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Aventi diritto. Il congedo parentale (in passato conosciuto come astensione facoltativa) consiste nel diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto disoccupato o lavoratore autonomo.

Precisazione. La madre ed il padre possono utilizzare anche contemporaneamente il congedo, ed il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari per allattamento.

Durata del congedo. La durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi.

Precisamente:

a) alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;

c) se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi

Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell’astensione facoltativa da parte del padre, contrastando un’abitudine socialmente consolidata che vede la madre maggiormente coinvolta nella cura dei figli).

Quindi la madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro il 12° anno di età del bambino/a (e, cioè, fino al giorno compreso del compleanno) di un periodo di congedo parentale, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre di un periodo, sempre continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi elevabili a 7.

Considerando, quindi, che il periodo complessivo di congedo per entrambi i genitori, fissato per legge, non può eccedere, come detto, i 10 mesi, se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi possono arrivare a 11.

44 Situazione A

Madre lavoratrice (trascorso il periodo di astensione obbligatoria): 6 mesi Padre lavoratore: 6 mesi

Complessivamente non superio a: 10 mesi Situazione B

Madre lavoratrice (trascorso il periodo di astensione obbligatoria): 6 mesi Padre lavoratore se opta per un’astensione non inferire a 3 mesi: 7 mesi Complessivamente non superiore a: 11 mesi

Congedo parentale fruito dal padre Congedo parentale fruibile dalla madre parentale per un periodo massimo di tre anni in favore della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

45 Fruizione ad ore. La legge prevede la possibilità di utilizzare, oltre cha giorni, anche ad ore il congedo, secondo le modalità stabilite dai CCNL (si vedano i singoli CCNL link riportato in fondo).

Tuttavia, alcuni CCNL non prevedono apposite disposizioni, in questo caso è prevista una disciplina suppletiva che non si applica però al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Vigili del Fuoco.

Quindi, nell’ipotesi che il CCNL nulla preveda la fruizione oraria è consentita in misura pari o superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

E’ esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi previsti dal D.lgs 151/2001

Frazionabilità. Si è detto più volte che il congedo è possibile fruirlo sia in modo continuativo che frazionato, va però chiarito che in quest’ultimo caso è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa tra una frazione e l’altra.

Se le frazioni del congedo su susseguono in modo continuativo (ad esempio, in caso di settimana corta, dal lunedì al venerdì e cosi via) oppure intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo.

Esempio

da lunedì a venerdì = congedo parentale Sabato e Domenica

da lunedì a mercoledì = ferie giovedì = congedo parentale venerdì = ripresa del lavoro

Il sabato e la domenica vanno conteggiati in conto congedo, in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo parentale.

Trattamento economico e accredito della contribuzione figurativa previdenziale

1) Periodo di sei mesi entro i sei anni di età del figlio/a. La legge prevede che le lavoratrici e i lavoratori abbiano diritto a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, senza limiti reddituali, dalla quale vengono escluse le voci come tredicesima e ratei aggiuntivi, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, fino al compimento dei sei anni del figlio.

Tale periodo è coperto da contribuzione previdenziale figurativa con accredito, cioè con riferimento alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di congedo parentale fruiti.

2) Periodo oltre i sei mesi entro i sei anni e tra i sei e gli otto anni di età del figlio/a. Per gli ulteriori periodi di congedo parentale, sia quelli successivi ai sei mesi entro i sei anni del bambino, già esaminati, sia per tutti i periodi usufruibili dai sei agli otto anni di età del figlio/a, l'indennità spetta sempre nella misura del 30% della retribuzione, ma a condizione che il reddito individuale del richiedente (nell'anno in cui inizia il congedo parentale) sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

Il reddito individuale (non familiare) da considerare per il richiedente è quello dell'anno in cui inizia il congedo parentale.

Ai fini del computo del reddito si considerano tutte le entrate assoggettabili ad Irpef con esclusione della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata e dell'indennità stessa del congedo parentale.

Questi periodi di congedo parentale vengono accreditati ai fini pensionistici con contribuzione figurativa ridotta.

46 Il valore retributivo della contribuzione è riferito al doppio dell'importo dell'assegno sociale, che varia ogni anno proporzionato ai periodi di astensione.

L'interessata/o può integrare con il riscatto, oppure con versamenti volontari. Questo tipo di contribuzione figurativa “ridotta” copre anche i periodi di congedo parentale per i quali non spetta il trattamento economico, cioè per i lavoratori che superano il reddito individuale indicato.

3) Periodi di congedo dagli otto ai dodici anni. I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni non sono in nessun indennizzabili, neanche quindi con il limite di reddito.

Retribuzione dipendenti pubblici. Nel settore pubblico, tutti i contratti prevedono un mese di congedo parentale all’anno pari al 100% della retribuzione, nei primi tre anni.

La contribuzione in questo caso è quindi obbligatoria.

I periodi di congedo parentale retribuiti al 30% dello stipendio, la contribuzione figurativa viene calcolata nel seguente modo: 30 per cento con contribuzione obbligatoria e il 70 per cento con contribuzione figurativa.

I periodi di congedo parentale non retribuiti sono coperti completamente da contribuzione figurativa.

Richiesta del congedo parentale. Secondo il D.lgs 80/2015, il congedo parentale va chiesto con un preavviso di 5 giorni.

Tuttavia, alcuni contratti riducono questo termine a 48 ore in casi di inaspettata e non prevedibile necessità (per esempio, la chiusura improvvisa dell'asilo o la indisponibilità della baby-sitter).

L’Interpello n. 13 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha però precisato che i termini di preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli accordi.

Genitore solo. Se c'è un unico genitore, questi può usufruire dell'intero periodo di congedo parentale fino ad un massimo di dieci mesi.

Come genitore unico vengono considerati i seguenti casi:

1. morte di un genitore;

2. abbandono da parte di un genitore;

3. affidamento con provvedimento formale ad un solo genitore;

4. non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Oltre i casi indicati, l’Inca si sta battendo perché vengano riconosciute altre fattispecie. Infatti, la normativa non prevede la possibilità di congedo per i genitori definiti genericamente “single”.

Cumulabilità con altri permessi. Il congedo parentale orario non è cumulabile con i riposi giornalieri (ex allattamento). Invece è cumulabile con i permessi della Legge quadro sull’handicap.

Parentale ad ore per altro figlio/a (art. 32 T.U) Non compatibile Riposi allattamento, anche per altro figlio/a (art. 39 e 40

T.U)

Non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio/a (art. 33 e 42 T.U)

Non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, c.3 Legge 104/1992) (*)

Compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore/trice a beneficio di se stessa (art. 33, c.6 Legge 104/1992) (*)

Compatibile

(*) Per la fruizione oraria dei permessi di cui all’art. 33 Legge 104/1992, secondo quanto previsto dai CCNL, si veda apposito titolo)

47 Riferimenti Legislativi D.Lgs 151/2001 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/

ABC dei DIRITTI link utili

http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/maternita/

http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedi-parentali/