3.3 La gestione delle risorse
3.3.1 La Risorsa Umana
3.3.1.2 Il conferimento degli incarichi .1 Gli incarichi dirigenziali
La disciplina degli incarichi dirigenziali è contenuta nel D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e nei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali.
Il sistema rivolto all’individuazione, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali è definito attraverso la concertazione dei principi generali con i rappresentanti aziendali delle OO.SS. firmatarie dei CC.CC.NN.LL. per le aree della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa.
Le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti sono le seguenti:
a) incarico di direzione di struttura complessa (unità operativa complessa, dipartimento, distretto, presidio ospedaliero);
b) incarico di responsabile di struttura semplice;
c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo;
d) incarico di natura professionale conferibile ai dirigenti con meno di cinque anni di attività. L’attribuzione degli incarichi dirigenziali avviene compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei relativi fondi contrattuali e, per quanto attiene alle tipologie di incarico a) e b) sopra riportate, nei limiti del numero delle strutture individuate dal presente Atto aziendale o da successive modifiche apportate allo stesso.
A ciascun incarico dirigenziale è correlata una funzione dirigenziale; tutte le funzioni dirigenziali dell’ULSS n. 1 sono, una volta “mappate”, graduate dall’Amministrazione sulla base di parametri oggettivi, indipendentemente dal rapporto di lavoro o dalla provenienza da posizioni funzionali ed economiche diverse dei dirigenti cui le stesse sono affidate; a ciascuna funzione e pertanto a ciascun incarico dirigenziale è attribuito un valore economico, correlato al modello di graduazione.
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In tal modo l’ULSS n. 1 intende, nel rispetto del quadro normativo in materia intervenuto, rendere trasparente lo scenario complessivo delle funzioni dirigenziali svolte nell’ambito dell’Azienda, valorizzare l’assunzione condivisa di un diverso grado di responsabilità, stimolare la dirigenza, anche nella prospettiva di una rinnovata visione del concetto di carriera, ad un sempre maggior impegno professionale che contribuisca alla crescita dell’intera Azienda ULSS.
Alle strutture organizzative individuate sono preposti dirigenti a cui verranno assegnate le relative funzioni dirigenziali. Per ciascuna funzione saranno individuate la missione, le specifiche aree di responsabilità, nonché le attribuzioni di competenze e obiettivi.
A ciascuna delle tipologie di incarico elencate sono associati diversi livelli e tipologie di responsabilità.
A tutti i dirigenti, in modo indistinto ed indipendentemente dalla tipologia di incarico, l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, attribuisce nell’ambito della materia di rispettiva competenza, funzioni di gestione operativa, anche con autonomia di organizzazione delle risorse umane e dei fattori produttivi e con responsabilità personale e diretta su tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Ciascun dirigente è, perciò, responsabile in prima persona, anche nei confronti dell’esterno, dell’attività svolta in relazione all’espletamento dei compiti e delle mansioni connessi all’esercizio della propria professione. Compiti e mansioni sono attributi e coordinati dal responsabile della struttura alla quale è assegnato il dirigente.
In ambito sanitario tale responsabilità è tipicamente legata all’espletamento dell’attività tecnico sanitaria, mentre in ambito amministrativo e tecnico-professionale la stessa è collegata ai procedimenti amministrativi di competenza (es. gare, selezioni, ecc.) o a prestazioni di carattere professionale (es. progettazioni, studi, valutazioni tecniche, ecc.).
Relativamente agli incarichi di cui ai punti a) e b), alle precedenti responsabilità si aggiungono le seguenti:
- responsabilità di natura prettamente gestionale, collegata all’assegnazione di budget ed all’organizzazione e coordinamento delle risorse assegnate;
- specifiche responsabilità e compiti in relazione alle disposizioni contenute nei regolamenti di attuazione di particolari normative (es. sicurezza degli ambienti di lavoro, privacy, sistema qualità, gestione casse economali/fatturazioni, ecc.);
- responsabilità di direzione, di coordinamento e di controllo dell’attività dei dirigenti delle proprie strutture, anche con potere sostitutivo in caso di loro inerzia.
