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Le squadre investigative comuni

ORDINE EUROPEO DI INDAGINE PENALE E SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

12. Le squadre investigative comuni

Come già evidenziato, la direttiva 2014/41/UE non si applica alle squadre investigative comuni (joint investigation teams), le quali continuano ad essere regolate dall’art. 13 della Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea del 29 maggio 2000, nonché dalla decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2000, che ne riproduce il contenuto90.

Con l’espressione joint investigation teams, si allude a squadre investigative cui partecipano, sotto un'unica direzione e in uno stretto rapporto di collaborazione, organi inquirenti e di polizia di più Stati.

Ai sensi dell’art. 13 §1 della Convenzione del 29 maggio 2000 e dell’art. 1 §1 della decisione quadro 2002/465, l’istituzione della squadra è possibile «a) quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri; b) quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un’azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati».

È possibile la partecipazione alla squadra di funzionari di organismi quali l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), Europol, Eurojust. Tuttavia, essi risultano distinti dai componenti della squadra: le previsioni della Convenzione e della decisione quadro non si applicano infatti a tali persone, salvo che l’accordo istitutivo della squadra non preveda altrimenti (art. 13 §12 della Convenzione del 29 maggio 2000; art. 1 §12 decisione 2002/465/GAI).

90 La ragione dell’emanazione della decisione quadro è dovuta essenzialmente al ritardo da parte degli Stati membri nel recepire la Convenzione. In argomento,G.DE AMICIS, Le forme e gli strumenti della cooperazione, in Manuale di procedura penale europea, a cura di R.E.KOSTORIS, Milano, 2014, p. 227; S.PONTEDURO, Le squadre investigative comuni sovranazionali: un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria e di polizia, in Cass. pen., 2012, p. 3567; A.VITALE, Le squadre investigative comuni, in La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo:

strumenti, soggetti, risultati, in La circolazione investigativa nello spazio giuridico europeo: strumenti, soggetti, risultati, a cura di L. Filippi, Padova, 2010, p. 69-70.

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L’accordo costitutivo della squadra individua lo Stato in cui saranno svolte le indagini o la maggior parte di esse: in quest’ambito, la squadra opera come se fosse un’autorità dello Stato, potendo compiere atti di ricerca e acquisizione di fonti di prova.

La direzione della squadra è affidata ad un rappresentante dell’autorità dello Stato sul cui territorio vengono svolte le indagini, il quale agisce secondo le regole del proprio diritto nazionale e impartisce istruzioni agli altri membri.

Nel territorio individuato dall’accordo istitutivo, la squadra compie da sé attività di acquisizione probatoria. A fronte della necessità di effettuare misure investigative in un altro degli Stati che l’hanno costituita, si dovrà invece formulare un’apposita richiesta all’autorità nazionale competente, la quale decide alle medesime condizioni applicabili in un’indagine interna.

Gli atti compiuti dalla squadra devono rispettare il criterio della lex loci, ossia devono essere compiuti nel rispetto delle disposizioni dello Stato membro in cui si opera91. Né la Convenzione del 29 maggio 2000 né la decisione quadro 2002/465 dettano peraltro disposizioni specifiche circa l’utilizzabilità negli ordinamenti degli Stati membri di elementi raccolti dalle squadre investigative comuni nel territorio di un altro Stato membro.

Al riguardo, soccorrono unicamente l’art. 13 §10 della Convenzione e l’art. 1 §10 della decisione quadro. Ai sensi delle disposizioni in esame, le informazioni legalmente ottenute da un membro della squadra e non altrimenti disponibili per le autorità competenti dello Stato membro interessato possono essere utilizzate: a) per i fini previsti dall’accordo di costituzione, b) previo accordo dello Stato membro in cui le informazioni sono rese disponibili, per l’individuazione, l’indagine e il perseguimento di altri reati, c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, purché ciò non pregiudichi le indagini penali di un altro Stato membro interessato, e d) per altri scopi entro i limiti convenuti dagli Stati che hanno costituito la squadra. Si prevede inoltre che il consenso di cui alla lettera b) possa essere negato unicamente qualora l’uso della prova possa mettere in pericolo le indagini penali nello Stato membro interessato o qualora quest’ultimo potesse rifiutare l’assistenza giudiziaria ai fini di tale uso.

In attuazione della delega prevista dalla legge n. 114 del 2015, il legislatore italiano ha provveduto a dare attuazione, con d. lgs. 15 febbraio 2016 n. 34, alla decisione quadro in materia di squadre investigative comuni92. Pare dunque opportuno offrire una sintesi dei profili più significativi della disciplina in esame.

L’art. 2 disciplina l’ipotesi in cui l’iniziativa per la costituzione della squadra provenga dall’Italia: al riguardo, la competenza è attribuita al Procuratore della Repubblica.

91 G.DE AMICIS, Le forme e gli strumenti della cooperazione, cit., p. 228; A.MANGIARACINA, Verso nuove forme di cooperazione giudiziaria: le squadre investigative comuni, in Cass. pen, 2004, p. 2196; A. VITALE, Le squadre investigative comuni, cit., p. 73.

92 In argomento, R.BELFIORE, Le squadre investigative comuni nel decreto legislativo n. 34/2016, in Cass. pen., 2016, p. 3886 ss.; G.DE AMICIS, I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, ivi, 2016, p. 7 ss.; M.PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, in Dir. pen. proc., 2016, p. 1006 ss.

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Di particolare interesse la disciplina dei presupposti per la costituzione della squadra. L’art. 2 del decreto non richiama infatti soltanto «l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati membri o di assicurarne il coordinamento»:

la squadra può altresì essere costituita su iniziativa italiana quando si proceda per indagini relative ai delitti di cui agli artt. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lett. a) c.p.p., ovvero a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.

