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Quanto alle concrete modalità di richiamo, talora la Corte di giustizia dell’Unione europea utilizza la formula «come interpretato dalla Corte europea dei diritt

dell’uomo»

134

; altre volte si avvale dell’espressione «secondo la Corte europea»

135

o «in

the Strasbourg Court if its case-law were ignored by the ECJ and the national legal practice in the EC Member States followed the Luxembourg Court. Conversely, the ECJ runs the risk of being criticized if it gives a restrictive interpretation of the ECHR, especially if the complaint is directed against a Community institution; and if it gives a more extensive ruling in response to a request for a preliminary ruling, it will force the national courts to apply a higher standard than that to which they are bound on the basis of their direct obligations under the ECHR».

132

E. CANNIZZARO, L’incidenza della giurisprudenza della Corte europea sul contenuto della tutela dei

diritti umani nell’Unione europea, in M. FRAGOLA (a cura di), La cooperazione fra corti, cit., pp. 39-49, in part. p. 40.

133

Ibidem, p. 41. L’A. cita, come esempio, la sentenza del 17 febbraio 2009 (G.S.), causa C-465/07, Meki

Elgafaji e Noor Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, in Raccolta, 2009, p. I-921, ECLI:EU:C:2009:94, in

cui, dopo aver riconosciuto la conformità ai diritti fondamentali della Direttiva 2004/83/CE relativa alle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria a favore dei richiedenti asilo, la Corte di giustizia riconosce che essa rispetta anche «lo standard di tutela dei diritti dell’uomo indicato nella giurisprudenza della Corte europea».

134

Cfr., ad esempio, Corte di giustizia, procedimento penale a carico di Maria Pupino, causa C-105/03, del 16 giugno 2005, in Raccolta, 2005, p. I- 5285, ECLI:EU:C:2005:386. La sig.ra Pupino, insegnante di scuola materna, era stata indagata per aver inflitto lesioni ad alunni di età inferiore a cinque anni all’epoca dei fatti. La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione degli artt. 2, 3 e 8 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Al par. 59 della sentenza, la Corte di giustizia ha affermato che la decisione quadro «(…) deve dunque essere interpretata in maniera tale che siano rispettati i diritti fondamentali, tra i quali occorre in particolare rilevare il diritto ad un processo equo, quale sancito all’art. 6 della Convenzione e interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo». Ancora, al par. 60, la Corte di Lussemburgo ha aggiunto: «Spetta al giudice del rinvio accertarsi che, supponendo che il ricorso all’incidente probatorio diretto all’assunzione anticipata della prova e l’audizione secondo modalità particolari previsti dal diritto italiano siano nella fattispecie possibili, in considerazione dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale, l’applicazione di queste misure

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una situazione analoga a quella oggetto dei procedimenti principali, la Corte europea»

136

;

altre volte ancora, invece, adopera l’espressione «Dalla giurisprudenza della Corte

europea, di cui va tenuto conto»

137

.

non sia tale da rendere il procedimento penale a carico della sig.ra Pupino, considerato nel suo complesso, iniquo ai sensi dell’art. 6 della Convenzione, quale interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v., in particolare, Corte eur. dir. dell’uomo, sentenze 20 dicembre 2001, P.S. c. Germania; 2 luglio 2002, S.N. c. Svezia, Recueil des arrêts et décisions 2002-V; 13 febbraio 2004, Rachdad c. Francia, e decisione 20 gennaio 2005, Accardi e a. c./ Italia, ric. n. 30598/02)».

135

Corte di giustizia, FLS Plast A/S c. Commissione europea, causa C-243/12 P, del 19 giugno 2014, non ancora pubblicata in Raccolta, ECLI:EU:C:2014:2006, p.to 133, ove i giudici di Lussemburgo hanno richiamato l’orientamento Kudla della Corte europea dei diritti dell’uomo. Vi si legge: «Occorre altresì ricordare che, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, il superamento di una durata ragionevole del procedimento, in quanto irregolarità procedurale costitutiva della violazione di un diritto fondamentale, deve consentire alla parte interessata un ricorso effettivo che le offra un adeguato risarcimento (v., in tal senso, Corte eur. D.U., sentenza Kudla c. Polonia del 26 ottobre 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000‑XI, §§ 156 e 157)».

