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L'analisi appena compiuta circa il momento consumativo del 480 BONFIGLIOLI, op. cit., 284.

481 DALIA, op. cit., 204 ss.

482 Cass. pen., sez. X, 9 gennaio 1980, in RP, 1980, 399.

483 Cass. pen., sez. II, 3 giugno 2009, in GD, 2009, 35, 59, in cui la privazione della libertà del sequestrato era avvenuta per pochi minuti; parimenti, Cass. pen., sez. , 30 dicembre 2012, in RP, 2004, 144, in cui la vittima era stata legata per pochi minuti.

484 Cass. pen., sez. II, 19 settembre 1989, in CP, 1991, I, 87. 485 BONFIGLIOLI, Sequestro, op. cit., 285.

reato di sequestro a scopo estorsivo ci consente di formulare alcune osservazioni sulla configurabilità (o meno) della fattispecie tentata nel delitto oggetto della nostra tesi, dal momento che sul punto si sono avanzati diversi pareri e punti di vista.

Buona parte della dottrina si è limitata a sostenere che la figura disciplinata all'art. 56 c.p. ricorresse, segnatamente per il delitto di sequestro a scopo di estorsione, tutte le volte in cui non si fosse verificata un'apprezzabile privazione di libertà personale487.

Ci accorgiamo ben presto di quanto un'affermazione di tal fatta, in assenza di ulteriori specificazioni, risulti quantomai vaga e poco precisa, dal momento in cui abbiamo ricevuto la conferma – nel paragrafo precedente – della eterogeneità di interpretazioni ed accezioni che hanno nel tempo contraddistinto l'elemento materiale del reato di cui all'art. 630 c.p., in particolar modo quanto al grado ed alla durata della protrazione della condotta privativa della libertà.

Per questa ragione, un Autore ha ritenuto necessario un approfondimento della questione, quantomeno sul piano della componente psicologica, richiedendo, ai fini di un riscontro dell'idoneità degli atti compiuti alla realizzazione del delitto di sequestro estorsivo, «l'enucleazione dell'intenzionalità dell'agente»488.

Infatti, egli ha sostenuto, «solo attraverso la disamina delle

modalità della condotta è possibile verificare se il fatto tipico si sia manifestato nella sua interezza o sia rimasto allo stadio del tentativo, purché l'esame tenda ad individuare, anche mediante l'enucleazione dell'intenzionalità dell'agente, l'idoneità dell'azione»489.

La giurisprudenza ha riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nei casi in cui non fosse iniziata una condotta di privazione della libertà dell'ostaggio, ma fossero stati posti 487 Tra tutti, RONCO, op. cit., 138 e BRUNELLI, Il sequestro di persona a scopo di

estorsione, op. cit., 218.

488 DALIA, op. cit., 205. 489 DALIA, op. cit., 205.

in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'art. 630 c.p., come nel caso di chi fosse stato sorpreso nell'androne di un palazzo in attesa della vittima in possesso dei mezzi necessari per portare a compimento il ricatto, quali una pistola, una torcia elettrica, un sonnifero, del filo elettrico, cerotti, forbici e guanti490.

Tuttavia, più di recente la Cassazione ha cercato di distinguere i comportamenti più equivoci, quali il «mero appostamento solo

finalizzato allo studio della situazione logistica e dei movimenti delle vittime, che non possa in alcun modo trasformarsi in delitto consumato», che integrerebbe a suo avviso un'attività prettamente

preparatoria priva dei requisiti dell'idoneità e dell'univocità, da quelli tipici di «appostamento – con armi e con altro materiale utilizzabile

allo scopo […] volto all'esecuzione del delitto, che non si consuma solo per l'intervento di una circostanza estranea alla volontà della gente», ben costituenti gli estremi di un tentativo punibile491.

Diamo atto che una parte della dottrina ha perfino escluso che potesse configurarsi la fattispecie tentata del delitto di sequestro estorsivo, sull'assunto che gli atti preparatori del reato disciplinato all'art. 630 c.p. risultino allo stesso tempo idonei alla configurazione di un tentativo di sequestro di persona semplice, ai sensi dell'art. 605 c.p., differenziandosi solo per l'elemento psicologico consistente nell'obbiettivo di perseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione492.

