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A tal proposito, occorre precisare che, secondo il rapporto esplicativo allegato all’accordo di adesione, poiché la Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi della

Convenzione, è competente a risolvere le controversie tra gli individui e le Alte Parti

contraenti (oltre che tra le Alte Parti contraenti) e, pertanto, ad interpretare le disposizioni

della CEDU, le sentenze adottate nei casi in cui l’Unione europea sia parte saranno

vincolanti per tutte le Istituzioni europee, e dunque anche per la Corte di giustizia

dell’Unione europea

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. Come meglio si preciserà nel prosieguo, è questo uno degli aspetti

più delicati del progetto di accordo, specie in relazione al settore della PESC

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.

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Art. 1, par. 3, II alinea.

333

Proseguendo nella lettura dell’art. 1 del progetto, il par. 5 è dedicato all’introduzione di tre clausole interpretative che hanno la funzione di evitare significative modifiche del testo convenzionale: tali disposizioni si intendono applicabili anche ai protocolli addizionali, senza che sia necessaria una loro modifica in tal senso. Ad esempio, secondo la prima clausola interpretativa ove nel testo convenzionale o nei suoi Protocolli compaiano i termini “Stato”, “Stati”, “Stati Parte” essi sono riferibili anche all’Ue. Discorso analogo anche per le espressioni “Diritto nazionale”, “amministrazione dello Stato”, “leggi nazionali”, “autorità nazionale”, “nazionale”; “sicurezza nazionale”, “benessere economico del Paese”, “integrità territoriale”, “vita della nazione”. I numerosi dibattiti sorti nel corso dei negoziati hanno reso necessaria una

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Particolarmente rilevante appare, poi, la disposizione dell’art. 5 del Draft, che detta

disposizioni interpretative degli art. 35 e 55 della CEDU, anch’esse oggetto, come si vedrà,

del parere negativo della Corte di giustizia. Quali saranno, dunque, i rapporti tra le due

Corti in seguito al perfezionamento del processo di adesione, tenuto conto delle rispettive

specificazione dell’espressione di cui all’art. 1 della CEDU, ai sensi del quale i diritti e le libertà riconosciuti nel Titolo I della CEDU devono essere riconosciuti dalle Alte Parti contraenti ad «ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione». Fondamentale, al riguardo, è la clausola interpretativa aggiuntiva prevista dal par. 6 dell’art. 1 del progetto di accordo, ai sensi della quale «Insofar as the expression “everyone within their jurisdiction” appearing in Article 1 of the Convention refers to persons within the territory of a High Contracting Party, it shall be understood, with regard to the European Union, as referring to persons within the territories of the member States of the European Union to which the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union apply. Insofar as this expression refers to persons outside the territory of a High Contracting Party, it shall be understood, with regard to the European Union, as referring to persons who, if the alleged violation in question had been attributable to a High Contracting Party which is a State, would have been within the jurisdiction of that High Contracting Party». L’articolo 1, comma 7, si riferisce ad alcune disposizioni della Convenzione e di alcuni protocolli nelle quali compaiono i termini “paese” o “territorio dello Stato”. Dato che la stessa UE non è un paese, né uno Stato, e quindi non ha un territorio proprio, la disposizione chiarisce che questi termini sono intesi come riferiti a ciascuno dei territori degli Stati membri dell’Unione europea a cui si applicano il TUE ed il TFUE. L’ambito territoriale di questi trattati, anche per quanto riguarda alcuni paesi e territori d’oltremare, è sancito dall’articolo 52 del TUE e dall’articolo 355 del TFUE. Ci sono alcune espressioni della Convenzione che non sono state incluse nelle clausole di interpretazione. Una clausola di interpretazione non è stata ritenuta necessaria per l’espressione “legge interna” che appare negli articoli 41 e 52 della Convenzione, dal momento che questa espressione sarebbe ugualmente applicabile per l’Ue in quanto parte contraente. Per ragioni di competenza dell’ordinamento giuridico dell’Ue, la locuzione “cittadinanza europea” non è analoga al concetto di cittadinanza che appare negli articoli 14 e 36 della convenzione, nell’articolo 3 del Protocollo n. 4, e nell’articolo 1 del Protocollo n. 12. Allo stesso modo, i termini “paesi” che figurano all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b, della Convenzione, “nazioni civilizzate” che figurano all’articolo 7 della Convenzione, e “stato”, “territoriali” e “territorio/territori” presenti negli articoli 56 e 58 della Convenzione non richiedono alcun adeguamento a seguito dell’adesione dell’Ue alla CEDU. L’ottavo paragrafo dell’art. 1 del Progetto prevede, infine, una modifica dell’art. 59, par. 5 della CEDU, attraverso l’aggiunta di termini che si rendono necessari per consentire la conoscenza dell’adesione alle Alte Parti contraenti; e dunque, secondo la nuova formulazione dell’articolo, «The Secretary General of the Council of Europe shall notify all the Council of Europe member States and the European Union of the entry into force of the Convention, the names of the High Contracting Parties who have ratified it or acceded to it, and the deposit of all instruments of ratification or accession which may be effected subsequently». L’art. 2 dell’Accordo disciplina il regime delle riserve alla Convenzione ed ai suoi Protocolli, consentendo all’Ue di potervi ricorrere in condizioni di parità con le Alte Parti Contraenti. Invero, il Draft specifica che tutte le disposizioni convenzionali relative al regime delle riserve, delle dichiarazioni e delle deroghe dovrebbero valere anche per l’Unione europea; tuttavia «per motivi di certezza del diritto» si è convenuto di disciplinare espressamente il regime delle riserve. Pertanto, è prevista una modifica dell’art. 57, par. 1 della CEDU, che consentirà anche all’Unione europea di formulare riserve riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione che non sia conforme al diritto dell’Unione europea, per tale intendendosi sia il diritto primario (Trattati o atti ad essi equivalenti), sia il diritto derivato. Ovviamente, si precisa nell’Accordo, questo potere ricomprende anche le riserve in caso di adesione ai Protocolli già esistenti o a quelli che verranno, eventualmente, adottati in futuro, e secondo le rispettive disposizioni, oltre a quelle di cui all’art. 57. Non sono consentite, invece, riserve al Protocollo n. 6 alla CEDU, relativo all’abolizione della pena di morte, in conformità con la disposizione di cui all’art. 4 (“divieto di riserve”) dello stesso. Ai sensi dell’art. 4 del Protocollo n. 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte, rubricato «Divieto di riserve», «Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione».

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clausole di giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 344 del TFUE e 55 della CEDU? Salvo

quanto si dirà infra (§ 9.1), è sufficiente anticipare che, all’indomani dell’adesione, la

procedura dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non potrebbe rientrare tra le

altre istanze internazionali d’inchiesta o di risoluzione, ex art. 35, par. 2, lett. b; quanto

appena detto è anche il risultato della giurisprudenza di Strasburgo che non ha mancato di

precisare come la procedura dinanzi alla Commissione, di cui all’art. 258 TFUE non possa

essere considerata alla stregua di una procedura internazionale di inchiesta o di

regolamento ai sensi dell’art. 35, par. 2, lett. b, della CEDU

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. Né, a maggior ragione, la

procedura dinanzi alla Corte di giustizia potrebbe rientrare tra gli «strumenti alternativi di

risoluzione delle controversie», di cui all’art. 55 della CEDU (su questo punto si ritornerà

infra).

7.2 Il “cuore” del Draft revised agreement: i meccanismi procedurali del co-