136

Cfr., ad esempio, Corte di giustizia, N. S. c. Secretary of State for the Home Department e M. E. e altri c.

Refugee Applications Commissioner e Minister for Justice, Equality and Law Reform, cause riunite C-411/10

e C-493/10, del 21 dicembre 2011, in Raccolta, 2011, p. I-13905, ECLI:EU:C:2011:865. Le due domande di pronuncia pregiudiziale vertevano sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 343, che stabiliva i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, nonché dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi i diritti enunciati agli artt. 1, 4, 18, 19, n. 2, e 47 della Carta dei diritti fondamentali, e, in terzo luogo, del Protocollo (n. 30) sull’applicazione della Carta alla Polonia e al Regno Unito. Tali domande erano state sollevate nell’ambito di una serie di controversie tra richiedenti asilo da rinviare in Grecia in applicazione del citato regolamento e le autorità, rispettivamente, del Regno Unito e irlandesi. La giurisprudenza della Corte europea è richiamata ai p.ti 88- 91: «88. In una situazione analoga a quelle oggetto dei procedimenti principali, ossia il trasferimento, nel giugno 2009, di un richiedente asilo verso la Grecia, Stato membro competente ai sensi del regolamento n. 343/2003, la Corte europea (…) ha dichiarato, in particolare, che il Regno del Belgio aveva violato l’art. 3 della CEDU esponendo il richiedente asilo, da un lato, ai rischi risultanti dalle carenze della procedura di asilo in Grecia, atteso che le autorità belghe sapevano o dovevano sapere che non vi era alcuna garanzia che la sua domanda di asilo sarebbe stata esaminata seriamente dalle autorità greche, e, dall’altro lato, (…), a condizioni detentive ed esistenziali costitutive di trattamenti degradanti (Corte eur. D. U., sentenza M. S. S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, (…)). 89. Il livello di lesione dei diritti fondamentali descritto in tale sentenza attesta che sussisteva in Grecia, (…), una carenza sistemica nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo. 90. Per giudicare che i rischi corsi dal richiedente erano sufficientemente fondati, la Corte europea (…) ha preso in considerazione i rapporti regolari e concordanti di organizzazioni non governative internazionali che davano atto delle difficoltà pratiche poste dall’applicazione del sistema europeo comune di asilo in Grecia, la corrispondenza inviata dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (…) al ministro belga competente, ma anche le relazioni della Commissione sulla valutazione del sistema di Dublino e le proposte di rifusione del regolamento n. 343/2003 volte a rafforzare l’efficacia di tale sistema e la tutela effettiva dei diritti fondamentali (sentenza M. S. S. c. Belgio e Grecia, cit., §§ 347‑350). 91. Infatti, (…), informazioni come quelle citate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sono idonee a permettere agli Stati membri di valutare il funzionamento del sistema di asilo nello Stato membro competente, che renderà possibile la stima di tali rischi». Inoltre, ai p.ti 11-112: «111. (…) anche se la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) non ha espressamente spiegato, nella decisione di rinvio, perché la risposta a tale questione le fosse necessaria per emettere sentenza, la lettura di detta decisione lascia nondimeno pensare che la questione si giustifichi alla luce della decisione del 2 dicembre 2008, K. R. S. c. Regno Unito (…), in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato irricevibile la denuncia per violazione degli artt. 3 e 13 della CEDU in caso di trasferimento del ricorrente dal Regno Unito in Grecia. Dinanzi alla Court of Appeal (…) talune parti hanno fatto valere che la tutela dei diritti fondamentali risultante dalla Carta era più ampia di quella risultante dalla CEDU e che

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Sovente la Corte di giustizia assimila implicitamente la giurisprudenza della Corte