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Verbalizzazione nella procedura di Concordato preventivo

4. Verbali e Procedure del Collegio sindacale

4.7 Verbalizzazione nella procedura di Concordato preventivo

Il Collegio, nel caso in cui la società decida di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 LF, prosegue nella sua attività di vigilanza secondo l’art. 2403 ed inoltre ha l’onere di vigilare sul possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza del professionista attestatore e la conformità del contenuta dell’attestazione alla legge (oltre agli altri obblighi di vigilanza particolare già discussi nello specifico).

Il Documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” prevede tre verbali per quanto concerne la procedura concorsuale del concordato preventivo:

 Attività di vigilanza in caso di ammissione a concordato preventivo ai sensi dell’art 160 L.F. (V.52.);

 Attività di vigilanza in caso di utilizzo del concordato preventivo ex art. 161 co. 6 L.F. (V.53);

 Attività di vigilanza in caso di omologazione del concordato ai sensi dell’art. 180 L.F. (V.54).

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adempie ai suoi obblighi di verifica. All’interno del verbale v.52 viene indicato:

 La data in cui è stato depositato il ricorso per l’ammissione al concordato;

 La documentazione allegata al ricorso di cui all’art. 161, co.2 L.F. oltre al piano di concordato redatto con riferimento al professionista designato dalla società; nel caso sia prevista nel piano un’offerta avente ad oggetto il trasferimento dell’azienda ovvero di un suo ramo o di specifici beni, si indica il decreto con cui il Tribunale ha disposto l’apertura di una procedura competitiva ai sensi dell’art. 163-bis L.F.;

 L’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano e il riferimento al verbale del Collegio dal quale si apprende che l’attestatore è in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui all’art. 67 co. 3 lett. d) LF;

 L’avvenuta pubblicazione a cura della cancelleria del Tribunale nel registro delle imprese della domanda di concordato;

 L’avvenuta presentazione di una proposta concorrente ai sensi dell’art. 163 co. 5 LF (nel caso in cui essa sia presentata) e l’attestazione del professionista che la proposta concordataria assicura il pagamento di almeno il 40% dei crediti e quindi la proposta concorrente è dichiarata inammissibile dal Tribunale;

 Gli estremi del verbale nel quale è stata verificata la regolarità formale del contenuto dell’attestazione del professionista ai sensi dell’art. 161 co.3 L.F.;

 Il decreto col quale il Tribunale ammette la proposta e la contestuale nomina del commissario giudiziale;

 La data di deposito della relazione ex art. 172 LF da parte del commissario giudiziale

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L’applicazione dell’art. 185 LF:” Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.”

Il verbale v.53 viene predisposto nel caso in cui venga presentata una domanda secondo il co. 6 dell’art. 161, ovvero la domanda con riserva o in bianco. La norma di comportamento n. 11.5 detta l’attività del Collegio in questa precisa fattispecie ovvero, senza soffermarsi su congetture già discusse, permangono i suoi poteri di vigilanza previsti dall’art. 2403 Lf e deve quindi accertare il rispetto dei presupposti di legge.

Il Collegio deve quindi indicare:

 Data di avvenuto deposito presso il Tribunale del ricorso con riserva ex art. 161 co. 6 LF.;

 La riserva della società di integrare il ricorso con la documentazione prevista dal co.2 dell’art. 161 LF;

 Data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese a cura della cancelleria del Tribunale da cui decorrono gli effetti dell’art. 168 L.F. (i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore);

 L’eventuale indicazione se le linee del piano di ristrutturazione si basano sulla continuità aziendale oppure su un mero piano di liquidazione dei beni. In quest’ultimo caso è necessaria l’indicazione del verbale nel quale si spiega l’impossibilità della prosecuzione dell’attività;

 L’indicazione della sospensione, ai sensi dell’art.182-sexies degli obblighi di ricapitalizzazione della società e di anticipato scioglimento sino alla data di

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omologazione della proposta;

 Data di accoglimento della proposta con decreto e data di notifica alla società da parte del Tribunale con indicazione del termine entro cui integrare il ricorso con la documentazione prevista dal co.2 dell’art. 161 LF;

 Indicazione del commissario giudiziale nominato e indicazione degli obblighi informativi a carico della società, fissati dal Tribunale;

 Dichiarazione del Collegio della sua facoltà di monitorare e verificare l’esecuzione degli obblighi informativi della società fissati dal tribunale, il rispetto dei termini concessi dal Tribunale e l’integrazione del ricorso per

concordato preventivo con la documentazione prevista dall’art. 161, co. 2, L.F. e il rispetto dell’esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione che devono preventivamente essere autorizzati dal Tribunale ai sensi dell’art. 161, co. 7, L.F.;

 Comunicazione di intensificazione dello scambio di informazioni con l’organo di amministrazione e di aver preso contatto con il commissario giudiziale.

L’art. 180 LF prevede l’omologazione del concordato preventivo ed il Collegio Sindacale ne prende atto e provvede alla produzione del verbale v.54.

Nel verbale viene indicata la data ed il decreto di omologazione e, nel caso in cui il piano di concordato prevede la cessio bonorum, viene indicato il/i liquidatore/i dei beni. Vengono elencati anche i nominativi dei creditori che compongono il comitato dei creditori e viene specificato che il Collegio ha monitorato l’andamento della procedura ed il perseguimento dei suoi obiettivi.

Qualora la domanda di concordato fosse presentata al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 182-sexies L.F. e all’esito dell’omologazione la società dovesse ancora versare nelle condizioni di cui agli articoli 2446, co.2 e co.3, 2447, 2482-bis co.4, co.5 e co.6 e 2482-ter cc, ovvero ricorra la causa di scioglimento di cui agli articoli 2484, n.4 e 2545 duodecies c.c., il Collegio è

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chiamato a vigilare che l’organo di amministrazione accerti le perdite e proceda con l’adozione di provvedimenti opportuni o che provveda ad accertare lo scioglimento della società

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