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DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (Regolamento UE 2018/1085)

3.1. Confisca penale

PROPOSTA N. 3

MODIFICHE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFISCA IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 42/2014 E AI FINI

DEL MUTUO RICONOSCIMENTO DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA (Regolamento UE 2018/1085)

In relazione alla confisca si propongono due piani di lavoro: da una parte delle modifiche della disciplina della confisca penale per razionalizzare la disciplina anche in considerazione delle indicazioni provenienti dalla Direttiva n. 42/2014, trascurate dal d.lgs. n. 202/2016 di attuazione; dall’altra parte si auspicano degli interventi di riforma del procedimento volto all’applicazione della confisca di prevenzione, per renderlo conforme ai principi della materia penale in considerazione dell’adozione del Regolamento UE 2018/1085 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca, anche senza condanna, emanati in materia penale.

3.1. Confisca penale.

1) Confisca penale. Inserire la disciplina della confisca ex art. 12 sexies d.lgs.

n. 306/’92 nell’ambito del codice penale, ad esempio in un nuovo art. 240 bis, in

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considerazione del rilievo che assume nell’ordinamento questa forma di confisca

“allargata” che corrisponde alla forma di confisca estesa disciplinata dall’art. 5 della Direttiva n. 42/2014. Questa proposta, successivamente alla redazione finale della relazione, è stata recepita con l’introduzione dell’art. 240 bis c.p. da parte del d.lgs. n. 21/2018 in conformità alle indicazioni della Commissione Marasca20.

2) Prevedere una disciplina generale della confisca per equivalente nell’ambito dell’art. 240 c.p. come forma surrogatoria della confisca diretta del profitto, ponendo fine tra l’altro alle problematiche in materia di successione di leggi o a forzature interpretative del concetto di profitto determinate dall’impossibilità in talune ipotesi di applicare la confisca per equivalente (l’art. 4 della Direttiva n. 42/2014 prevede la confisca per equivalente).

3) Riformare l’art. 240 c.p. prevedendo al suo interno una disciplina generale valida per ogni ipotesi di confisca (del provento o degli strumenti del reato) che il legislatore deciderà di prevedere, salva espressa deroga legislativa e salva la disciplina prevista dall’art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n.

356, ora art. 240 bis c.p. in seguito all’introduzione del d.lgs. n. 21/2018; si dovrebbe trattare di una serie di disposizioni comuni di carattere generale e a contenuto prevalentemente garantistico, cui dovrà essere coordinata ed adeguata anche la disciplina della confisca nei confronti degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (si vedano le proposte della Commissione Marasca, sopra citata, che riprende i lavori della Commissione Palazzo21).

a) Si dovrebbe prevedere il carattere obbligatorio della confisca del profitto eliminando la diversa disciplina tra la confisca del prezzo (obbligatoria) e quella del profitto (facoltativa).

b) Inserire una clausola dell’onerosità, in conformità al considerando n. 17 e 18 della Direttiva n. 42/2014, e come del resto già previsto in diversi ordinamenti stranieri.

c) Inserire una nozione di provento del reato alla luce della Direttiva 42/2014 e in risposta alle esigenze di tassatività.

d) Salvaguardia dei diritti del danneggiato: è confiscata esclusivamente la parte che non deve essere restituita al danneggiato, evitando però di far dipendere il provvedimento ablatorio dal comportamento del danneggiato. Si suggerisce di prevedere che, da una parte, il danneggiato possa esercitare il diritto al risarcimento anche sui beni oggetto di confisca, qualora il patrimonio dell’autore del reato sia incapiente; dall’altra, che la non applicazione della confisca sia subordinata all’effettivo esercizio del diritto alla restituzione da parte del danneggiato, come, del resto, affermato dalla Suprema Corte.

20 La Commissione, presieduta dal dott. Gennaro Marasca, istituita con decreto del Ministro della giustizia del 3 maggio 2016, e composta da magistrati e professori universitari, per l’elaborazione di una proposta attuativa della delega di recepimento del principio della cd. “tendenziale riserva di codice in materia penale”.

