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La relazione tra «ingiusto profitto» e «prezzo della

liberazione».

Ai fini dell'integrazione della fattispecie, il legislatore ha richiesto che sussistesse una forte relazione finalistica tra l'ingiusto profitto perseguito e la liberazione della vittima454, tale per cui il primo risultasse il “prezzo” estorto per il rilascio dell'ostaggio455.

Tale nesso tra profitto e liberazione (elemento indispensabile, nella ricostruzione normativa, per la configurazione del delitto di sequestro estorsivo) non è sempre stato interpretato in maniera stringente dalla giurisprudenza di merito.

Sul punto il Tribunale di Brescia, trovandosi a dover decidere due casi sostanzialmente analoghi, ha ritenuto integrante la fattispecie di cui all'art. 630 c.p. la condotta di alcune bande criminali che avevano costretto delle donne a prostituirsi, percependo i proventi che loro provenivano attraverso l'attività di meretricio, con l'implicita promessa che, una volta consegnato il denaro, queste avrebbero potuto godere di una temporanea libertà456.

Senza attribuire il giusto peso al continuativo stato di soggezione cui le vittime si trovavano costrette – pur se intervallato da brevi momenti di “pausa” nella prigionia – i giudici qualificavano come delitto di sequestro estorsivo quello che più propriamente avrebbe integrato la fattispecie di «Riduzione o mantenimento in 454 FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, op. cit., 165; BONFIGLIOLI, Sequestro,

op. cit., 287; DOLCINI-MARINUCCI, op. cit., 6253; CERASE, op. cit., 87 ss.;

BRICOLA-ZAGREBELSKY, op. cit., 1247.

455 Lo stesso principio è affermato in giurisprudenza. A tal proposito, vedi Cass. pen., sez. III, 24 giugno 1997, n. 8048, in RP, 1999, 137, in cui si parla di «stretta

collaborazione posta tra il fine del sequestrato, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè il prezzo della liberazione» ; analogamente, Cass. pen., sez. I, 16

febbraio 1973, Malavolti, in CP, 1974, 814; Cass. pen., sez. I, 7 febbraio 1973, Lo Cascio, in GP, 1974, II, 32.

456 Trib. Brescia, 9 giugno 1995, Breshani, inedita; Trib. Brescia, 6 giugno 1996, Strakosha, in QG, 1996, 824.

schiavitù», di cui all'art. 600 c.p.457.

A tale conclusione, essi pervenivano sulla base del riscontro per cui l'attività di prostituzione sarebbe avvenuta successivamente a brevi momenti di libertà, ottenuti dalle vittime in cambio del denaro corrisposto ai loro carcerieri458.

Si ritiene che il delitto di cui all'art. 630 c.p. non possa configurarsi nel caso in cui tra il sequestro e l'estorsione si instauri un rapporto di cosiddetta “occasionalità”459, il quale si sostanzia nella mancata correlazione tra l'intento estorsivo e la liberazione dell'ostaggio (ad esempio, perché una somma di denaro è stata richiesta al fine di ridurre le pene del sequestrato, ma non per liberarlo460).

La giurisprudenza di legittimità, in epoca risalente, escludeva la sussistenza del predetto rapporto di occasionalità tutte le volte in cui la condotta privativa della libertà personale si atteggiasse come il concreto strumento attraverso cui il soggetto agente intendesse realizzare l'intento estorsivo461; analogamente in dottrina si è sostenuto che «Quando lo scopo di conseguire l'ingiusto profitto è comunque

estraneo alla liberazione della vittima non ponendosi quale prezzo della liberazione di questa, si ha concorso materiale delle ipotesi

457 «Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di

proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni».

458 Già la sentenza Breshani, tuttavia, veniva riformata in Corte d'Appello e la Cass. pen., 24 giugno 1997, Breshani in CP, 1998, 3273 rigettava il ricorso della pubblica accusa, sottolineando come in realtà gli sfruttatori non avessero la minima intenzione di liberare le vittime, barattandone la libertà con i proventi dell'illecita attività da loro posta in essere, ma avevano in programma di continuare a lucrare gli introiti della prostituzione. Veniva così a mancare, nel caso di specie, quella relazione tra prezzo e profitto necessaria ai fini

dell'integrazione ai fini del delitto di cui all'art. 630 c.p.

459 BACCAREDDA BOY-LALOMIA, op. cit., 736; BONFIGLIOLI, op. cit., 287. 460 RONCO, Sequestro di persona, op. cit., 138; PIOLETTI, Sequestro di persona a

scopo di estorsione, op. cit., 242.

delittuose di cui agli artt. 605 e 629»462.

Il Manzini463 ha tenuto a sottolineare l'importanza di un effettivo riscontro della sussistenza di una relazione finalistica tra ingiusto profitto e liberazione della vittima, dal momento che – ritiene – questo può “aiutare” «la fattispecie ad affrancarsi da quegli eccessi

di subiettivazione da cui pare affetta»464.

A sostegno di una simile impostazione, il Brunelli afferma l'opportunità che l'interesse ricattatorio risulti dall'iter criminis in maniera «tangibile», come un «atto leggibile e riconoscibile, come

tale, anche dall'esterno»465, perché si possa configurare un vero nesso, una vera relazione finalistica tra la condotta posta in essere e l'obbiettivo perseguito.

A tal fine ed in senso contrario rispetto alla giurisprudenza della Corte di Cassazione466, parte della dottrina ha ritenuto plausibile la possibilità di verificare la relazione tra sequestro ed estorsione attraverso un criterio che potremo definire “quantitativo-

economico”467: se la somma estorta alle vittime del sequestro estorsivo appaia del tutto esigua, sia rispetto al bene della libertà personale leso, sia rispetto al patrimonio della vittima, ben si può giungere a ritenere mancante qualsiasi correlazione tra profitto ingiusto e prezzo della liberazione, rinvenendo quindi un'ipotesi di mera occasionalità.

Si conclude che l'ingiusto profitto non si risolva nel prezzo della liberazione e non rientri, dunque, nell'alveo dell'art. 630 c.p., qualora la vittima si trovi a corrispondere una somma di denaro ai suoi aggressori prima che il sequestro assuma consistenza468; in tal caso, 462 RONCO, op. cit., 138; PIOLETTI, op. cit., 242.

463 BONFIGLIOLI, Sequestro di persona a scopo di estorsione, op.cit., 287. 464 NATALINI, Codice penale commentato con dottrina e giurisprudenza, a cura di

Cadoppi, Canestrari, Veneziani, Piacenza, 2010, 2561.

465 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 276. 466 Cass. pen., sez. I, 30 maggio 1996, Di Marco, in GP, 1969, II, 635, con nota di

MIRANDA.

467 BACCAREDDA BOY-LALOMIA, op. cit., 737 ss. 468 PIOLETTI, Sequestro di persona, op. cit., 242.

infatti, lungi dal costituire il prezzo della liberazione, il riscatto assumerebbe la funzione di evitare la stessa privazione di libertà, non potendosi dunque neanche ritenere l'avvenuta integrazione della fattispecie in questione.

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