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Uno sguardo verso l' Europa Possibilità di intervento?

5. Gli uomini abusanti e le loro partner

5.2 Uno sguardo verso l' Europa Possibilità di intervento?

Nell'ambito della Raccomandazione Rec 5, 2005 del Comitato dei Ministri degli Stati membri dell'Unione Europea in materia di protezione delle donne contro la violenza, il 18 e 19 novembre del 2004 si è svolto a Strasburgo il seminario intitolato “ Il trattamento terapeutico degli uomini autori di violenze all'interno della famiglia(77)”. Si è raggiunto l'accordo per la costituzione di un

gruppo di specialisti europei impegnati nella realizzazione, nei paesi membri, di strutture per le vittime e gli autori di violenza.

76 Buss, Durkee, 1957; Biaggio, Supplee, Curtis, 1981; Maiuro et al., 1988. 77 Atti del seminario consultabili all'indirizzo web: www.coe.int/equality/fr.

Hanno inoltre affermato che “il trattamento degli uomini violenti corrisponde a una richiesta delle vittime della violenza stessa, e che militano in favore di esso anche argomenti di caratteri economico in considerazione dei costi- sanitari, giuridici, ecc.- della violenza stessa, perché il trattamento degli autori rappresenta un mezzo per ridurre la recidiva”(78). Il seminario ha assistito alla partecipazione

di numerosi esperti con proposte di progetti anche già ampiamente utilizzati nei loro paesi; assente l'Italia.

Molte ricerche in proposito trovano comunque risultati simili per quanto riguarda l'efficacia di metodi di trattamento seppur differenti. Nessun programma è ritenuto migliore di un altro e nessuna tecnica più o meno efficace.

Potrebbero essere semmai proposte una serie di linee guida, da rispettare in percossi del genere, che riguardino gli obbiettivi, la protezione della vittima, la preparazione degli operatori ì, la durata degli interventi, ma per il resto non è il caso di imporre alcun modello da seguire purché sia appropriato alla risoluzione del problema.

Proprio nel Regno Unito esiste RESPECT , l'associazione

nazionale per i programmi destinati agli autori di violenza domestica che ha appunto il compito di stabilire linee guida e standard minimi.

Viene stabilito che tutti i programma d'intervento debbano contenere i seguenti elementi e principi:

 definizione di cosa sia un comportamento violento;  affermazione che l'autore è responsabile al 100%;  un comportamento violento è una libera scelta;  si tratta di un comportamento funzionale;

 lotta contro le strategie di negazione, minimizzazione, colpevolizzazione della vittima;

 opposizione agli atteggiamenti e ai punti di vista favorevoli a questo tipo di violenza e sforzo per cambiarli;

 riconoscimento e messa in causa del contesto sociale e sessuale della violenza domestica;

 contestazione della volontà maschile in materia di potere e di controllo delle partner;

comprendere l'impatto della loro violenza sulle partner e sui figli, a breve e lungo termine;

 insegnamento di un comportamento positivo, rispettoso ed egualitario;

 evitamento di ogni collusione con il delinquente e il suo modo di pensare.

Parliamo sempre di una terapia di gruppo con programmi che devono prevedere almeno settantacinque ore lungo un periodo minimo di tre settimane.

Non da ultimo, la “Dichiarazione dei principi e degli standard minimi della pratica dei programmi per gli autori di violenza domestica e i servizi associati per le donne”, proposta al seminario di Strasburgo, pone particolare attenzione alla preparazione e alle competenze degli operatori. Viene sottolineata la necessità di determinate competenze deontologiche e giuridiche in materia di violenza domestica e di protezione delle vittime.

Non bisogna infatti dimenticare che porre l'attenzione sugli autori di violenza non significa abbandonare la parte lesa della questione che rimane sempre la donna. L'obbiettivo principale di

quanti si impegnano in questo versante rimane proprio quello di migliorare la sicurezza delle vittime della violenza e dei loro affetti(79).

In sostanza potrebbe anche realizzarsi in Europa una sorta di rivoluzione che abbai un impatto concreto sulla vicenda ma a pato che eserciti realmente e costantemente pressioni sugli stati membri affinché provvedano all'effettiva attuazione delle raccomandazioni previste.

Che qualcosa si è mosso lo si evince anche dal fatto che presso il Consiglio d'Europa è stato istituito il CDEG, Committee for

Equality between Women and Men, formato da un membro per ogni

paese membro con il compito di svolgere analisi e statistiche al fine di proporre strategie in materia di pari opportunità.

È proprio questo organo ad aver, nel 2006, realizzato uno studio in materia di violenza sulle donne chimato “Combating

violence against women. Stocktaking stydy on the measures and action taken in council of Europe member States(80)”.

79 Obbiettivo enunciato all'interno del programma: Work with Perpetrators of Domestic

Violence in Europe- WWP ( Lavoro con gli autori di violenza delle donne) “Linee guida per lo sviluppo di standard per i programmi che operano con uomini autori di violenza domestica” realizzato nell'ambito del programma europeo di prevenzione Daphne II. Consultabile all'indirizzo web: www.work-with-perpetrators.eu.

Nella prima parte dello studio vengono messi a disposizione i dati ricavati dagli studi nazionali sulle conseguenze che, la violenza sulle donne, comportano e che ricadano sulla collettività, i cosiddetti “costi della violenza”.

Nella seconda parte dello studio vengono esaminate le misure di protezione della vittima adottate dai vari stati.

Risulta che le più diffuse sono ordini di allontanamento del tipo non molestation order(81) e occupation order(82), entrambi non

particolarmente semplici da ottenere.

Vi è anche una nota ed un conseguente dibattito sulla scarsa presenza in Europa di programmi di risocializzazione dei partner violenti, e in particolar modo sull'opportunità che detti trattamenti debbano essere imposti dalla Corte o se debbano avere una adesione volontaria.

Nella parte terza viene fatto un confronto comparatistico delle legislazioni nazionali che penalizzano la violenza contro le donne. Emerge che solo pochi stati possiedono legislazioni ad hoc per la violenza domestica (Polonia, Lituania, Danimarca) e ancora meno

81 Vietano il contatto tra i due partner.

quelli che la puniscono più severamente.

Nella quarta parte viene affrontato il rapporto estremamente problematico che sussiste tra repressione e misure protettive sottolineando la mancanza di un rapporto interno tra misure civilistiche e penalistiche, che rende difficoltoso l'iter giudiziario che la donna deve affrontare.

Nella quinta parte vengono analizzate nuove forme di approccio alla violenza di genere definite “ approccio olistico” in quanto comprendono i più disparati aspetti: legislativi civilistici, penalistici, procedurali, diritto di famiglia al fine di non trascurare alcun aspetto della massima tutela che si vuole dare alle vittime.

Insomma, l'Europa sembra rispondere attivamente difronte alla violenza contro le donne, fornendo coordinate e obblighi precisi agli stati membri ai quali spetta l'importante dovere di accogliere questa sfida e di farlo nella sua complessità; è necessario “riconoscere che lo stato ha l'obbligo di esercitare la dovuta

diligenza nel prevenire, investigare, e punire gli atti di violenza, sia che siano esercitati dallo Stato sia che siano perpetrati da privati cittadini, e di provvedere alla protezione delle vittime(83).

83 Council of Europe, Recommandation 5/2002 of the Commettee of Minister to member

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