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Il sequestro di persona a scopo di estorsione. Profili dogmatici e dinamiche criminali.

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Capitolo I

STORIA DELL' ISTITUTO E PROFILI COMPARATISTICI

pag.

1. L' origine del sequestro di persona a scopo di estorsione e l'età delle codificazioni . . . . 5 2. Il codice Zanardelli e il delitto di ricatto. La rilevanza del bene

giuridico della libertà personale . . . 12 3. Il codice Rocco: l' art. 630. Il sequestro estorsivo in funzione di

anticipazione di un'offesa patrimoniale . . . 19 4. Profili comparatistici . . . . 27 1. Il sequestro estorsivo nelle legislazioni extraeuropee . 29 2. La reazione europea al fenomeno delittuoso . . . 32 3. La regolamentazione del delitto nei Paesi toccati in misura

marginale . . . . 37 4. Riflessioni conclusive . . . .40

Capitolo II

LEGISLAZIONE DELL' EMERGENZA 1. La diffusione del fenomeno negli anni '70. Profili

criminologici . . . . 42 2. La legge 14 ottobre 1974, n. 497: l'“inversione di tendenza” e

l'inizio della strategia differenziata . . . .48 3. Il decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 e la legge di conversione

18 maggio 1978, n. 191: il “sequestro di persona a scopo

(2)

pag.

4. La legge 30 dicembre 1980, n. 894 e la scomparsa del

richiamo al conseguimento dell'utilità patrimoniale . . . . 63 5. La Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi

di New York, 1979 . . . . 72 6. Il decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8 e la legge di

conversione: la “linea dura” . . . . 77 7. Riflessioni conclusive e recente inquadramento del fenomeno

. . . . 85

Capitolo III

RILIEVI SUL CONTENUTO OFFENSIVO DEL REATO E SULLA PLAUSIBILITA' DELLA SUA COLLOCAZIONE

NEL CODICE

1. Prospettive di ricerca storica del contenuto offensivo . . . 89 2. L' offesa al patrimonio nel sequestro estorsivo . . . 94 3. L' offesa al bene giuridico della libertà personale . . . . . 100 4. Il sequestro di persona nell'ottica della plurioffensività . . 104 5. Un confronto con la vicina fattispecie di «Sequestro di persona

a scopo di terrorismo o di eversione» . . . 112 6. Ricostruzione sistematica e conclusioni . . . . 116

Capitolo IV

STRUTTURA DEL REATO

1. Il soggetto attivo . . . . 122 2. L' elemento materiale.

(3)

pag.

1. La privazione dell'altrui libertà personale . . . 126

2. Il sequestro estorsivo in danno di soggetti minori o incapaci . . . . 135

3. L' elemento soggettivo. 1. Il dolo specifico come elemento che attribuisce tipicità al fatto . . . . 140

2. L' ingiusto profitto . . . 144

3. La disputa circa il conseguimento del profitto . . . . . 150

4. La relazione tra «ingiusto profitto» e «prezzo della liberazione» . . . .154

4. La permanenza del reato, il momento consumativo e la configurabilità del tentativo. 1. Permanenza e consumazione . . . . 157

2. Il tentativo . . . .160

5. Il concorso di persone . . . .165

6. Rapporti con altre figure di reato . . . . 172

CAPITOLO V I PROFILI SANZIONATORI E LE CIRCOSTANZE 1. Profili sanzionatori relativi al fatto tipico . . . 181

2. L'evento-morte dell'ostaggio quale previsione aggravante la pena prevista per il fatto base . . . 187

1. La morte della vittima «cagionata» dal sequestratore . 190 2. La morte non voluta dell'ostaggio . . . . 202

3. L'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 630 . . . . 205

4. L'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 630 . . . 210

(4)

pag.

1. La dissociazione in funzione della liberazione

dell'ostaggio . . . .219

2. La dissociazione in funzione dell'elisione delle ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa . . . .226

3. La dissociazione in funzione della collaborazione con gli inquirenti . . . . 231

4. Il contributo di eccezionale rilevanza . . . 236

4. La disciplina del concorso di circostanze . . . 238

Conclusioni . . . 241

(5)

Capitolo I

STORIA DELL' ISTITUTO E PROFILI COMPARATISTICI

1. L' origine del sequestro di persona a scopo di estorsione e l' età

delle codificazioni.

La condotta di privazione o limitazione della libertà personale sottende un disvalore di per sé riconosciuto fin dai tempi più antichi, intesa in senso puramente materiale, come libertà fisica di movimento nello spazio o, come intendevano i tedeschi, come “libertà di scegliere il luogo in cui trovarsi” (Freiheit bei er Wahl des Aufenthalsortes)1.

Gli studiosi sostengono che il fenomeno criminoso fosse conosciuto e represso fin dall'epoca classica2.

In particolare, si ritiene che dapprima l'incarceramento di un uomo libero da parte di chi non ne avesse titolo fosse punito soltanto con pena pecuniaria, mentre con la Lex Iulia de vi publica et privata, risalente ai tempi di Cesare, il fatto di chi «hominem dolo malo

incluserit, obsederit», denominato carcere privatus, veniva fatto

rientrare tra i casi di vis privata3.

Accanto al carcere privato si incrimanava, inoltre, il delitto di

plagium, che la Lex Fabia de plagiatoriis descriveva essenzialmente

come il fatto di chi riduce alla condizione di schiavo un uomo libero, o sottrae ad altri uno schiavo, specificando come l'aspetto della 1 BRUNELLI, Il sequestro di persona con finalità tipica: profili storici e

dogmatici, IP, 1990, 549.

2 GIUNTA, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, AP, 1983, I, 230.

3 MOMMSEN, Römishes Strafrecht, Leizpig, 1889, 664 ss. In BRUNELLI, op.

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privazione della libertà si intendesse in un'accezione meramente accidentale, costituendo comunque il mezzo per appropriarsi di uno schiavo4.

Verso la fine del V secolo, durante l'età Serviana, l'illecito fu attratto nell'orbita del diritto penale: inquadrato come crimen

maiestatis, era punito con sanzione capitale e, da un punto di vista

procedurale, nelle forme della cognitio extra ordinem; inoltre, in analogia con l'antico carattere popolare dell'iniziativa, la persecutio risultava subordinata ad una pubblica accusa5.

Tale concezione romanistica del sequestro, considerato un reato contro l'autorità (crimen majestatis), resistette alla caduta dell'impero, continuando ad influenzare le legislazioni successive, tant'è che nel medioevo i modelli legislativi in questione risultavano nella sostanza inalterati6.

Con il progressivo superamento della schiavitù come condizione giuridica, il plagio finì per confondersi col carcere privato, giacché l'evento realizzato dal soggetto attivo veniva a coincidere, ormai in entrambi i casi, nell'arbitraria restrizione della libertà altrui. Nondimeno, la sua qualificazione in termini di furtum homini

liberi ne costituiva l'elemento discriminante rispetto al delitto di carcere privatus, incentrandosi sulla finalità lucrativa di chi compra,

vende o semplicemente espone un uomo7.

In età tardo-medievale, infine, cominciava a distinguersi un crimine consistente nella privazione della libertà fisica di una persona «per cavarne prezzo di riscatto»; si trattava del prototipo del reato che ci proponiamo di analizzare e che acquisterà una sua veste autonoma, sganciandosi dal plagium e dal carcere privato, solo col diffondersi del fenomeno nelle campagne attorno Roma e nelle province del Regno 4 BRUNELLI, op. cit., 556.

5 LAMBERTINI, Plagium, Milano, 1980. 6 GIUNTA, op. cit., 230.

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delle Due Sicilie, innestando la necessità di una più specifica e più dura risposta sanzionatoria8.

Gli studiosi si sono proposti di individuare l'origine storica di quella che è parsa come un'estorsione specializzata dalla particolare e specifica modalità della condotta – per l'appunto il delitto di ricatto – dando vita a varie e eterogenee teorie9.

