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CARICHE PUBBLICHE O ELETTIVE LOCALI

Membri del Parlamento e delle assemblee regionali. Tutti i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni.

Durante l'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di servizio.

Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali.

Eletti nelle amministrazioni locali. Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati facenti parte delle Giunte chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

In alternativa, essi possono ottenere permessi retribuiti e non retribuiti continuando ad effettuare regolarmente la prestazione lavorativa, così come riepilogato nella tabella seguente.

CONGEDO BIENNALI NON RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI

Si tratta di un permesso (congedo) che può essere chiesto dal lavoratore dipendente, sia pubblico sia privato, in caso di grave motivo personale e/o familiare.

Aventi diritto. Il congedo non retribuito può essere utilizzato per assistere parenti e affini entro il terzo grado portatori di handicap anche non conviventi:

→ coniuge

→ figli legittimi,

→ figli legittimati,

→ figli adottivi,

→ genitori,

→ generi,

→ nuore,

→ suoceri,

→ fratelli.

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→ Sorelle

Il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal grado di parentela, ammettendo quindi anche la famiglia di fatto e le unioni civili.

Rientro al lavoro. Quando non sia stabilità una durata minima del congedo, il lavoratore potrà richiedere di rientrare anticipatamente al lavoro, dando un preavviso minimo di sette giorni, nel caso sia stato assunto un lavoratore in sua sostituzione.

Termine del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà necessariamente tenere conto l’eventuale datore di lavoro successivo.

I gravi motivi. I gravi motivi per cui si può richiedere il permesso sono:

a) necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sopra indicati, a condizione che non abbia chiesto il permesso per lutto

b) necessità della presenza e dell’impegno del lavoratore per la cura e l’assistenza dei familiari c) grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia

d) patologie dei familiari sopraelencati, ad esclusione del richiedente il permesso.

Patologie

1. patologie acute e croniche che comportano la perdita permanente o temporanea dell’autonomia funzionale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-trauma-tica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche

2. patologie acute e croniche che richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi periodici ematochimici e strumentali

3. patologie acute e croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario

4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per la cui terapia e riabilitazione necessita il coinvolgimento dei genitori.

Anche se risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra le varie situazioni che richiedono la presenza del lavoratore, l’elenco di patologie e di situazioni si presenta molto ampio e comprensivo di numerose ipotesi di difficoltà familiari e personali.

Il grave disagio del lavoratore o della lavoratrice, ad esclusione della malattia, com’è noto diversamente normata, potrebbe configurare ipotesi di motivi di sofferenza personale come separazione, divorzio.

Documentazione. La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta.

La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo.

Durata del periodo di congedo. Il congedo può essere utilizzato, per un periodo frazionato o continuativo fino a due anni nell’intera vita lavorativa.

A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, al termine del rapporto di lavoro, l’attestazione del periodo di congedo fruito dal lavoratore o dalla lavoratrice.

Il periodo viene conteggiato secondo calendario ed è comprensivo di giorni festivi e non lavorativi; le frazioni di mese vengono sommate fra di loro fino a raggiungere un mese con trenta giorni.

Il limite di due anni è pure il limite massimo individuale, ne consegue che, se una lavoratrice o un lavoratore avesse, ad esempio, già fruito di 8 mesi di congedo per gravi motivi familiari, anche per motivi riguardanti la propria persona e non necessariamente per il figlio/a disabile, potrà usufruire del congedo straordinario retribuito per assistere il figlio disabile per soli 16 mesi e non per 24; gli 8 mesi rimanenti e retribuiti potranno esser fruiti dall’altro genitore qualora ne avesse i requisiti.

35 In sostanza, il limite di due anni del congedo straordinario retribuito è complessivo tra entrambi i genitori e tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave.

Se ne deduce che, nel caso di fruizione del congedo retribuito per il figlio/a disabile grave da parte di un solo genitore, questo stesso genitore si trova ad aver esaurito l’intero periodo spettante, sempre due anni, del congedo per gravi motivi di famiglia.

