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Condizione di applicabilità della legge

3. L'evoluzione normativa italiana

3.3 Introduzione ai reati di Maltrattamento in famiglia e d

3.4.1 Condizione di applicabilità della legge

Affinché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori e sia dunque possibile applicare la legge in questione nei confronti dell'autore di tale condotta sarebbe quindi necessario che si configuri:

 il ripetersi della condotta ovvero i comportamenti volti alla minaccia e alla molestia devono essere reiterati;

 i comportamenti devono essere finalizzati ed

42 Persona handicappata: “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,

stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

intenzionali alla molestia;

 i suddetti comportamenti devono avere l'effetto di provocare disagi psichici, timore per la propria incolumità o quella delle persone care, pregiudizio alle abitudini di vita e un grave stato d'ansia e di paura che, altre che grave, deve essere anche prolungato nel tempo.

La struttura di questo reato è realizzata sulla falsariga del reato di violenza privata e ciò che lo differenzia da quest'ultimo è proprio il fatto che le condotte devono essere reiterate e che possono concretizzarsi non solo in atti minacciosi ma anche in molestie e comunque non in violenza fisica come invece previsto nel caso della violenza privata(43).

Discutibile potrebbe apparire la scelta di porre l'accento su gli effetti della condotta stessa della psiche della vittima. Se il “grave

stato d'ansia” può essere accertato con l'ausilio delle conoscenze

mediche, “lo stato di paura e fondato timore per l'incolumità” magari si presenta in una connotazione più soggettiva anche se comunque rapportabile nell'esperienza comune. La stessa dottrina

43 B. Spinelli, gruppo di studio “ Generi e Famiglie”, Associazione nazionale Giuristi

d'altronde ha evidenziato che sarebbe stato meglio basarsi sull'idoneità della condotta, dato maggiormente oggettivo, piuttosto che su aspetti difficili da accertare(44).

Detto ciò, l'articolo pone, di seguito, una serie di aggravanti sicuramente riferibili alle circostanze più frequenti.

Troviamo una prima situazione in cui la pena è inasprita in caso in cui le condotte vengano poste in essere dal coniuge, legalmente separato o divorziato, o da una persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima. In merito alla relazione potrà essere valorizzato qualunque vincolo affettivo, fosse anche solo amicale, data la mancanza di ulteriori precisazioni. Per quanto riguarda invece il primo requisito qualcosa sembra stonare. Non si comprende quale sia la ragione che spinge a includere chiunque abbia avuto una rapporto affettivo con la persona offesa però, in caso di matrimonio, solamente il coniuge che sia legalmente separato o divorziato. Non di meno, anche l'uso temporale dei verbi, prettamente al passato, lasciano intravedere una disparità di trattamento tra chi ha concluso una relazione con la vittima. come se fosse più grave, e chi invece la intrattiene al momento della

44 A, Cadoppi, “Decreto anti-violenze,Efficace la misura dell'ammonimento del questore”.

consumazione del reato.

Per il terzo comma non sono state avanzate particolari perplessità se non nel caso della donna in stato di gravidanza, in quanto si tratta di una condizione che , specie nei primi mesi, può essere conosciuta o conoscibile solo sulla base di una comunicazione diretta o dalla visione degli esiti di accertamenti medici.

3.4.2. “Salvo che il caso non costituisca più grave

reato”.

L'articolo 612 bis c. p. condiziona l'applicabilità della previsione di atti persecutori alla non rinvenibilità di altro reato, il che ha comportato dubbi interpretativi in tema di concorso.

Il reato in commento, assorbirebbe pienamente le fattispecie di molestia, ingiuria, minaccia, e anche quella di violenza privata dato che l'alterazione delle abitudini di vita può considerarsi una peculiare ipotesi di questa. Deve però ritenersi che le incriminazioni appena dette possono essere comunque apprezzabili quale autonome ipotesi di reato laddove vi sia un singolo episodio e quindi, per la tipologia e le modalità della lesione arrecata, non

siano sussumibili nello schema di cui all'articolo 612 bis c. p..

Maggiori perplessità sono sorte con riguardo al reati di maltrattamenti in famiglia. Che questa fattispecie possa tranquillamente adattarsi alla realtà di atti persecutori è deducibile da una definizione che ci perviene dalla Suprema Corte: «una serie di atti lesivi dell'integrità fisica, della libertà o del decoro del soggetto passivo, nei confronti del quale è posta in essere una condotta di condizionamento e/o vessazione sistematica e programmata tale da rendere la stessa convivenza dolorosa: atti sorretti dal dolo generico integrato dalla volontà cosciente di ledere l'integrità fisica o morale della vittima (45)».

Sempre sul piano oggettivo la Corte ha dichiarato che il delitto di maltrattamenti integra un'ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo(46).

In realtà, il reato di atti persecutori parrebbe caratterizzato da condotte di appostamento e comportamenti intenzionali finalizzati alla molestia con effetto di provocare disagi psichici senza arrivare

45 Cfr. Cass, sez. III, 9 marzo 1998, n. 47 52, CED 210707. 46 Cfr. Cass., Sez. VI, 28 febbraio 1995, n. 4636, CED 218543.

ad integrare reati di lesioni e maltrattamenti; nel caso in cui si arrivasse ad attuare azioni più gravi ed incisive verrebbero, giustamente, considerate le fattispecie più gravi ma questo a prescindere dall'introduzione della clausola.

Condivisibile, tra l'altro, risulta quella dottrina che, sempre in merito alla clausola di sussidiarietà, afferma che «potrà paralizzare l'operatività dell'articolo 612 bis c. p. solo in quei casi in cui il reato più grave richiamato dalla clausola risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore dell'evento di quello di atti persecutori (…) E ciò potrà accadere solo quando l'offesa arrecata riguardi il medesimo bene giuridico o, quantomeno, beni giuridici omogenei (47)».

Di fatto, distinzioni tra il due reati sono rilevabili sotto il profilo degli interessi penalmente tutelati, essendo collocato il reato di maltrattamenti in famiglia all'interno del capo inerente i Delitti contro l'assistenza famigliare, e quello di stalking nei Delitti contro la libertà morale. Se il primo dunque va a tutelare l'integrità della famiglia, il secondo si rivolge all'autodeterminazione del soggetto passivo nonché alla sua salute psico-fisica.

47 L. Pastorelli, “il reato di stalking e le altre modifiche al codice penale nel d.l n. 11/2009

Tuttavia la scelta di introdurre la suddetta clausola di riserva induce a considerare il reato di atti persecutori come un reato gerarchicamente inferiore anche se dotato di una propria specificità criminologica.

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