Il reato di sequestro di persona a scopo estorsivo dovrebbe la sua origine, secondo quanto sostiene Francesco Carrara10, ad una «costumanza della guerra legittima», derivando dall'uso di conservare i prigionieri di guerra, anziché ucciderli, «per farne cambio o per

ottenere un prezzo di redenzione»; per Vincenzo Manzini11 esso costituirebbe invece il «prodotto dell'evoluzione del plagio» giacché, venuta meno la schiavitù, «il delinquente deve cercare

necessariamente nel prezzo del riscatto l'equivalente dell'antica vendita del sequestrato o del lavoro da questi prestato in schiavitù del plagiario»; quanto alle opinioni di Salvatore Luberto ed Antonio

Manganelli, infine, il reato sarebbe nato come segno di protesta verso le sopraffazioni12.

In ogni caso, qualunque si voglia ritenere la nascita del fatto di chi «per estorcere danaro o altra cosa, fa ricatto, privando di libertà

la persona»13, l'aumentata o l'autonoma rilevanza penalistica del fine dell'ingiusto profitto come prezzo della liberazione dell'ostaggio cominciò ad emergere sul finire del XIV secolo, momento in cui il fenomeno iniziò a presentarsi con ricorrenza e modalità tali da ricevere maggiori attenzioni da parte dei sovrani.

8 BRUNELLI, op. cit., 557.

9 Per una ricostruzione della storia del delitto, si veda BRUNELLI, Il sequestro di

persona a scopo di estorsione, Padova, 1995, 14 ss.

10 CARRARA, Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale, vol. IV, Lucca, 1869, 211.

11 MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, IX, Torino, 1984, 471. 12 LUBERTO-MANGANELLI, I sequestri di persona a scopo di estorsione,

Padova, 1984, 8.

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Sul territorio italiano è ben noto come esso divenne uno dei reati tipici della criminalità isolana, in particolare del cosiddetto “banditismo” sardo, tanto da far prospettare l'ipotesi che nel tempo esso sia stato capace di sostituire, in tale contesto, il caratteristico delitto di abigeato14.

La realizzazione del crimine di cui si tratta fu probabilmente facilitata dalla stessa conformazione territoriale dell'isola, caratterizzata dalla presenza di grotte naturali e da località difficilmente accessibili per chi non fosse nato in quei luoghi o li avesse frequentati per lungo tempo: l'ideale per nascondere comodamente non solo mandrie e greggi, ma anche uomini15.

Il primo sequestro avvenuto in questa zona di cui si hanno notizie certe ed attendibili risale al 1477, per la precisione nella Baronia di Posada, ma si ha ragione di ritenere che già in epoca precedente il fenomeno fosse ivi fortemente praticato.

Non solo in Sardegna, ma anche nel Regno delle due Sicilie e nello Stato Pontificio episodi di questo tipo andarono a costituire sempre più una minaccia per l'ordine costituito, tanto che lo stesso Carrara parlò a tal proposito di «vera guerra civile»16; è per tali motivi che proprio in queste regioni che si rinvengono i modelli di incriminazione più precisi dell'epoca17.

14 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CRIMINALITA' IN SARDEGNA, Relazione alla commissione, Relatore senatore Medici, Doc. XXIII, n. 3, 29 marzo 1972: «il sequestro di persona è diventato il

reato dominante e caratteristico della criminalità isolana, tanto da rendere fondata l'ipotesi che esso sia sostituivo dell'abigeato, della rapina e anche dell'estorsione semplice, reati che le nuove condizioni di vita sociale e i più efficaci mezzi di controllo e di prevenzione hanno reso meno produttivi e di più difficile esecuzione».

15 COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI,

Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione, Doc. XXIII n. 14,

Roma, 1998, 20 ss.

16 CARRARA, op. cit., vol. IV, 214

17 Secondo quanto riporta BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di

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Ancora nel XVII secolo si segnalavano dure previsioni sanzionatorie del delitto, che testimonierebbero la già avvertita difficoltà di stroncare il fenomeno18.

Al contrario, a causa della scarsa diffusione dei ricatti, fino al XVIII secolo, nelle regioni centrali (si registrarono rari ed eccezionali casi nelle Maremme) il primo codice penale italiano, redatto dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo ed emanato il 30 novembre del 1786, non prese in considerazione il fenomeno delittuoso.

Nel XIX secolo le legislazioni degli Stati preunitari disciplinarono il delitto inquadrandolo quale incriminazione satellite nel sistema dei furti violenti o quale circostanza aggravante del reato di estorsione, ricalcando i modelli legislativi propri dell'esperienza romanistica; è risaputo che non si erano ancora concepiti reati focalizzati esclusivamente sull'aspetto della limitazione o privazione della libertà fisica dell'uomo19.

Anticipiamo qui che il concetto che vede la libertà individuale come possibile autonomo e compiuto oggetto di tutela penale trovò infatti un valido alimento soltanto nell'ideologia portante delle rivoluzioni liberali, mentre fino a quel momento è apparso evidente come il comportamento di colui che limiti la capacità di movimento di un altro uomo venisse preso in considerazione o in ragione della sua idoneità a mediare ulteriori scopi criminosi (tra i quali, per l'appunto, quello lucrativo) o per il suo significato politico di contrapposizione ad analogo comportamento che solo l'autorità pubblica ha il potere di compiere20.

A dimostrazione di quanto appena detto, si aggiunga la constatazione che anche quando cominciò a svilupparsi l'idea di reato contro la libertà individuale, esso venne ritenuto a presidio di un bene 18 BRUNELLI, Il sequestro di persona con finalità tipica, op. cit., 559.

19 Per una completa rassegna delle legislazioni preunitarie, vedi BRUNELLI, Il

sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 18 ss.

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di spettanza individuale, ma di origine pubblica: il codice penale francese del 1791 ed il successivo del 1795 contemplavano gli attentati alla libertà individuale come reati contro la «chose publique», nel titolo dei reati «contre la Constitution»21.

Solo in Germania, sulla scia del pensiero affermato dagli autori della scienza penalistica tedesca, quali il Tittmann, la libertà personale assurse a bene giuridico penalmente tutelabile in quanto spettante direttamente ed esclusivamente alla persona: così per la prima volta il plagio ed il carcere privato si trovarono ad essere inquadrati, nelle legislazioni tedesche dei primi anni del secolo XIX, quali species del

genus facente capo ai reati contro la libertà personale22.

Come dicevamo, tuttavia, in Italia le incriminazioni che esaurivano il loro contenuto offensivo nella “semplice” lesione al bene giuridico della libertà personale venivano per lo più costruite in funzione strumentale, soltanto qualora servissero come «mezzo alla

lesione d'un altro diritto di spettanza individuale o sociale e costitutiva di reato»23.

Così, il codice per il Regno delle due Sicilie di Ferdinando II del 1819 incriminava la condotta ricattatoria come una sottospecie di furto, qualificata dal sequestro e dalla minaccia di attentare alla persona24.

Il Regolamento dei delitti e delle pene per lo Stato Pontificio del 1823, con una previsione di straordinaria modernità sia in riferimento al trattamento sanzionatorio che per la descrizione del fatto tipico, sanzionava autonomamente la condotta di chi «per estorcere 21 BRUNELLI, Il sequestro di persona con finalità tipica, op. cit., 559.

22 In questi termini, FLORIAN, Delitti contro la libertà, in AA.VV., Trattato di diritto penale, vol. II, pt. II, Milano, 19??, in nota a BRUNELLI, Il sequestro di

persona con finalità tipica, op. cit., 559.

23 FLORIAN, op. cit., 153.

24 Rubricato «Furto con sequestro della persona», all'art. 420, esso risultava doppiamente qualificato dal sequestro e dalla «minaccia di attentare alla

persona», o dalla semplice «richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona».

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denaro, o altra cosa […] fa ricatto, privando di libertà la persona, traducendola in casa propria o altrove» (art. 354).