21 "Schema per la redazione di principi e criteri direttivi di delega legislativa in materia di riforma del sistema sanzionatorio penale" elaborato dalla Commissione ministeriale istituita con D.M. 13 giugno 2013 dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo.

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e) Sottrazione del profitto presso terzi, nonché, come affermato nel Progetto Pisapia, “il perfezionamento della disciplina di tutela dei terzi che vantano diritti sulle cose confiscate”, anche alla luce dell’art. 6 della Direttiva (considerando n. 24).

f) L’applicazione della confisca diretta e obbligatoria del profitto anche in caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione del reato: la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato (nel progetto Pisapia lettera a), comma 2, art. 55, ultimo periodo), in conformità alle indicazioni della sentenza Lucci, S.u. 2015, n. 31617 (una simile soluzione si dovrebbe prevedere anche in conformità all’art. 4, c. 2 della Direttiva n. 42/2014).

Sembra discutibile, invece, l’estensione di una simile soluzione nei confronti della confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/’92, - ora art. 240 bis c.p. in seguito all’introduzione del d.lgs. n. 21/2018 -, da parte della l. 161/2017 (osservazioni Maugeri sul disegno di legge n. 213422).

g) La confisca degli strumenti del reato: si dovrebbe richiedere un nesso sostanziale dello strumento con il reato, se si vuole salvaguardare la natura preventivo-interdittiva della confisca che, altrimenti, acquista carattere punitivo.

h) Per evitare che si possano verificare casi di moltiplicazione sostanziale del provvedimento ablatorio, che sarebbero irragionevoli perché in contrasto con ogni sua funzione, si dovrebbe espressamente prevedere che nel caso di concorso di persone nel reato sia confiscabile nei confronti del singolo concorrente solo il provento che egli abbia tratto dalla partecipazione al reato.

3.2. Confisca allargata, in seguito a condanna, ex art. 12 sexies d.l. 306/92 (ora art. 240 bis c.p. in seguito all’introduzione del d.lgs. n. 21/2018).

L’art. 27 del d.d.l. 2134/S approvato alla Camera dei deputati nel novembre del 2015 “Modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, A.C. 1039 e abb., recepito con la legge n. 161/2017 (art.

31, c. 1, lett. a), della l. 17 ottobre 2017, n. 161), nonché l’art. 13-ter, c. 1, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172, hanno riformato la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. 306/92. Per le critiche al progetto si vedano le osservazioni di Maugeri al disegno di legge n. 2134, tra i materiali dei componenti della commissione23.

Successivamente alla consegna della relazione l’art. 12 sexies (commi 1, 2 ter, 4 -bis , 4 -quinquies , 4 -sexies , 4 -septies , 4 -octies e 4 -novies) è stato abrogato dall'articolo 7,

22 Da ultimo sia consentito il rinvio a A.M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016). Lo statuto della confisca allargata ex art. 240-bis c.p.: spada di Damocle sine die sottratta alla prescrizione (dalla l. 161/2017 al d.lgs.

n. 21/2018), in Arch. pen. 2018, Speciale riforme, 236 ss.

23 Sia consentito il rinvio a A.M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016), cit.

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c. 1, lett. l), del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 e la disciplina della confisca allargata è stata, innanzitutto (c. 1 e 2 ter), trasposta nel nuovo art. 240 bis c.p., introdotto dall’art. 6, c. 1, d.lgs. n. 21/201824.