Se invece entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato, si dividono il congedo retribuito, ciascuno dei due mantiene il diritto alla propria parte rimanente di congedo ordinario non retribuito per gravi motivi di famiglia.

Cumulabilità. Questo congedo è cumulabile con quello per assistere un figlio con handicap grave, ove non riguardi lo stesso figlio ma sia già stato utilizzato per altri motivi espressamente previsti dalla disposizione nei confronti di altri figli o di altri familiari.

Non impedisce, quindi - in via di principio – la possibilità per la lavoratrice madre o in alternativa il padre, anche adottivi o dopo la loro scomparsa (o per l’incapacità fisica), ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto portatore di handicap grave, di usufruire di un ulteriore periodo di due anni, in questo caso di congedo retribuito (vedi).

Retribuzione e pensione. Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione volontaria; inoltre il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo.

Il riscatto del periodo di sospensione dal lavoro comporta un onere economico per il richiedente, è agganciato a tutta un serie di fattori quali: l’età del richiedente, il sesso, il numero dei contributi che si fanno già valere, l’ammontare della retribuzione percepita e il periodo da riscattare.

E’ quindi interesse presentare la domanda il più presto possibile, in quanto con il passare degli anni, le condizioni di riscatto si vanno facendo più onerose.

Per la prosecuzione volontaria dei contributi è necessario che il richiedente, al momento della domanda, possa far valere 3 anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, oppure complessivamente 5 anni di contributi in qualsiasi epoca versati.

La domanda. I vari CCNL possono regolamentare le modalità della domanda e anche il diniego del datore di lavoro e l’eventuale contraddittorio tra i due soggetti.

Laddove il CCNL non avesse ancora definito le modalità operative, vige quanto disposto dal decreto, e cioè:

• il datore di lavoro deve dare la sua risposta, comunque, entro dieci giorni dalla domanda di congedo, e informare il lavoratore

• il diniego, anche parziale, del periodo di congedo, dovrà essere motivato da argomenti relativi all’organizzazione del lavoro che non consentano la sostituzione del lavoratore

• la domanda, comunque, su richiesta del lavoratore, deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni.

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può negare la richiesta di congedo se questo risulta inconciliabile con la durata del rapporto lavorativo, o quando siano già stati concessi i tre giorni di permesso retribuito, oppure se il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un altro dipendente già in congedo per motivi familiari.

Rientro al lavoro. Se non è stato fissato un periodo minimo, il lavoratore può rientrare al lavoro anche prima della scadenza del congedo.

Qualora ci sia stata sostituzione del lavoratore in congedo, il rientro anticipato può avvenire se c’è un preavviso di almeno 7 giorni.

36 Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anche con un preavviso inferiore ai 7 giorni richiesti e anche se è stata fissata una durata minima del congedo.

Da non confondere. Questo congedo non va confuso con quello retribuito, sempre per un massimo di due anni, previsto per l’assistenza a familiari portatori di handicap (vedi).

SINTESI

• Il lavoratore/trice è tenuto a comunicare preventivamente al proprio datore di lavoro l’evento che da titolo al permesso e i giorni nei quali sarà utilizzato

• I giorni vanno utilizzati entro 7 giorni

• Deve essere consegnata idonea documentazione rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta, o dal SSN

• I giorni festivi e quelli non lavorativi sono inclusi nel periodo

• L’accordo deve essere stipulato in forma scritta

• All’accertamento del venire meno della grave infermità, il lavoratore è tenuto a riprendere il lavoro; eventuali giorni non fruiti possono essere utilizzati per altri eventi

• E’ cumulabile con i permessi di cui all’art. 33 legge 104/1992

• I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore

(Fonte principale di riferimento art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000)

http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/19/due-anni-di-congedo-non-retribuito/ ) DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Non tutti i CCNL contengono un riferimento alla legge e dettano eventuali disposizioni; ciò non significa che, al ricorrere delle condizioni soggettive sopra illustrate, non sorga il diritto giacché questo trova la sua fonte primaria nella Legge. Si ritiene possibile nei settori privati la definizione di accordi decentrati.

ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedo/