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Pur costituendo un obiettivo cui l’Unione europea è, oggi, formalmente vincolata, il processo di adesione alla CEDU continua, tuttavia, ad essere accompagnato da un

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Sull’adesione dell’Unione europea alla CEDU v. infra.

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Questione, quest’ultima, che solo in parte potrà risolvere l’assetto dei rapporti esistenti. Cfr., per tutti, C. PINELLI, L’accordo fra il Consiglio d’Europa e l’Unione europea e la futura adesione dell’Unione europea

alla CEDU, in E. PACIOTTI (a cura di), I diritti fondamentali in Europa/Les droit fondamentaux en

Europe/The fundamental rights in Europe, Viella Libreria Editrice, Roma, 2011, pp. 125-135. Al contempo,

l’adesione di un’organizzazione internazionale, quale costituisce l’Unione europea, ad una convenzione (la CEDU) appartenente ad un’altra organizzazione internazionale (il Consiglio d’Europa) costituirebbe «an unprecedented step in the history of international law». In tal senso, cfr.P.GRAGL, The accession of the

European Union to the European Convention on Human Rights, Hart Publishing, Oxford, 2013, p. 9. V.

anche A.D’ALOIA, Europa e diritti, cit., in part. p. 2, ove l’A. sottolinea come il rapporto tra giudici o tra «(…) apparati giurisdizionali che appartengono a (…) diversi livelli normativi e istituzionali (…) può avvenire attraverso modalità formali e vincolanti, oppure attraverso riferimenti comparativi, dialoghi informali tra Corti, l’uso e lo scambio di argomenti e di standard di giudizio». Inoltre, cfr. A.SINAGRA, I

rapporti della Corte europea dei diritti dell’uomo con le altre «giurisdizioni» internazionali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1990, n. 2, pp. 548-562, in part. p. 552, dove l’A. sottolineava l’assenza di

«rapporti» istituzionali o meno tra la Corte europea dei diritti dell’uomo ed altre «giurisdizioni» internazionali. Egli affermava, in particolare, che «Esiste solo la possibilità di confronti tra la Corte europea dei diritti dell’uomo ed altre «giurisdizioni» in punto di ampiezza dei diritti riconosciuti, di specificità delle competenze, di sistemi procedurali, di natura ed efficacia degli atti conclusivi dei relativi procedimenti». V., altresì, B.CONFORTI, Note sui rapporti tra diritto comunitario e diritto europeo, cit., in part. p. 433, ove l’A., dopo aver sostenuto che «(…) lo stato attuale dei rapporti tra il sistema della Convenzione e il sistema comunitario non è scevro di ambiguità e difficoltà», ha precisato che «(…) solo la creazione di un legame

formale tra i due sistemi può fare chiarezza». Sulla necessità di istituzionalizzare i rapporti tra le due Corti v.

anche O.LE BOT, Charte de l’Union Européenne et Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, cit., in part. p. 809, ove l’A. precisa: «Certes, on pourrait à première vue penser que l’adoption de la charte rend aujourd’hui inutile l’adhésion de la Communauté à la Convention européenne, dans la mesure où elle dote l’Union du catalogue de droits fondamentaux qui lui faisait défaut. Il n’en est rien. Non seulement la Charte vient renforcer les avantages d’une adhésion, mais elle vient en outre faciliter la réalisation de celle-ci, en assouplissant les modalités».

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atteggiamento diffuso di incertezza e – soprattutto all’indomani del parere 2/13 – dalla

crescente consapevolezza che, tutto sommato, ci si debba (prima o poi) abituare all’idea di

trovarsi in una sorta di limbo o «interregnum», di durata indefinita

276

.

Sebbene l’Unione europea non abbia ancora aderito alla CEDU è, tuttavia, possibile,

sin da ora, evidenziare gli effetti che un “evento” di tale portata potrà produrre

277

: oltre alla

creazione di una “cultura comune” in materia di diritti fondamentali, nonché ad una

maggiore credibilità del sistema di tutela dei diritti umani dell’Unione europea, esso

assicurerà lo sviluppo armonico della giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo e di

Strasburgo. L’adesione costituirà, altresì, un progresso nel processo di integrazione

europea e implicherà un passo avanti verso l’Unione politica

278

.