Come abbiamo prima anticipato, invece, nel codice toscano del 1853 mancava una specifica previsione del fatto di ricatto, essendosi il fenomeno verificato solo sporadicamente nella zona di interesse; si puniva il delitto facendolo rientrare nel sistema sanzionatorio dei furti violenti25 e dell'estorsione, costituita dall'uso dei «medesimi mezzi che

rendono violento il furto», tra cui la privazione di libertà.

Nel codice sardo del 1859 era invece finalmente prevista la sezione degli «attentati alla libertà individuale», tra cui il delitto di sequestro di persona veniva descritto come il fatto di chi «senza ordine

delle autorità competenti, e fuori dei casi di flagrante reato o di clamore pubblico, o di quegli altri casi nei quali la legge autorizza l'arresto dei delinquenti, avrà arrestato, detenuto o sequestrato una persona, per qualsiasi motivo, senza però che abbiasi per oggetto altro speciale reato» (art. 199)26.

Peraltro è interessante segnalare che il medesimo codice prevedesse espressamente la circostanza attenuante della liberazione, se avvenuta entro i primi tre giorni e se «in questo frattempo i

colpevoli non avessero conseguito l'intento che si fossero proposti»

(art. 204)27.

Con questa più che sintetica rassegna abbiamo potuto constatare come la legislazione italiana preunitaria abbia incriminato le condotte limitative della libertà di auto-locomozione soltanto di riflesso, o perché costituenti il mezzo di altro e più grave delitto, o perché in se stesse lesive di interessi diversi, quali la sovranità statale.

Per una più compiuta e precisa incriminazione del reato di 25 All'art. 390, lett. b, si considerava espressamente il caso in cui l'agente «ha

privato, anche momentaneamente, qualche persona della sua libertà fisica».

26 Per una puntuale ricostruzione storica, vedi BRUNELLI, Il sequestro di persona

a scopo di estorsione, op. cit., 16 ss.

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sequestro estorsivo, maggiormente attenta al profilo personalistico proprio del delitto di cui si tratta, si dovrà attendere la presa di coscienza, da parte della dottrina, del fondamentale ruolo assunto dal bene giuridico della libertà personale nel sistema penale, propria soltanto dell'ideologia politica liberale della seconda metà del XIX secolo.

2. Il codice Zanardelli e il delitto di ricatto. La rilevanza del bene

giuridico della libertà personale.

La stesura del primo codice penale liberale ha costituito un vero e proprio banco di prova, per il delitto di ricatto, circa l'incidenza del bene giuridico della libertà personale nella configurazione della fattispecie: per la prima volta, infatti, in virtù delle maturate concezioni politiche ed ideologiche dell'epoca, al legislatore si prospettò l'esigenza di tutelare penalmente tale bene in tutti i suoi risvolti28.

Dopo le prime proclamazioni rivoluzionarie, l'idea di attribuire maggior rilevanza alla libertà dell'individuo si era andata affermando e si iniziava a pensare di poter assegnare alla persona sequestrata la titolarità di un interesse autonomo e distinto da quello facente capo al soggetto passivo dell'estorsione.

Nella Relazione Ministeriale al Progetto del 1887 si affermava l'idea della centralità della tutela penale riferita ai beni attinenti alla libertà individuale, come principale derivato dal riconoscimento che tale libertà non costituisse tanto il frutto di una «creazione politica», rappresentando piuttosto una «prerogativa connaturale dell'uomo»29. 28 BRUNELLI, Il sequestro di persona con finalità tipica, op. cit., 563 ss.

29 Progetto del codice penale, vol. II, Roma, 1988, 43, in BRUNELLI, Il sequestro

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Sussistevano dunque tutte le premesse per avvertire la necessità di un'anticipazione della soglia di punibilità, sulla base di parametri valutativi diversi da quelli che si fondavano sul diritto di proprietà e si scopriva che già sulla strada dell'offesa esisteva un bene attorno alla cui lesione poteva essere esaurientemente appuntata una definitiva risposta sanzionatoria30.

Così, mentre il legislatore del codice Zanardelli si proponeva di disciplinare le differenti e distinte fattispecie di «estorsione propria» all'articolo 410 e di «illegittima privazione della libertà personale» all'articolo 144, la condotta di sequestro qualificata da una finalità tipica, staccandosi dalla matrice estorsiva, iniziava ad assumere una dignità propria.

Il primo passo verso l'autonoma configurazione del delitto di ricatto si deve alla Seconda Commissione parlamentare incaricata della redazione del codice penale dal ministro di Grazia e Giustizia Zanardelli, presieduta da Giuseppe Borsani e chiamata a riesaminare il primo progetto licenziato nel 1868 dalla Commissione Pisanelli.

In questa sede veniva rilevata una sostanziale differenza nei caratteri costitutivi dei due reati di estorsione e di ricatto.

A tal proposito si legge nel verbale della seduta del 31 gennaio 1870 che «il ricatto ha caratteri proprii, sia per la natura del fatto che

lo costituisce, sia per le circostanze che lo accompagnano, sia per i modi adoperati a raggiungere il fine, benché questo possa essere il medesimo che nella estorsione»31.

A sostegno della nascita del nuovo reato il ministro Zanardelli in persona, nella relazione ministeriale del 1887, spiegò che «il ricatto,

a differenza della rapina e della estorsione, si consuma mediante il sequestro, sebbene il colpevole non sia riuscito a conseguire l' intento

30 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 25.

31 V. verbale n. 65 in Il progetto del codice penale pel Regno d'Italia, vol. I, Firenze, 1870, 701, in BRUNELLI, ult. op. cit. 23.

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criminoso» e aggiungeva «il mezzo adoperato viola un diritto più importante (il diritto di libertà) di quello che rimarrebbe violato (il diritto di proprietà) ove si fosse ottenuto il fine»32.

È doveroso ricordare che non tutta la dottrina apprezzò la creazione della nuova fattispecie, la quale fu anzi, in certi casi, aspramente criticata.

Mentre il Carrara33 sostenne che «secondo i principi giuridici,

il furto per ricatto niente altro fosse che una forma, particolarmente odiosa, di furto violento», Il Manzini34 a sua volta definì la speciale previsione «particolarmente oziosa» e bollò la sua autonoma considerazione nel codice penale come «vergognosa».

Un punto importante su cui focalizzare la nostra indagine – dal momento che condizionerà l'intero sviluppo della fattispecie normativa di cui si tratta – sta senz'altro nella considerazione che nonostante il riconoscimento, seppur in fase embrionale, della preminenza da attribuire al bene giuridico della libertà individuale nella fattispecie in esame, in Parlamento non si levò nessuna voce contraria alla collocazione del nuovo delitto nel novero dei reati patrimoniali35.

Così, la condotta di chi sequestra una persona al fine di obbligare altri a consegnare quanto non dovuto quale prezzo per la liberazione del rapito venne per la prima volta tipizzata in qualità di reato autonomo dal codice penale del 1889, per l'appunto nel novero dei delitti contro il patrimonio, all'art. 410.

Il neo delitto di «ricatto» puniva con la reclusione da cinque a quindici anni la condotta di «chiunque sequestra una persona per 32 Vedi Progetto del codice penale, Camera dei deputati, Vol. II, Relazione

ministeriale, Roma, 1887, 390. 33 CARRARA, op. cit., 216.

34 MANZINI, Trattato del furto. Le varie fattispecie di furto nel diritto penale

vigente, vol. II, Torino, 1913, 963, «né da chiunque conosca anche

superficialmente gli elementi causali della criminalità può ritenersi fondata la speranza di combattere con codesto espediente più efficacemente la

manifestazione dell'odioso delitto».

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ottenere, da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, cose o atti che importino qualsiasi effetto giuridico, a favore proprio o di altri da lui indicati, ancorché non consegue l' intento»36.

La fattispecie in questione veniva così distinta dal reato-base di chi «illegittimamente priva alcuno della libertà personale» previsto dall'articolo 144 tra i delitti contro la libertà, ed inoltre indicato con una nuova nomenclatura mutuata, secondo il Manzini37, dal diritto penale vigente nell'Italia meridionale dell'epoca, ove il fenomeno era stato per la prima volta regolamentato.