In questa sede in chiave propositiva basti sottolineare la necessità di garantire l’udienza camerale nell’ambito del procedimento in fase di esecuzione destinato ad applicare la confisca in questione in modo da garantire il contradditorio, consentendo al condannato di giustificare l’origine dei suoi beni come previsto dallo stesso art. 12 sexies l. 356/92 (ora art. 240 bis c.p.); nonché il ricorso in appello. In tale direzione si deve ricordare che la Corte EDU, nella sentenza Paraponiaris c. Grecia, afferma l’illegittimità ai sensi dell’art. 6 CEDU e, quindi, dei principi del giusto processo e della presunzione d’innocenza (art. 6, c. 2), delle confische inflitte con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione e in fasi processuali che non consentano un adeguato esercizio del diritto di difesa25. Si potrebbe attribuire la competenza in materia alla sezione misure di prevenzione come giudice specializzato nell’adozione dei provvedimenti contro il patrimonio e, quindi, il rinvio al relativo procedimento.

3.3. Confisca di prevenzione (art. 24 d.lgs. n. 159/11).

In materia dovrebbero, innanzitutto, essere salvaguardati taluni approdi interpretativi maggiormente garantistici in termini di tutela dei diritti fondamentali, come ad esempio la necessità dell’accertamento della correlazione temporale tra la manifestazione di pericolosità sociale e l’acquisto dei beni da confiscare (S.U. Spinelli); o la necessaria motivazione 'in positivo' dei profili di attualità della pericolosità per tutte le categorie tipizzate, anche per i soggetti indiziati di partecipazione ex art. 416 bis c.p. (“se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della attualità della pericolosità del proposto” deve rispondersi affermativamente, S.U.

30 novembre 2017). Per le critiche alla riforma si vedano le osservazioni Maugeri al disegno di legge n. 2134, tra i materiali dei componenti della commissione (estensione dell’ambito di applicazione soggettivo, estensione della confisca per equivalente ai successori, l’impossibilità di addurre i redditi sottratti al fisco per dimostrare il carattere proporzionato dei beni)26.

Nel prosieguo sono presentate delle proposte sul procedimento di prevenzione patrimoniale, anche alla luce dell’esame della giurisprudenza della Corte Europea in materia di giusto processo ex art. 6 CEDU, al fine di una piena giurisdizionalizzazione

24 Su tale riforma A.M. MAUGERI, La riforma della confisca (d.lgs. 202/2016), cit.

25 Corte eur. dir. uomo, I sezione, 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia, ric. n. 42132/06; M. PANZARASA, Confisca senza condanna? Uno studio de lege lata e de iure condendo sui presupposti processuali dell'applicazione della confisca, in Riv. it. dir. proc. pen. 2010, 1672, p. 1701 ritiene che gli stessi problemi si possono porre nel caso, ad esempio, della confisca disposta in sede di archiviazione, ovvero in sede di udienza preliminare, o ancora in occasione del proscioglimento anticipato ai sensi degli artt. 129 c.p.p. e 469 c.p.p.

26 Da ultimo sia consentito il rinvio a A.M. MAUGERI, La riforma delle misure di prevenzione patrimoniali ad opera della l. 161/2017, cit., 1 ss.

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del procedimento di prevenzione conforme alle pretese dell’art. 8 della Direttiva 42/2014 e in considerazione del recentissimo Regolamento UE 2018/1085 sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di confisca che prevede l’adozione del provvedimento di confisca in un procedimento “in criminal matters”.

1) Potere di iniziativa solo dell’autorità giudiziaria;

2) Imparzialità del giudice; principio riconosciuto dall’art. 6, comma 1 CEDU.

Anche nell’audizione di un procuratore aggiunto di Bologna, Cieri, è emersa tale problematica (il problema della terzietà del giudice). In particolare, la procedura prevista dalla legge n. 575/1965 e oggi dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione introdotto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15927, non prevede l’applicabilità al procedimento di prevenzione delle norme ordinarie in tema di astensione e ricusazione, compreso lo specifico segmento di quella disciplina riguardante l’efficacia degli atti posti in essere dal giudice astenuto o ricusato (art. 42 c.p.p.).

3) Impugnazioni. La legge n. 161/2017, art. 6, prevede la possibilità per l'interessato di impugnare il provvedimento di sequestro innanzi alla Corte di Appello (art. 27, comma 1 d.lgs. n. 159/2011), sia pure nelle forme "sincopate" già previste dall'art.