276

Così l’Avvocato Generale P.CRUZ VILLALÓN, Rights in Europe, cit., p. 18, secondo il quale «The mere

mandate to conditionally accede to the Convention should already be momentous for our problem. I would for once suggest a sort of ‘as if’ principle. In the way Roman Herzog, the late president of the 1999 convention, proposed that the Charter be written ‘as if’ it were to become a binding document, the Union should ‘imagine’ itself as already being a party to the Convention».

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Le conseguenze dell’adesione dell’Ue alla CEDU sono sintetizzate, tra gli altri, da A.D’ALOIA, Europa e

diritti, cit., in part. p. 23, dove l’A. precisa che all’esito di tale processo « – le istituzioni dell’UE saranno

vincolate ad osservare e applicare la CEDU; – la Convenzione EDU si imporrà direttamente, non più attraverso la mediazione interpretativa della Corte di giustizia e la sua elaborazione sui principi generali; – la Corte EDU potrà svolgere il suo sindacato su tutti gli atti del sistema UE alla luce delle sue disposizioni in tema di diritti fondamentali. In definitiva si delinea – soprattutto dopo che si realizzerà l’adesione – un sistema di tutela dei diritti umani ancora più integrato e coerente. I diritti fondamentali sanciti dalla CEDU saranno direttamente parte del contenitore comunitario di “principi e diritti”. Forse potrebbe risultare improprio persino continuare a parlare di sistema multilevel. Il livello diventa sempre più unitario, “interrelato”, sebbene al suo interno articolato in una serie di contributi ‘orizzontali’ e condivisi, che si sono sviluppati in modo reciproco». Con riferimento alla dottrina straniera v., per tutti, P.GRAGL, A giant leap for

European Human Rights? The Final Agreement on the European Union’s accession to the European Convention on Human Rights, in Common Market Law Review, 2014, vol. 51, n. 1, pp. 13-58, in part. p. 15,

ove l’A. afferma che «(…) accession will entitle any person, non-governmental organization or group of individuals to submit the acts, measures and omissions of the European Union, like those of every other High Contracting Party, to the external control of the ECtHR in the light of the rights enshrined in the Convention – which is even more important due to the transfer of substantial powers from the Member States to the EU. Furthermore, it will also enable the ECJ to apply the Convention directly, wit hout taking recourse to the general principles under Article 6(3) TEU. This will allow the EU to play a full role in proceedings in Strasbourg in cases involving EU law and cement more firmly the role and decisions of the ECtHR in the Union legal order».

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Cfr. A. BULTRINI, I rapporti fra Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti

dell’uomo dopo Lisbona, cit., in part. p. 707, ove l’A. sottolinea i molteplici effetti dell’adesione: « - una

migliore coerenza complessiva del sistema di tutela paneuropeo dei diritti umani (l’aggancio formale del sistema dell’Unione al sistema convenzionale escluderebbe il rischio di un doppio binario di tutela fra lo spazio giuridico dell’Unione e quello del Consiglio d’Europa comprendente anche Stati non membri dell’Unione, perlomeno rispetto agli standard minimi della CEDU); - la risoluzione, mediante l’instaurazione del controllo esterno sull’Unione da parte della Corte EDU, dell’annoso problema della responsabilità per violazione dei diritti convenzionali ascrivibile direttamente ad atti comunitari/dell’Unione che non necessitino di atti statali di attuazione (oppure che gli Stati siano chiamati ad eseguire senza disporre di alcun margine di discrezionalità); - il rafforzamento significativo della tutela dei diritti fondamentali in seno all’Unione mediante l’ancoraggio formale al sistema convenzionale ma anche grazie agli accorgimenti

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Inoltre, in seguito all’adesione la CEDU vincolerebbe le Istituzioni dell’Unione e gli

Stati membri ex art. 216, par. 2, del TFUE, e diverrebbe, quindi, parte integrante del diritto

dell’Unione europea

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: ciò conferma che la sola disposizione di cui all’art. 6, par. 3, del

TUE, ai sensi della quale i diritti fondamentali garantiti dalla CEDU fanno parte del diritto

dell’Unione in quanto principi generali, non consente alla stessa convenzione di acquisire

lo status di «strumento giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico

dell’Unione»

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. Ne discende che, all’indomani dell’adesione, l’Ue dovrebbe rispettare, ex

art. 1 della CEDU, i diritti e le libertà definiti nel Titolo I della stessa Convenzione e le sue

Istituzioni, compresa la Corte di Lussemburgo, sarebbero sottoposte al “controllo esterno”

della Corte di Strasburgo.

Senza contare, poi, i numerosi vantaggi che potrebbero derivare dalla già menzionata