Si dà atto che quegli anni il ricatto, dapprima circoscritto a contesti locali di tipo isolano, andava assumendo dimensioni sempre più ampie, destando crescente allarme nella collettività.

È proprio al 1894 che risale il primo sequestro di persona di cui si hanno notizie precise e dettagliate, commesso in danno di due imprenditori francesi, per la cui liberazione fu pagata, in seguito ad una lunga trattativa anche con la mediazione del noto brigante Torreconte, la cifra di quindicimila lire38.

L'interesse della dottrina39, sempre nell'ottica di affermare l'opportunità della creazione di un'autonoma fattispecie di reato, si era concentrato soprattutto sulla specificazione e sul confronto del delitto

de quo con altre figure affini: il sequestro di persona per finalità di

lucro, disciplinato all'articolo 146 del c.p. Zanardelli e l'estorsione, di cui all'articolo 407.

È importante notare che, a differenza di quanto faranno i primi commentatori dell'articolo 630 del codice penale Rocco, la dottrina del 36 BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante

violenza in DOLCINI-MARINUCCI, Trattato di diritto penale – parte speciale,

Padova, 2010, 667.

37 Vedi sul punto MANZINI, Del ricatto, in Trattato diritto Penale, Torino, 1984, p. 469.

38 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 8.

39 Per una completa ricostruzione delle opinioni dottrinali più autorevoli dell'epoca, vedi BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 31 ss.

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tempo non si limitò a descrivere la condotta con un semplice rimando all'ipotesi base, ma cercò di descrivere il ricatto come delitto connotato da una condotta ed un'identità sue proprie.

Pertanto, mentre il Puglia40 differenziava il ricatto dal sequestro di cui all'articolo 146 sulla base della durata della privazione di libertà richiesta (supponendo che nel primo caso si pretendesse una privazione di una certa entità, mentre nel secondo potesse anche verificarsene una breve e ridotta) il Tuozzi41 ed il Manzini42 sottolineavano la distinzione terminologica sussistente tra il comportamento di chi «sequestra una

persona» di cui all'art. 410 ed il concetto di semplice «restrizione» di

libertà caratterizzante il reato di cui all'articolo 408, senz'altro inteso in un'accezione meno rigorosa rispetto al primo.

D'altra parte, invece, l'aspetto più rilevante che si riteneva distinguesse le due figure forgiate dal ceppo comune dei furti violenti (ricatto ed estorsione) si riscontrava nella tecnica normativa seguita: nel caso del ricatto l'incriminazione si sarebbe fondata su una condotta di sequestro assistita dal dolo specifico, non occorrendo il conseguimento dell'intento criminoso; ai fini dell'integrazione del reato di estorsione, al contrario, la lesione del patrimonio sarebbe stata necessaria43.

Quanto alla struttura del reato di cui all'articolo 410 del codice Zanardelli, si è posta l'attenzione sull'oggetto della richiesta estorsiva, costituito da «denaro, cose o atti che importino qualsiasi oggetto

giuridico».

Una simile formulazione, riferita secondo il Brunelli ad una realtà prettamente «materiale e corporea»44, risultava capace di 40 PUGLIA, Dei delitti contro la proprietà, in Enciclopedia del diritto penale

italiano, curata da PESSINA, X, Milano, 1908, 270

41 TUOZZI, Corso di diritto penale. Parte speciale 3, vol. II, Napoli, s.d., 360. 42 MANZINI, Trattato del furto, cit, 792.

43 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 34-35. 44 Al contrario, BARSANTI, Ricatto, in Enciclopedia Giuridica Italiana, diretta da

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estromettere dall'ambito di applicazione della fattispecie alcuni casi non immediatamente riconducibili a quella determinata tipologia, tra cui ad esempio i ricatti in cui la pretesa del sequestratore avesse ad oggetto la distruzione di un atto, anziché il suo ottenimento45, il cambiamento di una disposizione testamentaria46 od il compimento di un atto invalido, nullo o comunque privo di effetti giuridici47.

Vedremo meglio in seguito48 come all'articolo 630 del codice penale Rocco il legislatore abbia preferito far riferimento al concetto di «ingiusto profitto», tale da ricomprendere tutti quei vantaggi, quelle utilità, quegli incrementi di natura patrimoniale poc'anzi prospettati, esclusi dall'applicazione dell'art. 410 del previgente codice penale.

È infine da notare che il prezzo della liberazione, in base al disposto dell'art. 410, potesse essere imposto al sequestrato o ad “altri”, locuzione quantomai generica e tale da ricomprendere anche individui ulteriori, rispetto ai familiari della vittima49.

Una simile estensione applicativa fu salutata favorevolmente dalla dottrina, la quale sottolineò l'indifferenza – ai fini dell'individuazione dei destinatari dell'estorsione – di un legame di diretta parentela tra vittima del sequestro e vittima del ricatto, «essendo implicita la violenza morale esercitata su chi, per legami di

affetto o di interessi, si decide a redimere il sequestrato»50.

ult. op. cit., 35, secondo il quale «il legislatore ha in proposito usato le più late espressioni per comprendervi qualsiasi tipo di vantaggio pecuniario e qualsiasi profitto e lucro».

45 PUGLIA, Dei delitti contro la proprietà, op. cit., 272 ss.

46 FIORE, Ricatto, cit., in nota a BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di

estorsione, op. cit., 36, secondo il quale, per poter rientrare nell'ambito di

applicazione dell'art. 410 c.p., la pretesa ricattatoria dovrebbe consistere in un «fatto compiuto al termine del sequestro» o con esso coincidente, «in modo da

non lasciar strascico giuridico di sorta», quale invece produrrebbe il

cambiamento di una disposizione testamentaria.

47 MANZINI, Trattato del furto. Le varie specie di furto nel diritto penale vigente, vol. II, Torino, 1913, 793.

48 Vedi infra Capitolo IV, par. 3.2 (p. 143 ss.).

49 Come invece statuiva, d'altro canto, il previgente codice penale sardo. 50 MANZINI, Trattato, op. cit., 963.

(18)

Si realizzava, in questo senso, una sorta di anticipazione rispetto ai tratti caratterizzanti la figura odierna di sequestro a scopo estorsivo, ricomprendendo nel novero degli individui assoggettabili a ricatto chiunque si trovasse ad avere un rapporto con la vittima tale da poter desumere che, sottoposto alla pressione di minacce per la vita e l'incolumità dell'ostaggio, si sarebbe risolto nel pagamento del riscatto.

Per concludere, ricordiamo che all'articolo 411 il codice penale Zanardelli puniva con la reclusione da sei mesi a cinque anni il comportamento di «chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 64,

senza prima darne avviso all'autorità, porta corrispondenze o messaggi, scritti o verbali, per far conseguire l'intento del delitto preveduto nell'articolo precedente».

La norma in questione, satellite rispetto a quella incriminante il ricatto, trovava la sua matrice storica nel codice penale sardo, il quale prevedeva l'ipotesi dell'estorsione realizzata mediante «segrete

ambasciate o con biglietti sebbene anonimi», integrante una forma di

estorsione aggravata51.

La previsione è stata individuata da un Autore52 come il prototipo della strategia differenziata messa a punto dal legislatore dell'emergenza in quanto, imperniata sulla ratio di evitare il conseguimento dell'evento estorsivo da parte dei sequestratori, avrebbe avuto di mira il risultato del loro isolamento.

51 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 37. 52 FIORE, Ricatto, op. cit., parla dell'intento di «recidere nei suoi nervi la pianta

(19)

3. Il codice Rocco: l' art. 630. Il sequestro estorsivo in funzione di

anticipazione di un' offesa patrimoniale.

L'odierno codice penale italiano, promulgato il 19 ottobre 1930 dal Ministro Guardasigilli Alfredo Rocco, mantenne fin da subito la fattispecie di sequestro di persona a dolo generico già prevista dal codice Zanardelli all'art. 144, collocandola all'articolo 605 c.p., nel Libro II, Titolo XII «Dei delitti contro la persona», Capo III, Sezione II.

