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Nonostante il legislatore del 1930 abbia strutturato il delitto di cui all'art. 630 c.p. sullo schema delle fattispecie monosoggettive, è evidente come, negli anni definiti “dell'emergenza”, un'importanza preminente sia stata attribuita al fenomeno concorsuale.

Anche se previsto in via meramente eventuale, infatti, è ben noto come nella pratica giudiziaria del ventennio ricompreso tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso il reato di sequestro di persona a scopo estorsivo sia stato realizzato prevalentemente da consessi criminosi, anziché da singoli sequestratori in maniera individuale501.

Per queste ragioni, il legislatore delle ultime riforme ha previsto una serie di disposizioni di favore per il concorrente dissociatosi dagli altri criminali, tese ad indebolire dall'interno il proposito delittuoso del gruppo502, che meglio analizzeremo nella sede opportuna503.

Inoltre, proprio la consapevolezza che il delitto di sequestro a scopo di estorsione si presenti assai frequentemente in forma plurisoggettiva ha spinto il legislatore ad assimilarne la disciplina alla parallela fattispecie di cui all'art. 289-bis, nella quale convivono due distinti regimi penali in ragione delle diverse forme di manifestazione del reato, concorsuale o meno504.

In tempi più recenti, tuttavia, le cronache giudiziarie hanno evidenziato come l'avanzamento del fenomeno dei cosiddetti “sequestri-lampo” abbia determinato in tal senso una profonda modificazione del consueto atteggiarsi del reato di cui si tratta505. 501 PIOLETTI, Sequestro di persona, op. cit., 236.

502 COCO, Per una ridefinizione storico-sistematica del sequestro estorsivo, op. cit., 80.

503 Vedi infra Capitolo V, 170 ss.

504 PIOLETTI, op. cit., 236 ss.; BRUNO, Sequestro di persona, op. cit., 436. 505 BACCAREDDA BOY-LALOMIA, op. cit., 706.

Il “gruppo” è sempre più spesso costituito da un ristretto numero di persone, che tendono ad occuparsi del complesso iter

criminis in maniera troppo sbrigativa, destando caratteristiche non

poco preoccupanti e costituendo episodi «per certi versi i più

pericolosi per l'incolumità dell'ostaggio»506, così come hanno potuto mettere in luce i casi di sequestro estorsivo più eclatanti e di maggior risonanza degli ultimi anni507.

Nondimeno, ci proponiamo comunque di inquadrare il fenomeno concorsuale da un punto di vista tecnico.

Perché si configuri un concorso di persone nel reato di sequestro estorsivo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha richiesto un «inserimento cosciente e volontario nell'attività da altri

iniziata e svolta fino a quando si protrae la privazione della libertà personale»508.

È evidente che l'elemento psicologico ricopra un ruolo fondamentale nella configurazione del reato in termini concorsuali, dacché la specifica finalità perseguita dagli agenti risulta l'unico termine certo per la qualificazione delle singole fattispecie di sequestro tipizzate rispettivamente agli articoli 289-bis, 605 e 630 c.p, 506 FRIGO, Sequestri, un quadro normativo più sicuro per superare la rigidità

dell'attuale disciplina, op. cit., 10.

507 G.u.p. Bologna, 18 luglio 2007, n. 1092: «Si sta tuttavia diffondendo un'ulteriore

tipologia di sequestro a scopo estorsivo, particolarmente insidiosa perché realizzato ad opera di soggetti marginali, scarsamente prevedibili e spesso feroci, che non mirano al conseguimento di elevati profitti […] ma tendono a lucrare quanto più possibile dalla segregazione breve e spesso violenta di una vittima scelta perché debole e, quindi, particolarmente vulnerabile. Non vi è dubbio che

[…] il sequestro di Tommaso Onofri si debba iscrivere in quest'ultima,

pericolosissima categoria: un sequestro ad opera di balordi, che probabilmente hanno affabulato per qualche mese tra loro, con incredibile superficialità, di come il direttore di un ufficio postale avrebbe potuto procurarsi agevolmente molto denaro prelevandolo dal caveau del suo ufficio».

508 Cass. pen., sez. II, 7 aprile 1985, Beruschio, in GI, 1987, II, 110. A tal proposito si è riscontrato il concorso materiale nel caso in cui una condotta atipica di aiuto si sia atteggiata come condizione necessaria per l'esecuzione del fatto concreto commesso da parte di altri, come quella di chi ospita la vittima sequestrata da chi era animato dal proposito di ottenere il prezzo del riscatto; vedi, sul punto BACCAREDDA BOY-LALOMIA, op. cit., 706.

caratterizzate – come ripetuto più volte – da una condotta pressoché identica e da una difforme intentio criminis, che consente di distinguere i singoli atteggiamenti psicologici ed identificare l'ipotesi tipica509.

Quanto esposto conferma l'importanza della componente soggettiva del delitto, specie in relazione ai casi concreti in cui i compartecipi alla condotta del sequestro perseguano finalità diverse510.