Data invero la difficoltà di poter dimostrare, in sede probatoria, un coefficiente di per sé interno alla psiche del reo ed indispensabile per l'integrazione della fattispecie in esame, sarebbe quindi parso più corretto a questi Autori, per lo meno nei casi equivoci, ritenere 490 Cass. pen., sez. II, 26 novembre 1982, Zubin, in RP, 1983, 1021.

491 Cass. pen., sez. II, 31 luglio 2001, Boi, GD, 2001, 36, 68.

492 DOLCINI-MARINUCCI, Manuale di diritto penale. Parte generale, Milano, 2009, 380.

eventualmente sussistente l'ipotesi di tentativo della fattispecie di cui all'art. 605 c.p. e non del sequestro a scopo estorsivo.

Per completezza, ricordiamo di aver già fatto493 riferimento alla causa di esclusione della punibilità prevista per coniugi, congiunti ed ascendenti al primo comma dell'art. 649 c.p. e della sua inapplicabilità ai delitti di cui agli articoli 628, 629 e 630 c.p.

In questa sede occorre focalizzare l'attenzione sull'indirizzo pressoché unanime della giurisprudenza e della dottrina volto ad escluderne l'applicazione alle ipotesi tentate, sulla base del presupposto per cui il reato tentato costituirebbe un reato autonomo rispetto alla fattispecie consumata494, dal momento che se il legislatore avesse voluto estendere la rilevanza dell'art. 649 c.p. anche al tentativo di rapina, sequestro ed estorsione, avrebbe dovuto espressamente riferirvisi nell'enucleazione del testo normativo.

Ciononostante, un Autore495 non ha mancato di sottolineare come, al fine dell'applicabilità dell'art. 649 c.p., occorra che sia soddisfatta anche l'ulteriore condizione, prevista dalla seconda parte dell'ultimo comma, che il delitto non sia stato commesso con violenza alle persone.

In questo senso, è chiaro che il reato di cui all'art. 630 c.p. si atteggi in maniera diversa rispetto a quelli disciplinati agli articoli 628 e 629: «riguardo al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione

non può, comunque, essere mai esclusa la punibilità, nemmeno per le fattispecie tentate, essendo, in ogni manifestazione di questa fattispecie, imprescindibile l'elemento della violenza. La privazione della libertà personale e della libertà di locomozione integra, sempre,

493 Vedi infra Cap. IV, par.1.

494 Vedi, per tutte, Cass. pen., sez. II, 18 maggio 1990, Belgiorno, in CP, 1992, 2072. 495 CAVALLO, Sull'applicazione ella causa di non punibilità prevista all'art. 649

c.p. al tentativo di rapina, estorsione e sequestro di persona (nota a Cass., Sez., II, 8 maggio 2001, Lo Sito), in CP, 2003, 2671 ss.

gli estremi di una violenza sulla persona»496.

Abbandonando il tema dell'applicabilità al reato di sequestro estorsivo dell'istituto di cui all'art. 649 c.p., sempre riguardo alla riconosciuta permanenza del delitto in esame, la dottrina si è posta il problema della possibile configurabilità della figura della desistenza volontaria, disciplinata all'art. 56, comma 3.

C'è chi ritiene che la medesima possa concretizzarsi fino al momento in cui avvenga il consolidamento della privazione di libertà del rapito497, termine in cui si individuerebbe l'avvenuta consumazione del sequestro estorsivo; al contrario e più criticamente, altra dottrina puntualizza come l'eventuale liberazione del soggetto passivo farebbe ben cessare la permanenza del reato, pur non essendo in grado di incidere sul reato ormai consumato498.

Si ritiene in maniera pressoché unanime che sia invece sempre impossibile l'applicazione dell'istituto del recesso attivo, di cui all'art. 56, comma 4, dal momento che il reato si dovrebbe ritenere già perfezionato con la realizzazione della condotta privativa della libertà personale499: l'eventuale abbandono del progetto criminoso da parte di uno o più esecutori, una volta privata la vittima della sua libertà, non produrrebbe alcuna rilevanza giuridica, se non quella inerente alla commisurazione della pena ed al momento della piena consumazione del reato, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, ai sensi dell'art. 158 c.p.500.

496 CAVALLO, op. cit., 2677. 497 BONFIGLIOLI, op. cit., 286.

498 BRICOLA-ZAGREBELSKY, Il sequestro di persona, op. cit., 1245. 499 RONCO, op. cit., 138; BACCAREDDA BOY-LALOMIA, op. cit., 750. 500 «Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della

consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza».

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