A fianco del reato anzidetto, il legislatore del '30 conservava una fattispecie simile a quella del «Ricatto», disciplinando il delitto di «Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione» all'articolo 630 e collocandolo, in linea con la scelta già licenziata dalla Commissione Borsani, nel Libro II, al Titolo XIII «Dei delitti contro il

patrimonio», Capo I.

Nel complesso, il “volto” del reato sembrava rimanere immutato: collocato nei delitti che offendono il patrimonio, assumeva l'aspetto di «un sequestro di persona aggravato dalla finalità

estorsiva, o quello di un'estorsione aggravata dal mezzo per conseguirla, a seconda del momento in cui è “fotografato” l'iter

criminis»53.

Rispetto alla comminatoria penale ricollegata al delitto di ricatto nel codice Zanardelli, tuttavia, si passava ad una differenziata risposta sanzionatoria, scandita nei due commi che si trovavano a comporre il neo-art. 630 c.p.

La fattispecie originaria dell'art. 630 c.p., infatti, configurava un'ipotesi-base al primo comma, la quale puniva con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila 53 BRUNELLI, Il sequestro di persona con finalità tipica, op. cit., 574.

(20)

«chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o

per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione» ed

un'ipotesi aggravata al secondo comma, che aumentava la pena della reclusione da dodici a diciotto anni nel caso di effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto54.

Si è rilevato come in un simile contesto, pur se in maniera ampiamente discutibile, la collocazione dell'art. 630 c.p. tra i delitti contro il patrimonio finisse per risultare, nell'ottica del legislatore fascista, “razionalmente giustificata”.

Pur trattandosi di una fattispecie lesiva innanzi tutto della libertà personale del soggetto sequestrato, la preminenza veniva attribuita all'interesse patrimoniale del soggetto passivo del reato, nei cui confronti era rivolta la richiesta di pagamento del prezzo per la liberazione del primo55.

Tutto questo perché le condizioni ideologico politiche che fecero da sfondo all'emanazione del nuovo codice penale difficilmente avrebbero potuto rappresentare un efficace sostrato a favore dell'inquadramento del sequestro estorsivo nell'ambito delle offese alla persona, che nemmeno sotto il più “propizio clima” del periodo liberale era riuscita pienamente ad affermarsi.

Tali nostre asserzioni sono avvalorate dai lavori preparatori al codice penale Rocco, testimoni di una netta inversione di tendenza rispetto al riconoscimento e all'esaltazione del bene della libertà personale avutasi col codice Zanardelli.

54 BACCAREDDA BOY-LALOMIA, Sequestro di persona a scopo di estorsione, in Trattato di diritto penale – Parte Speciale, diretto da Giorgio Marinucci ed Emilio Dolcini, Vol. VIII, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, Padova, 2010, 667: «La pena è della reclusione da dodici a diciotto anni, se il

colpevole consegue l'intento».

55 Sul punto, vedi BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op.

cit., 49: «Non c'è in tal caso […] un errore nell'inquadramento del reato, come è verosimilmente da ritenere per il codice Zanardelli. Qui il legislatore opera una classificazione pienamente conforme al contenuto offensivo che ha ravvisato nella incriminazione».

(21)

Si legge infatti che «perché un fatto contrario alla libertà

individuale sia da classificarsi tra i delitti contro la persona occorre che l'offesa alla libertà individuale sia conseguenza unica, o almeno principale, del fatto altrui penalmente illecito; se insieme con l' offesa alla libertà individuale, sia violato un diverso bene o interesse giuridico il quale sia considerato prevalente, è chiaro che il delitto deve essere classificato in altra categoria. Così, allorché il sequestro di persona avvenga allo scopo di ottenere denaro come prezzo della liberazione, prevale la lesione contro il patrimonio»56.

Dopo aver concluso nel senso di una collocazione sistematica del delitto de quo razionale rispetto all'ideologia del tempo, purché impropria quanto al bene giuridico tutelato, passiamo ad esaminare il disposto originario del reato in analisi.

Si noterà subito che, a parte qualche mutamento di locuzione, l'articolo 630 c.p. costituisce una fedele riproduzione dell'articolo 410 del codice previgente, avendo il legislatore apportato delle modifiche essenzialmente marginali57.

Rispetto alla disposizione attuale, si trattava di una disciplina scarna, composta da soli tre commi: l'unica aggravante speciale prevista era incentrata sul conseguimento dello scopo oggetto del dolo specifico, mentre esulava dall'economia della fattispecie l'ipotesi che la vittima trovasse la morte a causa del – o in occasione del – sequestro.

Un simile epilogo era dunque destinato a trovare autonoma qualificazione nell'ambito della disciplina dell'omicidio, la cui risposta sanzionatoria si sommava, eventualmente anche in regime di concorso materiale, a quella del sequestro estorsivo.

Il primo cambiamento rispetto al codice Zanardelli ha interessato la rubrica, giacché la moderna dizione «Sequestro di 56 Relazione della Commissione parlamentare, in Lavori preparatori del codice

penale e del codice di procedura penale, vol. VI, BRUNELLI, ult. op. cit. 46.

(22)

persona a scopo di rapina o di estorsione» ha sostituito quella

preesistente di «Ricatto».

Nel merito, un Autore58 ha contestato l'esattezza della dicitura appena prospettata, rilevando come il riferimento alla rapina, oltre che all'estorsione, non trovasse corrispondenze nel testo normativo.

Per quanto attiene al rimando operato dal legislatore nei confronti del reato di rapina, in particolare, va detto che la condotta privativa della libertà del soggetto sequestrato, nel delitto di cui all'art. 630 c.p., risultasse fin da subito orientata non già al fine dell'impossessamento di una o più cose mobili altrui, perpetrato tramite la sottrazione della res al suo proprio detentore – ostaggio, quanto al conseguimento di un profitto ingiusto come prezzo della sua liberazione, con un sensibile distacco rispetto alla fattispecie tipica di cui all'art. 628.

La corrispondenza tra la rubrica e il disposto normativo del delitto di sequestro a scopo estorsivo veniva poi a mancare in relazione alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p., quanto alla natura del conseguimento del fine estorsivo, rilevando nel primo caso come ulteriore evento aggravante il reato, nel secondo quale elemento del fatto tipico59.

Nondimeno, la distinzione dianzi prospettata oggi non appare più utile né attuale, dal momento che è stato ormai abrogato il secondo comma dell'articolo 630 e con esso la previsione della circostanza aggravante disposta per l'ipotesi di realizzazione dell'intento criminoso: si conclude infatti che la fattispecie di sequestro di persona perpetrato al solo fine di sottrarre alla stessa o ad altri denaro o diverso bene mobile configuri il delitto di rapina aggravata, eventualmente in concorso con la fattispecie di cui all'art. 605 c.p60.

58 DALIA, I Sequestri di persona a scopo di estorsione, terrorismo od eversione, Milano, 1982, 14.

59 Sul punto, vedi ancora DALIA, op. cit., 14 ss.

(23)

Quanto agli ulteriori mutamenti apportati al testo normativo previgente dal codice penale del '30, si segnala che le parole «per

ottenere» sono state sostituite con le altre «allo scopo di conseguire» e

che sono state soppresse le locuzioni «da altri» e «da lui indicati» contenute nella formula dell'articolo 410 per «non necessarità»61.

Se tali modifiche non appaiono troppo consistenti, più importante è senz'altro quella che ha dato luogo all'«unificazione di

tutti gli obbiettivi, attraverso i quali l'autore deve trarre l'illegittimo lucro, con le parole ingiusto profitto, usate in tutte le disposizioni regolanti i delitti contro il patrimonio, per significare l'illecito sperato o conseguito col reato»62; una scelta di tal fatta comporta invero un sensibile ampliamento dell'ambito applicativo della fattispecie, come abbiamo dianzi considerato ponendo la formula odierna a paragone con quella invece assunta dal codice penale Zanardelli.