10 per il decreto di confisca. Si tratta di una direzione di marcia certamente condivisibile ma probabilmente non sufficientemente meditata sul piano del rito: la specificità del provvedimento interinale in materia di misure di prevenzione patrimoniali, infatti, richiederebbe verosimilmente una disciplina ad hoc. Non è stata prevista, inoltre, la possibilità di impugnare il provvedimento del Tribunale che rigetta l'istanza di revoca del sequestro, istanza che verosimilmente apre maggiori spazi alla difesa rispetto alla stessa impugnazione del provvedimento di applicazione del sequestro: lacuna grave, sol se si pensi che invece il pubblico ministero può impugnare la revoca del sequestro e, in seguito alla riforma, il diniego di confisca non preceduta da sequestro (già prima in base all’orientamento giurisprudenziale, confermato dalle S.U. 23/2/2017, n. 20215, in base ad un’interpretazione estensiva fondata sui “principi generali che regolano il sistema delle impugnazione dei provvedimenti in materia di misure personali”). Tale asimmetria tra accusa e difesa potrebbe costituire oggetto di censura di costituzionalità.

4) Il diritto di difendersi provando. In tale ambito si può sottolineare la necessità di garantire il diritto di difendersi provando28, espressione del principio della parità delle armi nel senso di un giusto equilibrio tra le parti che «vale di regola in civile come in penale» 29 e si traduce nell’esigenza di garantire a ciascuna parte una possibilità ragionevole di presentare le proprie prove in condizioni di eguaglianza, nonché l’obbligo per il giudicante di procedere all’esame effettivo dei mezzi, degli argomenti e delle offerte di prova delle parti, salvo verificarne la pertinenza ai fini della decisione 30

27 In G.U. 31 ottobre 2011.

28 Corte e.d.u., 11 dicembre 2008, Mirilashvili v. Russia, n. 6293/04, §§ 222-227.

29 Corte e.d.u., 27 ottobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi, Serie A n. 274, § 32-33.

30 Corte e.d.u., 19 aprile 1994, Van de Hurk c. Paesi Bassi, Serie A n. 288, § 59; Kraska c. Svizzera, 19 aprile 1993, § 30; Dombo Beheer B.V., cit., § 35.

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(contributo Maugeri, La giurisprudenza della Corte Edu)31. Piccoli passi positivi, ma non sufficienti, in tale direzione sono stati realizzati con la riforma introdotta dalla l. 161/2017 laddove prevede l’ampliamento delle ipotesi di diritto alla prova.

5) Contraddittorio (nonostante le critiche della dottrina – si veda relazione –, molti p.m. auditi rivendicano la prassi dello svolgimento del procedimento di prevenzione in contraddittorio; Alfonso, pur riconoscendo che spesso il processo di prevenzione si basa su documentazione scritta – sentenze, ordinanze cautelari, etc. –, evidenzia che alcuni tribunali ascoltano dei testimoni, per esempio i collaboratori di giustizia, nel rispetto delle regole del processo penale, garantendo il contraddittorio).

Passi avanti si sono fatti con la l. 161/2017 in termini di rilievo del legittimo impedimento del difensore. Per garantire il diritto al contraddittorio, pacificamente riconosciuto dalla Corte EDU anche in materia civile, quale espressione del principio dell’equo processo ex art. 6 CEDU32, occorre riconoscere effettivamente il diritto per ogni accusato di poter esaminare o far esaminare i testimoni a carico 33, e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico (contributo Maugeri, La giurisprudenza della Corte)34.

6) Standard della prova. In relazione alla prova dell’origine illecita, anche in seguito alla “novellazione” introdotta dal D.L. n. 92 del 2008, art. 10, la giurisprudenza continua a ripetere come un mantra35 che non si tratterebbe di un’inversione dell’onere della prova ma di un mero onere di allegazione in capo alla difesa, e si continua a negare che sia in alcun modo cambiata l’intensità dell’apporto probatorio richiesto all’accusa in relazione all’origine illecita dei beni, in seguito alla differente formulazione introdotta dal d.l. n.