Relativamente agli incarichi relativi ai punti c) e d) le responsabilità aggiuntive sono strettamente legate alle funzioni ed agli obiettivi individuati nelle lettere di incarico, comunque di natura prettamente professionale, sia pur con la possibilità di una limitata valenza gestionale qualora, collegato all’incarico professionale, sia attribuito anche il coordinamento di risorse umane e strumentali.
A tutti i livelli di responsabilità legati all’esercizio della funzione di governo aziendale, sia tecnico-sanitario sia economico-finanziario, si applica il principio della contestabilità vale a dire la chiara attribuzione di responsabilità e autonomia connesse ad una oggettiva e trasparente valutazione sempre nel rispetto del principio di contradditorio.
Nel conferimento degli incarichi l’ULSS n. 1 si ispira a principi quali la maturazione di un percorso di carriera interno; lo sviluppo di tali percorsi tiene conto di elementi quali la valutazione del
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“potenziale” ed il monitoraggio della ‘performance’ individuale e di struttura (il primo espresso dal Collegio Tecnico, il secondo dal sistema di misura e valutazione della performance), nonché dai percorsi di formazione e aggiornamento interni ed esterni all’ULSS.
Incarico di direzione di struttura complessa
Coerentemente con quanto esposto nel paragrafo 2.1, le strutture complesse sono articolazioni organizzative interna dell’Azienda, individuate dal presente Atto, nella quale ad un dirigente, in possesso dei requisiti richiesti è attribuito un incarico di direttore della struttura con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie.
L’incarico di direzione di struttura complessa comporta, quindi, la gestione di una struttura aziendale individuata come tale dall’Atto Aziendale.
Con riferimento alla dirigenza del ruolo sanitario, gli incarichi di direzione di unità operativa complessa sono conferiti con le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. 484/1997 e dalla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con riferimento alla dirigenza dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, gli incarichi di direzione di unità operativa complessa sono conferibili secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di area, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Gli incarichi di unità operativa complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Gli incarichi di direttore di distretto sono conferiti sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 3 sexies del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nell’art. 22 della L.R. n. 56/1994 e successive modifiche ed integrazione e nella D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Gli incarichi di direttore di dipartimento sono conferiti con le procedure previste dall’art. 17 bis del D.Lgs. 502/1992 e successive ed integrazioni, dalle linee guida regionali di cui alla D.G.R.V. n. 3574 del 21.12.2001 e dal regolamento aziendale adottato in materia.
Incarico di responsabile di struttura semplice
Coerentemente con quanto esposto al paragrafo 2.1, le strutture semplici (UOS) sono articolazioni organizzative interne di una UOC, di una SD o di una ATF. Le UOS sono individuate dal presente Atto; in ciascuna di esse può essere attribuito ad un dirigente, in possesso dei requisiti richiesti, un incarico di direzione della struttura con responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie alla stessa attribuite.
Gli incarichi di responsabile di struttura semplice sono conferibili dopo cinque anni di attività dirigenziale ed a seguito di valutazione positiva secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore/responsabile della struttura di afferenza gerarchica, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
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Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo
L’incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo comporta, in modo prevalente rispetto ad altri criteri e parametri, responsabilità tecnico-specialistiche.
Nell’ambito degli incarichi di natura professionale, si distinguono quelli di alta specializzazione, configurabili come articolazioni funzionali della struttura di riferimento connesse alla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali – quantitative complesse riferite alla disciplina ed organizzazione interna della struttura stessa.
Gli incarichi sono:
- conferibili dopo cinque anni di attività dirigenziale e a seguito di valutazione positiva secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia;
- conferiti dal Direttore Generale su proposta del Direttore/responsabile della struttura di afferenza, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo secondo le procedure di verifica previste dal C.C.N.L. e dal regolamento aziendale in materia.