La vera novità del disposto di cui all'articolo 630 rispetto al testo precedente consisterebbe, tuttavia, nella previsione della circostanza aggravante del conseguito intento, in cui qualcuno63 ha voluto intravedere una sorta di giustificazione dell'inserimento sistematico nei delitti contro il patrimonio di una norma, quale quella in esame, palesemente posta a tutela di un bene tutto personalistico, quale la libertà individuale del soggetto sequestrato, che invero troverebbe la sua naturale e più appropriata collocazione nel Titolo XII, «Dei delitti contro la persona», parallelamente al sequestro di persona a dolo generico.

Il Brunelli ha avuto modo di osservare come l'«aver dichiarato

non indifferente l'avvenuto risultato patrimoniale del ricatto significa aver concepito questa figura esclusivamente in funzione di anticipazione di una offesa patrimoniale, cioè aver tenuto presente, tra

scopo di estorsione ed altre ipotesi delittuose, infra Capitolo IV, par. 6. 61 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 48. 62 In Lavori preparatori, op. cit. vol. III pt. IV, 292.

(24)

le ipotesi di estorsione, quella che si realizza – in itinere o a intento conseguito – per il tramite di una condotta privativa di libertà»64.

Si anticipa tuttavia che sul contenuto offensivo del delitto e sull'opportunità di una sua ricollocazione sistematica all'interno della struttura codicistica si tornerà più esaurientemente in seguito65.

È chiaro dunque che la connessione di un simile aggravamento di pena alla realizzazione dell'intentio criminis sia apparsa come la conferma di un ritorno al passato, nella concezione del ricatto quale “forma” dell'estorsione66.

Peraltro, il considerevole aumento di pena previsto dall'aggravante de qua non sarebbe venuto a svolgere, secondo la dottrina, una mera funzione di adeguamento della sanzione al fatto tipico, che per via della realizzazione del profitto avrebbe assunto un diverso e ben maggiore disvalore, ma sarebbe peraltro stata indice di una scelta di politica legislativa improntata alla creazione di un ulteriore deterrente rispetto al raggiungimento dello scopo, in vista dell'elevato inasprimento sanzionatorio ricollegato al conseguimento dell'intento estorsivo67.

Per quanto attiene alla struttura del reato, la dottrina del tempo si limitava a descrivere la fattispecie quale una «combinazione di

elementi già noti»68: da una parte l'elemento oggettivo, coincidente con la sfera materiale tipica del sequestro di persona di cui all'articolo 605 c.p., dall'altra il coefficiente psicologico integrante il dolo specifico, costituito dall'intenzione di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione e riconducibile all'evento tipico del reato di estorsione, previsto all'articolo 629 c.p.

64 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 49. 65 Vedi infra Capitolo III, p. 116 ss.

66 In Lavori preparatori, cit., Vol. III., pt.IV, 293.

67 GIUNTA, Il sequestro di persona nelle recenti innovazioni legislative, op. cit., I, 232.

68 ANGELOTTI, Delitti contro il patrimonio, in Trattato di diritto penale, coordinato da E. Florian, Milano, 1936, 308.

(25)

In questi termini il sequestro estorsivo assumeva fin dalle origini la natura di reato complesso69, dal momento che vi si facevano confluire, quali elementi integranti la fattispecie, fatti costitutivi per sé stessi reato ai sensi dell'articolo 84 c.p.

Le differenze tra il delitto di cui all'articolo 630 c.p. e i due reati componenti si rinvenivano nel momento consumativo anticipato, quanto all'estorsione e nell'aggiunta dell'intenzione specifica, quanto alla fattispecie di sequestro a dolo generico.

Veniva dai più prospettata, pertanto, un'analisi strutturale assai povera: a nessuno venne in mente di verificare se la somma di elementi già propri delle fattispecie anzidette fosse capace di offrire «nient'altro

che un risultato noto, o non generasse invece qualcosa di diverso»70. La dottrina propendeva inoltre per la qualificazione del reato in esame in termini plurioffensivi: «oggetto specifico della tutela penale

è l'interesse pubblico concernente l'inviolabilità del patrimonio, associato all'interesse riguardante la libertà individuale, e più precisamente la libertà personale»71.

Quando poi si trattava di indicare il bene prevalente, non vi erano dubbi che la classificazione dell'art. 630 c.p. nei reati contro il patrimonio riflettesse ragioni di politica criminale tese all'esaltazione del momento pubblicistico patrimoniale, rispetto a quello individuale, proteso alla tutela della persona sequestrata72.

69 Vedi per tutti DOLCINI-MARINUCCI, Sequestro di persona a scopo di

estorsione, in Codice penale commentato, Milano, 2011. In senso contrario,

CODAGNONE, Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, EF, 1961, 798, il quale afferma come nella sua forma semplice il delitto in esame non risponda agli schemi del delitto complesso, dal momento che ciò che renderebbe complesso il reato sarebbe la somma dei due fatti previsti come reati e non già un fine specifico. L'Autore anticipa argomenti in seguito sviluppati dalla dottrina, di cui si renderà conto nel Cap. IV, par. 2.1

70 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, pt. Speciale, , vol. I, Milano, 1954, 282. 71 MANZINI, op. cit., 368. Analogamente FIANDACA-MUSCO, Diritto penale,

parte speciale,Vol. II, Tomo II, I delitti contro il patrimonio, Bologna, 2007 e

MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, Vol. II, Dei delitti contro il

patrimonio, Padova, 2012, 192.

(26)

Per fornire un inquadramento il più possibile esaustivo dell'istituto che ci interessa, così come disciplinato nella versione originaria del codice penale del 1930, diamo conto del fatto che non sia stata riprodotta nell'assetto sistematico del tempo l'incriminazione dei portatori di messaggi propria del codice Zanardelli, nonostante si sia svolto in occasione dei lavori preparatori un serrato dibattito circa la sua reintroduzione73.

La Commissione ministeriale finì per espungere una simile previsione dal progetto preliminare per due ordini di motivi: anzitutto si era ritenuta inadeguata la scelta di concedere l'impunità a chi avesse dato avviso alle Autorità di aver portato corrispondenza o messaggi ai sequestratori per far loro conseguire l'intento estorsivo.

Alla luce della più precisa sistemazione data dal Progetto all'istituto del concorso di persone nel reato, infatti, si riteneva che i portatori di messaggi sarebbero stati più correttamente inquadrati in veste di veri e propri concorrenti nel reato permanente di sequestro estorsivo, che non come responsabili di un differente ed autonomo reato74.

Inoltre, si affermava che non ci fosse bisogno di una disposizione comminante una pena più mite per i portatori di messaggi, dal momento che non sarebbero mancati nel codice istituti di parte generale capaci di disporre un trattamento penale meno rigoroso nei confronti di portatori di messaggi che non agissero per utile proprio, ma nell'interesse della vittima o «per quello stato di intimidazione, in

cui soggiaciono nelle campagne le persone, che sono obbligate a frequentare località ove vivono temibili facinorosi»75.

Il disposto di cui all'art. 630, così come appena descritto, è stato modificato da plurimi interventi normativi che hanno inciso sul 73 BRUNELLI, op. cit., 50.

74 Relazione al progetto definitivo, in Lavori preparatori, op. cit., vol. V, pt. II, 452. 75 Relazione al progetto definitivo, in Lavori preparatori, op. cit., vol. V, pt. II, 452.

(27)

primitivo testo del Codice Rocco, in conseguenza dell'avvenuto mutamento del fenomeno criminoso.

Tali trasformazioni hanno portato alla costruzione di una fattispecie complessa e caratterizzata da una risposta sanzionatoria severa, cui fa da contraltare la previsione di alcune circostanze attenuanti finalizzate a “premiare” i sequestratori in determinate circostanze, incentivando la liberazione dell’ostaggio.

A tal proposito, nei capitoli seguenti si darà atto di come la Corte Costituzionale sia stata più volte chiamata ad intervenire per “rimediare” ad un invocato deficit di razionalità, creato da un sistema “stratificatosi” progressivamente, disomogeneo rispetto alla risposta sanzionatoria accordata a fenomeni sostanzialmente analoghi collocati in altri Titoli del Codice penale o situati extra codicem76.