92/2008, – "risultino essere frutto", in luogo della precedente formulazione che richiedeva l'esistenza di "sufficienti indizi" di origine illecita (in origine, espressamente prevista solo per il sequestro). La dottrina, all’indomani della riforma, ha proposto di interpretare il

“risultino” nel senso di pretendere lo standard della prova penalistico attraverso la prova indiziaria ex art. 192 c.p.p. dell’origine illecita, come, del resto, è pacificamente interpretato il “risultino nella disponibilità”; tanto più in seguito alla separazione delle misure personali dalle patrimoniali e quindi alla mancanza di attualità della pericolosità sociale, l’unico elemento che può giustificare la confisca in uno Stato di diritto è rappresentato dalla prova dell’origine illecita dei beni da confiscare36. Per contro, invece, da una parte le Sezioni Unite non vogliono minimamente cedere a pretese garantistiche in relazione allo standard

31 A.M. MAUGERI, La tutela della proprietà nella C.e.d.u. e la giurisprudenza della Corte Europea in tema di confisca, in (a cura di) M. MONTAGNA, Sequestro e confisca nel sistema penale, Torino 2017, p. 59.

32 Corte e.d.u., 22 settembre 2009, Cimolino c. Italia, n. 12532/05, § 43; Id., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia,

§ 33; Id., 16 febbraio 2006, Prikyan e Angelova c. Bulgaria, § 52; Id., 13 ottobre 2005, Clinique de Acacias e Altri c. Francia, § 38; Id., Khodorkovskiy and Lebedev, cit., § 707.

33 Corte e.d.u., AlKhawaja e Tahery c. Regno Unito, n. 26766/05; Id., 15 dicembre 2011, n. 22228/06. In materia cfr. GRABENWARTER, op. cit., p. 161 ss.

34 A.M. MAUGERI, La tutela della proprietà nella C.e.d.u., cit., p. 60 ss.

35 T. PADOVANI,Misure di sicurezza e misure di prevenzione, Pisa 2014, 80.

36 A.M. MAUGERI, La riforma delle sanzioni patrimoniali: verso un actio in rem?, in O.MAZZA F.VIGANÒ. Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, Torino 2008, 155 ss.; ID., Dalla riforma delle misure di prevenzione patrimoniali, in O.MAZZA F.VIGANÒ, Il “Pacchetto sicurezza” 2009, Torino 2009, 463 ss..

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probatorio, temendo probabilmente che la richiesta di un più rigoroso standard possa compromettere l’efficienza del sistema delle misure di prevenzione fondato sull’alleggerimento delle garanzie penalistiche; dall’altra parte, però, le stese Sezioni Unite ammettono l’uso di presunzioni in materia « affidate ad elementi indiziari purché connotati dei necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza”. Emerge la contraddittorietà di tali affermazioni che negano l’applicabilità dell’art. 192 c.p.p. in materia, ma fondano le presunzioni su indizi gravi, precisi e concordanti 37, al punto che in dottrina si arriva a dedurre da tali affermazioni delle S.U. l’accoglimento dello standard penalistico della prova nel procedimento in questione38. Tale standard penalistico, del resto, è stato accolto da un orientamento più garantista (e minoritario) della giurisprudenza39 e sarebbe in linea con le pretese del Regolamento 2018/1805 in materia circa il fatto che il provvedimento di confisca sia assunto in un procedimento che adotti le garanzie della materia penale. Come si afferma nel considerando n. 18) “In any case, the safeguards under the Charter should apply to all proceedings covered by this Regulation. In particular, the essential safeguards for criminal proceedings set out in the Charter should apply to proceedings in criminal matters that are not criminal proceedings but which are covered by this Regulation.”.

Disciplinare compiutamente la struttura del procedimento di prevenzione: in particolare si suggerisce (contributo Balsamo, materiale esperti) di disciplinare compiutamente la struttura del procedimento di prevenzione.