Incarico di natura professionale conferibile al dirigente con meno di cinque anni di attività
Ai dirigenti neoassunti, superato il periodo di prova e fino al compimento dei cinque anni di attività, sono conferiti incarichi di natura professionale di base, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del direttore/responsabile della struttura di appartenenza e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.
Dopo cinque anni di attività ed a seguito di valutazione positiva, al dirigente è conferito un incarico o di responsabile di struttura semplice o di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo, tenuto conto delle risorse finanziarie e degli incarichi disponibili.
La graduazione delle funzioni dirigenziali
I criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali – alla quale è correlata la retribuzione di posizione variabile aziendale – sono definiti da apposito regolamento aziendale.
La graduazione delle funzioni dirigenziali è effettuata assegnando un punteggio agli incarichi in relazione alla loro tipologia, nonché alla specifica situazione organizzativa e alle funzioni esercitate. In base alla graduazione, ad ogni posizione dirigenziale viene attribuito un valore economico, che concorre a determinare la retribuzione complessiva di posizione del dirigente.
La retribuzione di posizione complessiva dei dirigenti, ai quali è stato attribuito uno degli incarichi individuati dal presente paragrafo, si compone di: a) retribuzione di posizione minima contrattuale unificata; b) retribuzione di posizione variabile aziendale, oltre i minimi dell’incarico, derivante dalla graduazione delle funzioni.
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A parità di graduazione delle funzioni, la retribuzione di posizione complessiva dei dirigenti deve essere identica.
3.3.1.2.2 Gli incarichi attribuiti a personale del comparto Le posizioni organizzative
L’Azienda, sulla base del proprio ordinamento ed in relazione alle esigenze di servizio, istituisce posizioni organizzative, che richiedono lo svolgimento di funzioni di particolare complessità tecnica o di coordinamento di risorse umane, sotto il profilo operativo, e con assunzione diretta di responsabilità.
Le posizioni organizzative possono essere istituite sia in ambito sanitario che tecnico/amministrativo; i relativi incarichi sono conferibili al personale appartenente alle categorie D e D super.
Gli incarichi di posizione organizzativa possono avere contenuto:
- gestionale, qualora comportino la preposizione a unità organizzative (di norma Unità Operative nell’accezione individuata al paragrafo 2.1) di particolare complessità, con autonomia operativa e di organizzazione del lavoro delle risorse umane assegnate;
- professionale, qualora comportino lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
La graduazione degli incarichi, alla quale è correlata l’indennità di funzione, è definita tenendo conto, in particolare:
- del livello di autonomia e responsabilità della posizione; - del grado di specializzazione richiesta dai compiti affidati; - della complessità delle competenze attribuite ;
- dell’entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali direttamente gestite;; - della valenza strategica della posizione rispetto agli obiettivi aziendali.
Gli incarichi – che hanno durata temporanea e sono rinnovabili a seguito di valutazione positiva – sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore ATF competente, il quale ne determina in via generale le finalità e le aree di responsabilità. Il dirigente dell’unità operativa di riferimento stabilisce gli specifici compiti e gli ambiti di autonomia della posizione organizzativa.
Le modalità di conferimento degli incarichi sono disciplinate da apposito regolamento aziendale.
Le posizioni di coordinamento
L’Azienda istituisce posizioni di coordinamento, che comportano, all’interno di una struttura organizzativa, compiti di coordinamento delle attività, delle funzioni correlate e delle relative risorse umane, con assunzione di responsabilità.
Le posizioni di coordinamento sono istituite all’interno di unità operative caratterizzate da complessità organizzativa, che richiede una condivisione delle responsabilità nella gestione delle attività e delle risorse umane e materiali assegnate.
Gli incarichi sono conferibili al personale dei profili del ruolo sanitario e del profilo di assistente sociale, appartenente alle categorie D e D super, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 della L. 1.2.2006, n. 43, all’Accordo Stato Regioni del 1°.8.2007 (Rep. Atti n. 169) e al CCNL del comparto.
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Gli incarichi – che hanno durata temporanea e sono rinnovabili a seguito di valutazione positiva – sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, secondo le procedure disciplinate da apposito regolamento aziendale.
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