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Aventi diritti e misura. La legge 53/2000, rappresenta una normativa innovativa poiché ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla formazione “permanente” durante tutto l’arco della vita e la possibilità di fruire di congedi per la formazione.

I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi non retribuiti, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.

E’ quanto prevede l’art. 5 della legge 53/2000, in aggiunta a quanto previsto in materia di permessi per il diritto allo studio.

Questo congedo è finalizzato a:

a) completare il proprio percorso scolastico, dalla scuola dell’obbligo fino alla laurea;

b) partecipare ad attività formative autonomamente scelte e non collegate a quelle provenienti dal datore di lavoro.

c) alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle eventualmente finanziate dal datore di lavoro e da quelle previste dai CCNL

I congedi formativi possono anche essere richiesti per completare la propria formazione, anche in un settore diverso che non è attinente a quello dell’azienda o ente per il quale si lavora.

53 Domanda. Il congedo deve essere richiesto con un preavviso minimo di 30 giorni e il datore di lavoro può non accogliere la richiesta o può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative; i CCNL possono regolamentare le modalità di presentazione della domanda.

Fruizione. Il congedo per formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.

Negazione del congedo. Il datore di lavoro pubblico o privato può negare la fruizione del congedo qualora l’assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi o per oggettive esigenze di servizio, in quest’ultimo caso, tuttavia, è possibile differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi.

Retribuzione e pensione. Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione volontaria.

Licenziamento. E’ nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la formazione continua.

Il riscatto del periodo di sospensione dal lavoro comporta un onere economico per il richiedente, è agganciato a tutta un serie di fattori quali: l’età del richiedente, il sesso, il numero dei contributi che si fanno già valere, l’ammontare della retribuzione percepita e il periodo da riscattare.

E’ quindi interesse presentare la domanda il più presto possibile, in quanto con il passare degli anni, le condizioni di riscatto si vanno facendo più onerose.

Per la prosecuzione volontaria dei contributi è necessario che il richiedente, al momento della domanda, possa far valere 3 anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, oppure complessivamente 5 anni di contributi in qualsiasi epoca versati.

Interruzione. Il congedo si interrompe se insorge una documentata grave infermità, secondo criteri determinati dal decreto interministeriale sui congedi per gravi motivi famigliari.

In quest’ultimo caso si applicano la disposizione sulla malattia prevista dai CCNL e le norme relative ai periodi di comporto.

I CCNL.

I singoli CCNL definiscono:

▪ il monte ore da destinare ai congedi

▪ i criteri per l’individuazione dei lavoratori/trici e le modalità di orario

▪ le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene

▪ le ipotesi di differimento

▪ le ipotesi diniego

▪ i termini del preavviso.

Prolungamento dell’età pensionabile. Chi fruisce di questi congedi, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria.

La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.

Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi.

Anticipazione del maturato presso i fondi pensione. Gli statuti dei Fondi di previdenza complementare possono regolamentare l'anticipazione per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi.

Gli iscritti ai fondi pensione da almeno 8 anni possono richiedere un'anticipazione della prestazione maturata fino a un massimo del 30% per qualsiasi esigenza degli iscritti stessi, quindi anche per far fronte al periodo del permesso formativo non retribuito.

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Salva la presenza di clausole più favorevoli, individuali o collettive, le regole per l'anticipazione sono quelle ordinarie, ossia:

4. l'aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore

5. la misura massima del 70% del TFR spettante in caso di cessazione del rapporto (comprendendo anche le quote versate al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS - aziende con almeno 50 addetti 6. il limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.

L'anticipazione può essere concessa una sola volta, a prescindere dalla ragione sottostante (nulla vieta un diverso accordo fra le parti).

Nessuna norma particolare è fissata per la giustificazione delle spese , considerando che l'assenza senza retribuzione vale da sola a giustificare la richiesta di supporto economico.

SINTESI

Aventi diritto Finalità Durata Diritti

Dipendenti con almeno 5

In via generale, nel caso in cui il CCNL non disciplini questa tipologia di congedo, si ritiene possibile nel settore privato la stipula di accordi a livello decentrato con le rappresentanze sindacali e le OO.SS firmatarie del CCNL di riferimento.