4. Profili comparatistici.

La piaga dei sequestri di persona a scopo di estorsione non ha interessato solo il nostro Paese, ma anche molti altri Stati europei ed extraeuropei, in particolar modo nel periodo ricompreso tra gli anni '70 e '90 del secolo scorso.

I rapporti sulla criminalità redatti nei singoli Paesi interessati hanno potuto rilevare, invero, un aumento di frequenza del richiamato fenomeno delittuoso nei Paesi che già conoscevano questo tipo di reato e la comparsa del medesimo in altri Stati che ne erano fino a quel momento rimasti incolumi77.

Nell'ultimo trentennio del XX secolo è noto come il reato abbia 76 RIVERDITI, L’art. 630 c.p. nella giurisprudenza della corte costituzionale:

una ricostruzione,in Studium Iuris, I/2013, pp. 32 e ss.

77 Per maggiori informazioni e dati statistici, vedi LUBERTO-MANGANELLI, I

(28)

assunto un carattere di diffusività allarmante e mai conosciuto prima; a riprova di quanto appena detto, valga l'esigenza di una strategia unitaria atta a fronteggiare gli episodi criminosi in questione avvertita dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che il 24 settembre 1982, con raccomandazione R(82) 14, ha trasmesso agli Stati membri delle indicazioni generali circa la necessità di sviluppare direttrici comuni di politica criminale nella materia che si va trattando78.

Già in questa sede si proponeva l'opportunità di creare una legislazione comune, capace innanzi tutto di assicurare il coordinamento tra le autorità di polizia e giudiziarie preposte alla repressione del delitto de quo, garantendo un'informazione rapida ed efficace tra le magistrature competenti nel delicato settore dei sequestri estorsivi79.

Il Consiglio esprimeva inoltre la necessità di predisporre un'apposita normativa che tenesse conto del ravvedimento dell'autore di un sequestro estorsivo, in considerazione dei vantaggi che un «ponte

d'oro» tra il medesimo e le autorità competenti avrebbe potuto

determinare in termini di liberazione dell'ostaggio, interruzione della permanenza del delitto e cessazione dello stato antigiuridico.

Infine, la raccomandazione invitava gli Stati membri alla regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra autorità penali e mass

media, in maniera tale che il diritto di informazione non venisse a

costituire un limite ed un pregiudizio per lo sviluppo delle indagini (peraltro coperte da segreto istruttorio) in un frangente così delicato, preponendo al medesimo gli interessi della vittima, specialmente nel corso delle trattative per il rilascio.

Passiamo adesso ad analizzare la normativa vigente in alcuni paesi stranieri in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di 78 Per il testo integrale della raccomandazione, vedi GIUNTA, Il «sequestro di

persona con richiesta di riscatto» in una recente raccomandazione del Consiglio d'Europa, RDPP, I, 1984, 292.

(29)

estorsione, con la doverosa premessa che la diversità dei sistemi giuridici presi in considerazione rende talora difficilmente comparabile la regolamentazione giuridica di volta in volta adottata, sovente in conseguenza di esigenze totalmente differenti.

4.1 Il sequestro estorsivo nelle legislazioni extraeuropee. La prima regolamentazione straniera dell'istituto de quo che ci proponiamo di toccare è quella posta in essere negli Stati Uniti d'America, i quali hanno conosciuto prima di altri Paesi europei il fenomeno dei sequestri estorsivi, tanto che è possibile affermare che la fattispecie incriminatrice corrispondente a quella disciplinata dal nostro articolo 630 c.p. abbia solide tradizioni80.

Vi è da dire che il fenomeno che più ha scosso il Paese, dando altresì vita al cosiddetto reato di «kidnapping» (letteralmente “rapimento di bambini”) fa riferimento alla condotta di sottrazione di minori, spesso verificatosi dopo la separazione o il divorzio dei genitori, a causa dell'intenzione di uno di questi di tenere il bambino contro la volontà dell'altro ed il pronunciamento del tribunale81.

Per quanto attiene alla regolamentazione del reato in esame, si ritiene che esso rientri nella giurisdizione federale, se consumato nel territorio di più Stati o avente riflessi internazionali, mentre appartenga alla giurisdizione di un singolo Stato federato qualora abbia avuto luogo esclusivamente all'interno del medesimo, venendo ad essere così sanzionato dalla legge penale vigente al suo interno82.

A livello federale, il kidnapping è disciplinato al capitolo 56, paragrafi 1.201-1.204 deH't/.S. Code, il quale punisce la condotta di 80 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 84.

81 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 85.

82 COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI,

Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione, Doc. XXIII n. 14,

Roma, 1998, 103, in

(30)

«chiunque illegalmente prenda, imprigioni, adeschi o attiri con

inganno, rapisca o porti via e trattenga una persona fino al pagamento del riscatto o ricompensa» con pene molto elevate: nel

caso in cui dal fatto derivi la morte della vittima, la disposizione consente di applicare la sanzione dell'ergastolo, se non anche la pena di morte.

Il tentativo è punito con la reclusione non superiore, nel massimo, a venti anni83.

Nonostante un simile rigore sanzionatorio, il fenomeno non può ritenersi debellato, tant'è che nel 2009 il Los Angeles Times ha rivelato come ogni anno continuino a verificarsi centinaia di episodi di sequestro, per lo più riconducibili alla malavita messicana dedita al traffico di droga, la quale spesso e volentieri utilizza esseri umani quali strumenti per saldare debiti non pagati84.

Anche in Canada la repressione del ricatto si caratterizza per l'assoluta severità dell'apparato sanzionatorio determinata, così come nel nostro Paese, dall'elevata frequenza di simili episodi delittuosi che hanno tormentato la Nazione a cavallo tra gli anni '70 e '80 del secolo scorso85.

L'articolo 279 del Criminal Code canadese contempla ed accomuna vari tipi di sequestro, tra cui quello estorsivo; nel caso di specie il legislatore ha incriminato la condotta di chi tiene prigioniera una persona per ottenere un riscatto, ricollegandovi una pena notevolmente consistente che può giungere, nei casi più gravi, fino alla reclusione a vita del sequestratore86.

83 LUBERTO-MANGANELLI, op.cit., 84.

84 http://www.latimes.com/news/nationworld/world/latinamerica/la-na-drug-kidnappings12-2009feb12,0,544773.story.

85 Per maggiori dati, vedi LUBERTO-MANGANELLI, I sequestri, op. cit., 84. 86 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-144.html#h-84: viene

incriminata la condotta di «Every person commits an offence who kidnaps a

person with intent to hold the person for ransom or to service against the person’s will».

(31)

Il fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione ha avuto una notevole diffusione anche in Sud America, determinato dalle particolari condizioni socio-economiche e dalle tensioni di tipo politico che hanno attraversato il Continente negli anni “dell'emergenza”.

Bisogna sottolineare che in questo frangente la finalità estorsiva è stata spesso confusa con quella politico-eversiva87: in entrambi i casi viene infatti richiesto un riscatto, divergendo i due tipi di intento solamente per la destinazione del profitto sperato.

Il Paese che negli anni in questione è stato maggiormente colpito dal flagello dei sequestri appare senza dubbio la Colombia, in cui si sono verificati, nel periodo che va dal 1969 al 1982, ben 614 sequestri, le cui cadenze annuali – mediamente di 43/44 episodi – sono risultate irregolarmente distribuite nel tempo88.

Il codice penale colombiano regolamenta il delitto che ci interessa in maniera specifica nel Titolo che contiene i «Delitos contra

la libertad individual y otras garantias» all'articolo 169, recentemente

modificato dalla legge 1200 del 2008.

È punita la condotta di chi «afferra, rimuove, trattiene o

nasconde una persona, al fine di ottenere, per la sua libertà, un qualsiasi vantaggio, un profitto» o compie le medesime attività «con fines publicitarios o de carácter político»89.