Con riguardo a tali fattispecie di reato, il legislatore ha dunque operato una presunzione di complessità e transnazionalità delle indagini, tali da giustificare il ricorso ad una squadra investigativa comune93.

Si è anzi sostenuto che la regolamentazione normativa delle squadre investigative comuni sia stata pensata proprio avendo riguardo all’attività della criminalità organizzata transnazionale, e che in tale ambito l’istituto troverà prevalentemente applicazione94.

L’ipotesi di iniziativa proveniente dall’estero è disciplinata dall’art. 3. La richiesta è indirizzata al Procuratore della Repubblica: qualora quest’ultima preveda il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, il Procuratore non può dar corso alla richiesta. Quest’ultima potrà peraltro essere rinnovata, a patto che sia resa conforme alle disposizioni e ai principi del nostro ordinamento95.

Un ruolo fondamentale è giocato dall’atto costitutivo della squadra, il quale ne indica oggetto, finalità, componenti e durata (art. 4). Contrariamente alla decisione quadro, il decreto legislativo non ammette che della squadra possano far parte i rappresentanti di istituzioni quali OLAF, Europol e Eurojust96. La scelta, motivata sulla base della necessaria segretezza delle indagini ex art. 329 c.p.p.97, appare peraltro criticabile, alla luce del contributo che gli esponenti di tali organismi, specificamente dediti al coordinamento investigativo, avrebbero potuto apportare alle squadre98.

La direzione della squadra, conformemente a quanto previsto dalla decisione quadro, è attribuita al rappresentante dell'autorità dello Stato in cui la squadra

93R.BELFIORE, Le squadre investigative comuni nel decreto legislativo n. 34/2016, cit., p. 3887; G.DE AMICIS, I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, cit., p. 8.

94 M.PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, cit., p. 1008.

95 In questo senso G. DE AMICIS, I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, cit., p. 10.

96 Peraltro, Eurojust – che ai sensi della decisione quadro 2002/187/GAI è competente a finanziare le squadre investigative comuni – nel corso dell’anno 2016 ha dato impulso alla costituzione di otto squadre investigative comuni. V. L’attività del desk italiano di Eurojust per l’anno 2016. Relazione del membro nazionale, in Dir. Pen. Cont., 17 marzo 2017, p. 51.

97 Così M.PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, cit., p. 1011.

98 In questo senso R.BELFIORE, Le squadre investigative comuni nel decreto legislativo n. 34/2016, cit., p. 3888 – 3889; G.DE AMICIS, I decreti legislativi di attuazione della normativa europea sul reciproco riconoscimento delle decisioni penali, cit., p. 10 –11.

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interviene. La legge da osservare nel corso delle operazioni di indagine è individuata in conformità al criterio della lex loci (v. art. 6 co. 1).

Rimediando alla genericità della decisione quadro, l’art. 6 offrire una organica disciplina dell’utilizzabilità degli atti compiuti dalla squadra e destinati a confluire in un procedimento penale italiano. Mentre i verbali degli atti irripetibili compiuti dalla squadra confluiscono nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 c.p.p., agli atti ripetibili compiuti all’estero è attribuita la stessa efficacia dei corrispondenti atti compiuti secondo la legislazione italiana: pertanto, essi assumono una valenza essenzialmente interna alla fase delle indagini preliminari99. Al di là dei fini per cui la squadra è istituita, le informazioni legittimamente ottenute potranno essere utilizzate nei casi di cui all’art. 6 co. 4, che riproduce le ragioni già individuate dalla decisione quadro.

13. Conclusioni.

Con specifico riguardo al contrasto alla criminalità organizzata, l’introduzione dell’ordine europeo di indagine penale è destinato ad apportare un sensibile miglioramento all’efficienza del sistema di cooperazione giudiziaria.

La direttiva sull’ordine europeo mette infatti a disposizione un sistema agile ed onnicomprensivo, valevole per ogni tipologia di prova. La deroga al principio di doppia incriminazione, dettata per reati riconducibili all’attività della criminalità organizzata transazionale, comporta una sensibile riduzione delle ipotesi di rifiuto di riconoscimento dell’ordine.

La direttiva offre inoltre un catalogo di atti d’indagine particolarmente pervasivi:

basti pensare all’analitica disciplina delle intercettazioni telefoniche, delle acquisizioni bancarie e finanziarie anche in tempo reale, delle operazioni di infiltrazione.

Da ultimo, il contrasto alla criminalità organizzata trova nuova linfa nel recepimento dell’istituto delle squadre investigative comuni. In quest’ottica, spicca la previsione di cui all’art. 2 d.lgs. n. 34 del 2016, che consente in ogni caso il ricorso alla squadra per le indagini relative ai delitti di cui agli artt. 51, commi bis, quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lett. a) c.p.p., ovvero a delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. L’istituto della squadra investigativa comune trova così una corsia preferenziale nell’ambito dei delitti legati alla criminalità organizzata. Nell’ottica di un più proficuo coordinamento investigativo, sarebbe stato tuttavia opportuno consentire la partecipazione alla squadra di membri di OLAF, Europol, Eurojust.

Sia lo schema di decreto legislativo predisposto dall’Ufficio Legislativo in tema di ordine europeo di indagine, sia il d.lgs. n. 34 del 2016, si sono premurati di porre rimedio al vizio d’origine della direttiva 2014/41/UE e della decisione quadro

99 Peraltro, essi dovranno ritenersi in ogni caso inutilizzabili, qualora contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento: in questo senso M.PERROTTI, Squadre investigative comuni in ambito euro unitario. Dalla decisione quadro alla normativa nazionale, cit., p. 1013.