▪ CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali Art. 47

▪ CCNL 2016-2018 Funzioni Locali Art. 46

▪ CCNL 2016-2018 Sanità Privata Art. 38

▪ CCNL Sanità Pubblica Art. 23 CCNL integrativo del 20/09/2001

• CCNL AIOP RSA 2013-2015 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL)

• CCNL ANASTE 2017-2019 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL)

▪ CCNL ANFFAS 2017-2019 Art. 77

▪ CCNL ANPAS 2017-2019 Non previsto

• CCNL ARIS RSA 2013-2019 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL)

▪ CCNL Consorzi Industriali FICEI 2019-2021 Non previsto

▪ CCNL Cooperative Sociali 2017-2019 Non previsto

▪ CCNL Fabbricerie 2018-2020 Art. 48

▪ CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 44

▪ CCNL Federculture Non previsto

▪ CCNL Igiene Ambientale 2016 – Art. 45 lettera b)

▪ CCNL Misericordie 2010-2012 Non previsto

▪ CCNL UNEBA 2010-2012 Art. 35

▪ CCNL Valdesi Non previsto

CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/

55 CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Disposizioni Generali. L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni.

I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore (Vedi) Aventi diritto:

• lavoratrici del settore pubblico

• lavoratrici del privato

• lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

• apprendiste con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo

• lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari

Fruizione. Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

I CCNL possono prevedere l’una o l’altra modalità.

Retribuzione. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, (considerano solo le voci fisse e continuative ivi comprese eventuali indennità correlate al profilo professionale) riproporzionata in caso di rapporto di lavoro a part-time.

Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.

Part-Time. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nuovamente a tempo pieno su richiesta della lavoratrice.

Domanda. La donna al centro di un progetto di protezione assistito deve avvisare il datore di lavoro con almeno sette giorni di anticipo rispetto all’avvio delle assenze giustificate (a meno che non ci sia un’oggettiva impossibilità), indicando le date di inizio e fine del congedo per violenza di genere e consegnando la certificazione relativa al percorso di protezione, da richiedere alla struttura di riferimento o ai servizi sociali comunali.

56 Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all'INPS attraverso il servizio dedicato, oppure rivolgendosi al Patronato INCA CGIL.

Nel settore pubblico la domanda va inviata alla propria Amministrazione.

Documentazione. La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Per i CCNL che non contengono riferimenti alle norme di legge ovvero non disciplinano la materia, il diritto sussiste in forza delle Legge.

• CCNL pubblici 2016-2018 Art. 36 Funzioni Centrali – Art. 39 Sanità – Art. 34 Funzioni Locali

• CCNL Sanità Privata Art. 34, punto 6

• CCNL AGIDAE 2017-2019 Art. 61 lettera D)

• CCNL AIOP RSA 2013-2015 Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL)

• CCNL ANASTE 2017-2019 Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL)

• CCNL ANFFAS 2017-2018 Non disciplinato

• CCNL ANPAS 2017-2019 - Art. 33 ter.

• CCNL ARIS RSA Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL)

• CCNL Consorzi industriali FICEI 2019-2021 - Art. 55 bis

• CCNL Cooperative Sociali 2017-2019 - Art. 62.

• CCNL Fabbricerie 2018-2020 Art. 47

• CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 50

• CCNL Federcuture 2016-2018 Art. 45 bis

• CCNL Igiene Ambientale FISE Assombiente 2016 Art. 59

• CCNL Misericordie 2013-2015 Non disciplinato

• CCNL Polizia Penitenziaria. Norme di legge

• CCNL 2017-2019 UNEBA Non disciplinato

• CCNL 2017-2019 Valdesi art. 53.bis

• CCNL Vigili del fuoco. Norme di legge

Link utili ABC dei DIRITTI

http://www.abcdeidiritti.it/website/2017/05/20/guida-al-congedo-per-le-donne-vittime-di-violenza/

CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/