell’integrità patrimoniale della società, obblighi che riemergono successivamente all’omologazione del concordato preventivo.24

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