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Verbalizzazione dello scambio informativo con consulente e attestatore

4. Verbali e Procedure del Collegio sindacale

4.8 Verbalizzazione dello scambio informativo con consulente e attestatore

L’ultimo verbale previsto dal Documento “Verbali e procedure del collegio sindacale” riguarda i rapporti intercorrenti con il consulente e l’attestatore, rapporti previsti dalla norma di comportamento n. 11.9.

Il Collegio nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza anche durante le procedure previste dalla LF (salvo in caso di Fallimento durante il quale l’organo di controllo viene sospeso) può avere la necessità di acquisire informazioni dai soggetti nominati ai fini delle procedure, come il consulente o il professionista attestatore.

Nel verbale v.55 il Collegio fa riferimento al professionista incaricato di redigere il piano (di cui all’art. 67, co. 3 lett.d LF, ovvero ai sensi dell’art. 160 LF) e al professionista attestatore (ai sensi dell’art. 67, co. 3, lett. d L.F., ovvero della relazione di cui all’art. 161, co. 3, L.F., ovvero della relazione di cui all’art. 182- bis, co. 1, L.F.).

La norma di comportamento n. 11.9 ravvisa la necessità del consenso da parte dell’organo di amministrazione prima che il Collegio possa ricevere informazioni dai suddetti soggetti, pertanto nel verbale vi è anche l’indicazione della richiesta esplicita.

In chiusura del verbale vi è la dichiarazione del Collegio di avvenuto incontro col consulente o attestatore e l’indicazione degli aspetti trattati riguardanti le attività svolte e da svolgere in funzione del piano, al fine di monitorare le soluzioni adottate per il raggiungimento degli obiettivi.

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Conclusioni

Nel corso del presente elaborato è emersa chiaramente l’importanza del collegio sindacale e del revisore legale nelle proprie funzioni di vigilanza e controllo nell’adozione di procedure previste dalla Legge Fallimentare.

Il collegio svolge a tutti gli effetti un’attività volta alla tutela dei creditori e di tutti gli stakeholder vigilando sul corretto completamento dei piani (attestati o all’interno di un accordo di ristrutturazione dei debiti oppure i piani che compongono i concordati) e il rispetto di tutte le formalità previste dalla legge garantendo la bontà quantomeno formale.

Vista la carenza normativa per quanto concerne l’attività del collegio sindacale e revisore legale, abbiamo visto come documenti emanati da banche, Consob, CNDCEC e OIC abbiano supplito in maniera finora soddisfacente. Il documento principale è sicuramente da considerarsi quello emanato dal CNDCEC prima nel 2012 e aggiornato poi nel 2015, ovvero “Norme di comportamento del collegio sindacale”. Nella presente analisi ci siamo soffermati esclusivamente sulle linee guida che regolano l’attività del collegio nelle situazioni di crisi d’impresa, in particolare la n.11 che prevede la vigilanza del collegio:

 in caso di adozione di un piano volto al risanamento ex art. 67 co. 3 lett d) lf;

 in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis lf;

 in caso di concordato con riserva ex art. 161 co.6 lf

 in caso di concordato preventivo ex art. 160 lf

 in caso di concordato con continuità ex art. 186 bis lf;

 in caso di finanziamento dei soci ex art. 182 quinquies lf;

 rapporti con consulente e attestatore

 in caso di riduzione o perdita del capitale sociale

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Durante le appena dette procedure, abbiamo visto come il collegio rimanga nel pieno delle proprie funzioni di vigilanza (salvo in caso di fallimento durante il quale il collegio è sospeso) anche nel caso in cui la procedura prevede la nomina di organi esterni come consulente, attestatore, commissario giudiziale, liquidatore.

Per quanto riguarda il revisore legale abbiamo analizzato la sua importantissima funzione, tra le altre, di verifica del presupposto di continuità. Tale presupposto vitale per un’impresa deve essere accertato da vari soggetti ed organi, in primis dagli amministratori, ma il revisore deve controllare l’eventuale valutazione fatta dall’organo di gestione ed effettuarne una propria. Il revisore non deve giudicare l’operato degli amministratori, ma deve effettuare delle verifiche per riscontrare se le conclusioni a cui sono arrivati gli amministratori circa la capacità dell’azienda di operare come entità in funzionamento sono corrette. Nell’adempimento di questa attività ci viene in soccorso l’ISA 570, il principio di revisione inerente alla responsabilità del revisore nelle sue funzioni di revisore legale nel valutare il corretto uso da parte della direzione del presupposto di continuità aziendale nel produrre il bilancio.

Laddove l’impresa venga posta in liquidazione abbiamo visto che il bilancio non può più essere redatto secondo i criteri di continuità aziendale come previsto dall’art. 2423 bis cc. In questa circostanza il principio contabile OIC 5 risulta essere indispensabile, in quanto rappresenta una vera e propria guida alla redazione del bilancio con i criteri di liquidazione.

Infine abbiamo apprezzato la produzione dei verbali del collegio sindacale nel corso delle proprie funzioni di vigilanza nell’impresa in crisi grazie al documento emanato dal CNDCEC nell’aprile del 2016 “Verbali e procedure del collegio sindacale”, rielaborazione del documento n. 20 del 2013 elaborato a cura dell’IRDEC.

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Bibliografia

Campobasso, Diritto Commerciale Diritto delle società, Utet Giuridica, Milano 2015

C.N.D.C.E.C., Norme di comportamento del collegio sindacale, 2012

C.N.D.C.E.C., Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, Settembre 2015

C.N.D.C.E.C., Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, Aprile 2015

I.R.D.C.E.C., Documento n.20 Verbali e procedure del collegio sindacale, 2013

C.N.D.C.E.C. Verbali e procedure del Collegio sindacale, 2016

 Principio di revisione ISA 570

 Pratica fiscale e professionale – settimanale di aggiornamento per professionisti e aziende

 Il concetto di crisi d’impresa come incontro tra la prospettiva aziendale e quella giuridica – di Alberto Quagli

 Francesco Creaco – Il principio della continuità aziendale –

 Linee guida per il finanziamento alle imprese in crisi

 Fisco e contabilità – Gli accordi di ristrutturazione del debito

 Organismo Italiano di Contabilità – OIC 5

 Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia, Gruppo di lavoro Revisione e Collegio Sindacale, Il bilancio delle aziende in crisi: ruolo e comportamento degli organi di controllo negli enti non di interesse pubblico

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