La pena comminata per le condotte appena descritte è quella della reclusione da sei a quindici anni, suscettibile di essere aumentata in presenza di circostanze aggravanti, quali quelle inerenti alle particolari qualità del soggetto passivo del reato, alla durata della 87 LUBERTO-MANGANELLI, I sequestri di persona a scopo di estorsione, op.

cit., 85 ss.

88 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 85.

89 «El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de

exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

(32)

privazione della libertà, alle violenze eventualmente subite dal sequestrato, ai rapporti di parentela tra il sequestratore e l'ostaggio, alle pressioni effettuate dall'agente con minacce aventi ad oggetto la morte o lesioni.

Come si può notare, i limiti edittali previsti appaiono assai misurati rispetto a quelli contemplati nel nostro sistema, mentre si prevede, con una ratio analoga a quella disincentivante la protrazione della condotta criminosa propria della legislazione dell'emergenza italiana, l'attenuante premiale per il caso in cui l'ostaggio venga liberato senza condizioni ed entro cinque giorni dal sequestro90.

4.2 La reazione europea al fenomeno delittuoso.

Venendo ora all'Europa, è ben risaputo come la Spagna sia stata senza dubbio uno dei Paesi più colpiti dai sequestri di persona a scopo estorsivo, in maggior misura negli anni '70 ed '80 del secolo trascorso: a testimonianza della vertiginosa impennata del fenomeno delittuoso, basti pensare ai 3 episodi verificatisi nel 1980, cui fanno riscontro i 72 casi del 1981 e i 67 del 198291.

Per questo motivo, come in Italia, la disciplina del reato che stiamo analizzando è nata da una vera e propria legislazione “dell'emergenza”, la quale ha dato vita ad un delitto per molti aspetti corrispondente, quanto alla struttura normativa, alla fattispecie disciplinata dall'articolo 630 del c.p. Rocco.

Invero, mentre le legislazioni penali di alcuni Stati hanno ritenuto opportuno non attribuire all'intenzione estorsiva la natura di elemento costitutivo della fattispecie incriminante il ricatto, spesso conferendo al dolo specifico valore di circostanza aggravante la pena, il legislatore spagnolo ha tipizzato un vero e proprio «secuestro de una

persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad»

90 LUBERTO MANGANELLI, op. cit., 85. 91 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 79 ss.

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all'articolo 164 del Codigo penal92.

La pena inflitta agli autori del reato de quo è quella della reclusione da sei a dieci anni, che dovrà essere aumentata dal giudice nel caso in cui il sequestro si sia in concreto protratto per più di quindici giorni ed al contrario diminuita qualora il rapimento abbia invece avuto una durata inferiore a tre giorni e l'avvenuta liberazione non sia stata determinata dal conseguimento del riscatto93.

Anche in Spagna, come in Italia, si è pensato di predisporre un trattamento “speciale” per i sequestratori che accettino di collaborare con la giustizia: all'articolo 163, quarto comma del c.p. spagnolo viene così stabilito che «aprehendiere a una persona para presentarla

inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de 3 a 6 meses»; si desume anche in questo caso la predisposizione di

una sorta di “strategia differenziata” molto simile a quella adottata dal nostro legislatore con gli interventi modificativi dell'articolo 630 c.p. susseguitisi nel 1974, 1978, 1980 e 1991.

Al contrario, la Francia ha vissuto il fenomeno di cui si tratta con una rilevanza relativamente scarsa rispetto ai Paesi sinora esaminati94: è per questo motivo che il code pénal francese, anziché prevedere un'apposita disposizione incriminatrice la condotta di ricatto, si è proposto di disciplinare l'intento estorsivo quale circostanza aggravante specifica della sanzione sancita per il sequestro di persona a dolo generico, di cui all'articolo 224 del codice medesimo.

L'«enlèvement», ossia il fatto tipico di chiunque arresti, detenga o sequestri una persona, senza l'ordine dell'autorità e fuori dei casi previsti dalla legge, è punito con la pena di vent'anni di reclusione95. 92 LUBERTO-MANGANELLI, op. cit., 80.

93 http://www.ub.edu/dpenal/CP_vigente_2013_01_17.

94 COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI,

op. cit., 99.

95 http://www.lexinter.net/Legislation2/enlevement_et_sequestration.htm: «Le fait,

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Qualora l'ostaggio venga volontariamente liberato entro sette giorni dalla data dell'avvenuto sequestro, la pena prevista per la fattispecie-base risulta sensibilmente diminuita; l'ipotesi viene considerata un fatto “di lieve entità”, realizzando un'offesa al bene giuridico tutelato sensibilmente inferiore rispetto al normale atteggiarsi del fatto tipico e pertanto meritevole di una pena più mite.

Il legislatore contempla poi, ai commi successivi, una serie di circostanze attenuanti ed aggravanti la condotta di sequestro, tra le quali annovera anche la finalità estorsiva, in grado di per sé sola di aumentare la pena prevista fino a trent'anni di reclusione96.

Anche a questa fattispecie aggravata si applica la circostanza attenuante della liberazione volontaria dell'ostaggio entro sette giorni, per la quale si prevede la pena di dieci anni di reclusione.

È giusto da segnalare che il codice penale francese specifica espressamente l'esclusione dei colpevoli di un sequestro di persona dal godimento di particolari benefici penitenziari (sospensione di pena, permessi, semilibertà ecc.) per un periodo stabilito, di norma pari alla metà della pena da scontare97.

Si è deciso dunque di predisporre un trattamento carcerario più gravoso per gli organizzatori di un sequestro estorsivo rispetto all'agente che abbia commesso un differente reato, ancorché capace di una pari portata offensiva, a riprova della volontà di punire aspramente un delitto percepito come carico di un forte disvalore oggettivo ed in

d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article224-2».

96 In http://www.legifrance.gouv.fr, all'art. 224 si contempla dunque il caso in cui «il

reato costituisca il mezzo [...] per ottenere l'esecuzione di un ordine o di una condizione, in particolare il pagamento di un riscatto».

97 COMMISSIONE PARLAMENTARE D' INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI,

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grado di destare un allarme sociale sempre più diffuso ed importante. In Germania, a sua volta, il fenomeno non si è concentrato in particolari aree, ma si è diffuso uniformemente su tutto il territorio nazionale, con una frequenza perfino maggiore, in certi periodi, rispetto all'Italia98.

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è stato introdotto con la 12ª Str.ÄG del dicembre 1971, prima che il fenomeno si manifestasse con l'intensità che vedremo caratterizzare gli anni “dell'emergenza”, tant'è che il primo episodio ricattatorio si segnala sia avvenuto il 15 aprile del 1958 a Stuttgart99.

La fattispecie risulta tutt'oggi disciplinata come un'autonoma figura delittuosa, rubricata «erpresserischer Menschenrau»100, la quale sostituisce la previgente e più limitata – sotto il profilo soggettivo -disposizione dell'«erpresserische Kindesentführung», il rapimento di bambini con scopo di estorsione.

Il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni, sensibilmente inferiore rispetto a quella irrogata per il medesimo delitto nel nostro Paese e nelle legislazioni finora menzionate.

Si prevede tuttavia che, qualora l'agente cagioni, attraverso il fatto, la morte della vittima, si debba applicare la più grave pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a dieci anni, disponendo un importante aumento sanzionatorio in conseguenza della mutata gravità del fatto.

Una specifica circostanza attenuante consente inoltre al giudice di ridurre la pena nei confronti dell'agente che, rinunciando al risultato 98 Ulteriori e più precise statistiche sono riportate in LUBERTO-MANGANELLI,

op. cit., 76 e ss.

99 BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di estorsione, op. cit., 90. 100http://dejure.org/gesetze/StGB/239a.html, «Wer einen Menschen entführt oder

sich eines Menschen bemächtigt, um die Sorge des Opfers um sein Wohl oder die Sorge eines Dritten um das Wohl des Opfers zu einer Erpressung (§253)

auszunutzen, oder wer die von ihm durch eine solche Handlung geschaffene Lage eines Menschen zu einer solchen Erpressung ausnutzt, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren bestraft».

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