Nello specifico, è stata analizzata l'ipotesi in cui più persone concorrano in un sequestro di persona, quando soltanto alcuni perseguano il fine estorsivo richiesto ai fini dell'integrazione della fattispecie in analisi, mentre le altre si limitino a partecipare alla fattispecie di cui all'art. 605 c.p.

In questa circostanza, la dottrina ritiene pacificamente applicabile a tutti i correi la più grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 630 c.p., secondo il disposto dell'art. 116 c.p., «Reato diverso da

quello voluto da taluno dei concorrenti»511.

La stessa disciplina si è ritenuta applicabile anche a chi, pur non avendo partecipato al sequestro, intervenga successivamente, con attività dirette al conseguimento del prezzo della liberazione quando l'evento estorsivo del reato–fine non si sia ancora realizzato, sulla base del presupposto per cui la partecipazione al reato concordato comporti la «consapevole accettazione e quindi la responsabilità di tutto quanto

costituisce, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, lo sviluppo dell'azione»512.

Tuttavia, parte più critica della giurisprudenza ha voluto distinguere l'ipotesi in cui il concorrente che non abbia preso parte al rapimento sia intervenuto per far conseguire agli autori il prezzo della 509 DALIA, Sequestro a scopo di estorsione, op. cit., 204.

510 BRUNO, op. cit., 436. 511 PIOLETTI, op. cit., 236.

512 Cass. pen., sez. II, 23 febbraio 1991, Longo, in GP, II, 505. Allo stesso modo, Cass. pen., sez. II, 25 settembre 1985, Proietti, in GP, 1986, II, 650.

liberazione durante la protrazione del sequestro od in seguito ad esso, una volta ormai restituito in libertà il soggetto passivo.

Nei confronti di chi intervenga in costanza di sequestro, l'applicabilità dell'art. 630 risulterebbe fuori discussione, ed è pacifico che i portatori di messaggi o corrispondenza finalizzati al conseguimento del riscatto concorrano a pieno titolo nel delitto de quo, non essendo stata riprodotta nel codice penale odierno una norma analoga al delitto previsto all'art. 411 del codice penale Zanardelli, col quale il legislatore si era preoccupato di tipizzare espressamente comportamenti di tal fatta513.

Nell'ipotesi in cui, invece, il soggetto passivo sia stato posto in libertà e solo in seguito il nuovo intervenuto abbia provveduto alla consegna del prezzo convenuto, i giudici sono più propensi a riconoscere una responsabilità a titolo di favoreggiamento o ricettazione e non anche di concorso per il reato precedente514.

Ancor più delicata è la questione che si pone allorché più persone concorrano parimenti nella medesima condotta di sequestro di persona, pur perseguendo un obbiettivo distinto ed identificabile per alcune nel fine estorsivo, per altre nella finalità terroristica od eversiva. La dottrina ritiene che in questo caso sia più corretto che ciascun compartecipe risponda per il fine specifico che ha contraddistinto la sua condotta515, per almeno due ordini di motivi.

In primo luogo, le fattispecie di cui agli articoli 289-bis e 630 c.p. comminano pene diverse per il concorrente che «dissociandosi

dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà», più elevate nel caso di sequestro a scopo di terrorismo o di

eversione, rispetto alla fattispecie in analisi: difficilmente un simile divario sanzionatorio potrebbe condurre all'applicazione di un unico 513 BRICOLA-ZAGREBELSKY, op. cit., 1254.

514 C. d'Ass. App. Napoli, 2 maggio 1953, La Marca, in GP, 1953, III, 639. 515 DALIA, Sequestro a scopo di estorsione, op. cit., 204; BRICOLA-

titolo di reato516.

Inoltre, riservare il medesimo trattamento ad agenti che perseguono finalità differenti, mentre da un lato svilirebbe l'intento di politica criminale che ha determinato l'emanazione della normativa introdotta dal legislatore dell'emergenza, dall'altro comporterebbe l'equiparazione di condotte simili solo sotto il profilo della fattispecie tipica oggettiva, ma diverse sotto il profilo soggettivo517.

Nel caso in cui, infine, il medesimo autore agisca tanto a scopo politico che estorsivo, la dottrina ha ritenuto che «se il conseguimento

dell'ingiusto profitto costituisce uno scopo meramente strumentale rispetto a quello terroristico o eversivo […], il disvalore del fatto è in modo integrale ricompreso dalla fattispecie di cui all'art. 289-bis; se invece non emerge dal fatto una obbiettiva e diretta valenza politica, sussistendo soltanto una indiretta strumentalità del reato rispetto al conseguimento di scopi politici […] la norma applicabile è soltanto quella dell'art. 630»518.

Abbandonando il profilo psicologico del reato concorsuale, la giurisprudenza ha inteso precisare che l'attività del correo possa essere rappresentata «da qualsiasi forma di compartecipazione, da un

contributo di ordine materiale o psicologico a tutte o ad alcune delle fasi dell'ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'impresa criminosa»519

Una simile prospettazione è stata in grado di risolvere l'annosa questione della configurabilità del concorso morale nel sequestro di persona a scopo di estorsione, dal momento che si è affermato il principio generale secondo cui la semplice consapevolezza della commissione del reato non costituisce comportamento concorsuale, 516 DALIA, op. cit., 294.