Nell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 potrebbero essere aggiunti i seguenti commi:

a) “Resta fermo il diritto di ciascuna delle parti di ottenere l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono contenute negli atti e documenti prodotte da altre parti, a meno che l’esame stesso sia divenuto impossibile. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, escludendo quelle che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti”.

b) “La perizia non è soggetta ai limiti temporali previsti dagli articoli 227 e 508 del codice di procedura penale”.

Al riguardo, occorre premettere che nel testo di riforma non vengono affrontate alcune delle questioni – come quelle attinenti all’esercizio del diritto alla prova, alle modalità di conduzione dell’attività istruttoria, al regime di conoscibilità degli atti formati dall’accusa – che appaiono più rilevanti per la compiuta realizzazione di un “giusto processo di prevenzione”. La ulteriore modifica qui proposta muove dall’idea che, per

costruire linee-guida capaci di orientare l’interprete, ma anche per potenziare la collaborazione giudiziaria internazionale, appare necessario disciplinare compiutamente il procedimento di prevenzione nel segno dell’efficienza e della

37 Cfr. A.M. MAUGERI, Una parola definitiva, cit., 966 s.

38 F. CAPRIOLI, Fatto e misure di prevenzione, in Misure patrimoniali nel sistema penale: effettività e garanzie", Milano 2016, 51 ss.

39 Trib. di Palermo, Sez. Mis. di Prev., 25 ottobre 2010, Zummo; 25 settembre 2013, Sapienza, inedita. Cfr.

Cass., 22 aprile 2009, Buscema e altri, n. 20906, Rv. 244878; Cass., sez. 5, 21 aprile 2011, n. 27228; Cass., sez.

VI, 24 febbraio 2011, n. 25341, Meluzio.

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garanzia. La prima modifica proposta è finalizzata ad attuare pienamente nel procedimento di prevenzione il diritto alla prova e il diritto al contraddittorio secondo le indicazioni desumibili dall’art. 6 CEDU, senza però estendere a questo settore la regola della separazione funzionale delle fasi che, oltre ad essere estranea alle previsioni convenzionali, costituisce una peculiarità tipica della fase dibattimentale del processo penale, e non può quindi trovare applicazione nell'ambito di un procedimento modellato su quello di esecuzione. Contra, sotto questo profilo, i membri del Tavolo XV ritengono invece necessario stabilire la separazione funzionale delle fasi per garantire l’imparzialità del giudice.

La disciplina del potere del presidente di assicurare la pertinenza delle domande nel corso dell’esame testimoniale, prevista dall’art. 499, comma 6 , c.p.p., viene qui integrata con la precisazione che tale potere si estende all’esclusione delle domande che risultano superflue tenuto conto del contenuto degli atti e documenti acquisiti. Si tratta di una precisazione opportuna per evitare che l’assunzione delle prove dichiarative possa essere strumentalizzata per esiti meramente dilatori, senza alcuna concreta utilità sul piano dimostrativo.

Occorre, poi, escludere l'applicabilità dei limiti temporali previsti dal codice di rito per la perizia; si tratta di una precisazione necessaria tenuto conto della particolare complessità che contrassegna gli accertamenti tecnici nella materia della prevenzione patrimoniale, in cui il termine di sei mesi appare del tutto insufficiente per una valutazione approfondita delle risultanze bancarie e aziendali, in modo da escludere ogni valutazione sommaria che comporterebbe notevoli pregiudizi per le ragioni sia

Occorre, poi, escludere l'applicabilità dei limiti temporali previsti dal codice di rito per la perizia; si tratta di una precisazione necessaria tenuto conto della particolare complessità che contrassegna gli accertamenti tecnici nella materia della prevenzione patrimoniale, in cui il termine di sei mesi appare del tutto insufficiente per una valutazione approfondita delle risultanze bancarie e aziendali, in modo da escludere ogni valutazione sommaria che comporterebbe notevoli pregiudizi per le ragioni sia