517 BRUNO, op. cit., 439. 518 RONCO, op cit., 143.

essendo a tal fine necessario quantomeno un “volontario rafforzamento”, un contributo ideologico o almeno un'incidenza sul determinismo psicologico dell'autore del reato520.

I ridotti limiti edittali del fatto tipico di cui all'art. 630 c.p., così come disposti dagli interventi del legislatore dell'emergenza, nonché la natura tipicamente permanente del reato de quo non consentono l'applicazione dell'art. 110 c.p., nella parte in cui dispone che «Quando

più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita».

La giurisprudenza si è più volte espressa sul punto, propugnando l'equiparazione delle diverse responsabilità a titolo di concorso e sancendo la regola che prevede la responsabilità concorsuale di tutti i partecipi di un'organizzazione criminosa volta alla realizzazione di un sequestro estorsivo per tutta la durata del rapimento, ad eccezione del caso in cui il singolo concorrente chiaramente receda dall'impresa521.

Accertato il concorso di più persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari correi si porrebbero, infatti, tutte sullo stesso piano ed il giudice non avrebbe l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, poiché si stima che tutte le condotte abbiano necessariamente valore determinante e risolutivo522.

520 DOLCINI-MARINUCCI, op. cit., 6256; PADOVANI, Sequestro di persona a

scopo di estorsione, op. cit., 4621.

521 Cass. pen., sez. II, 13 novembre 1984, Amante, in RP, 1985, 1037: «[...] tutti i

concorrenti rispondono di tale reato fino alla cessazione della permanenza, avendo tutti ideato, programmato, voluto, eseguito il progetto criminoso, consistente nel sequestro di una persona e nella sua liberazione dopo il

pagamento del riscatto, in mancanza di un atteggiamento di recesso dal concorso criminoso, comunque espresso [...]». Analogamente, Cass. pen., sez. II, 26

gennaio 1988, Cubeddu, in GP 1989, 2014, in cui appare evidente che «accertato

il concorso di persone nella realizzazione del reato, le condotte dei vari

compartecipi si pongono sullo stesso piano e che il giudice non abbia l'obbligo di individuare il ruolo di ciascuno di essi nella commissione del reato, avendo tutte le condotte valore determinante e risolutivo».

A conferma della rigorosa equiparazione del trattamento sanzionatorio dei concorrenti, qualunque sia in concreto il loro contributo al fatto di reato, valga l'affermata inapplicabilità dell'attenuante della «minima importanza nella preparazione o

nell'esecuzione del reato», disposta all'art. 114 c.p.523.

Il profilo senza dubbio più delicato attinente all'istituto del concorso di persone nel sequestro a scopo estorsivo è quello volto ad accertare la responsabilità dei correi per la morte dell'ostaggio cagionata da uno dei concorrenti, senza che essi abbiano partecipato alla causazione del decesso, dal momento che un simile evento è stato preso espressamente in considerazione dal legislatore dell'emergenza in previsione di un aumento sanzionatorio rispetto alla pena prevista per il fatto base.

Il decesso dell'ostaggio, cagionato o comunque derivato, è posto a carico anche degli altri sequestratori, ma stavolta non in virtù dell'art. 116 c.p. prima citato.

L'art. 630 al comma 2, infatti, prevede appositamente l'ipotesi in cui l'episodio di sequestro si concluda con il tragico epilogo della morte della vittima, stabilendo che «se dal sequestro deriva comunque

la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta»524.

La giurisprudenza ha scongiurato qualsiasi tipo di incompatibilità della disciplina appena esposta col principio di eguaglianza e di personalità della responsabilità penale, disposti rispettivamente agli articoli 3 e 27 Cost., stabilendo che «quando

l'esecuzione del reato deve estrinsecarsi attraverso l'impiego di forza fisica, armata o meno, l'omicidio o il tentato omicidio si profilano come logico e prevedibile sviluppo del reato-base e la responsabilità

II, 18 gennaio 1993, Bergamaschi, in GI, 1995, II, 48.

523 Vedi per tutte Cass. pen., sez. II, 18 gennaio 1993, Bergamaschi, op. cit., 48. 524 PIOLETTI, Sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 236.

del compartecipe deve essere esclusa soltanto quando il reato diverso e più grave si presenti come evento atipico, insorto per circostanze eccezionali del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso da cui è derivato il fatto diverso»525.

Sulla base dello stesso criterio, si si sono ritenuti responsabili per il fatto di rapina commesso ai danni della vittima da uno dei sequestratori anche gli altri concorrenti, sul presupposto che questi non potessero non rendersi conto che tale il compimento di tale ulteriore delitto sarebbe rientrato nel possibile, logico e prevedibile sviluppo del sequestro a scopo estorsivo e della conseguente segregazione dell'ostaggio526.

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