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Il permesso di soggiorno è un’autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato.

Durata massima dei permessi di soggiorno

Tipologia Termine

Visto, affari e turismo 3 mesi

Lavoro stagionale 6 mesi

Lavoro stagionale se richiesta l’estensione 9 mesi

101 Frequenza di un corso per studio e formazione 1 anno, salvo rinnovo corsi pluriennali

Lavoro autonomo 2 anni

Lavoro subordinato 2 anni

Ricongiungimento familiare 2 anni

Richiesta. Deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano. Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata non superiore ai tre mesi, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera oppure al Questore della provincia in cui ti trovi.

Le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Comuni abilitati e il Patronato INCA della CGIL presente nelle Camere del Lavoro di ogni città italiana.

In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze (ovvero uffici postali dotati di Sportello Amico), le richieste di permesso di soggiorno per motivi di:

• attesa occupazione;

• attesa riacquisto cittadinanza;

• asilo politico (rinnovo);

• conversione permesso di soggiorno;

• famiglia;

• lavoro autonomo;

• lavoro subordinato;

• lavoro casi particolari;

• lavoro subordinato-stagionali;

• missione;

• motivi religiosi;

• residenza elettiva;

• status apolide (rinnovo);

• studio (permesso di lunga durata);

• tirocinio formazione professionale.

La richiesta va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di:

• asilo politico;

• cure mediche;

• gara sportiva;

• giustizia;

• integrazione minore;

• invito;

• minore età;

• familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.);

• umanitari;

• status apolidia;

• vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere consegnato, in busta aperta e con gli allegati previsti a seconda del tipo di permesso, allo sportello postale.

In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune oppure al Patronato INCA della CGIL (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all’Ufficio postale).

102 Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, il cittadino dovrà recarsi presso lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente.

Lo sportello consegnerà la richiesta di rilascio in un’apposita busta che dovrà essere consegnata aperta all’Ufficio Postale presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.

La documentazione. Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:

• il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;

• una fotocopia del documento stesso;

• 4 foto formato tessera, identiche e recenti;

• un contrassegno telematico da € 16;

• la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto

• il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200 a seconda del tipo di permesso richiesto.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia ti verrà invece consegnata come ricevuta e deve contenere: il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

Attenzione: Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

Il Costo. All’atto della richiesta di permesso di soggiorno:

• porre sul modulo un contrassegno telematico di 16 euro;

• pagare 30 euro allo Sportello Postale per la spedizione dell’assicurata;

• versare, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;

• versare, tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro commisurato alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto

Tale contributo è dovuto anche in caso di diniego o smarrimento del permesso di soggiorno.

Tuttavia, in tal caso, poiché l’ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di soggiorno dovrai pagare l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato In caso di diniego del permesso di soggiorno non ti spetta alcun rimborso delle somme versate.

È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro istanza dell’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze.

Esenti dal pagamento:

• i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio

• coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia coloro che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche

• i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta asilo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari

• i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità

• i richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno

• i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d. lgs. 30/2007

• i minori di anni 18

La durata. La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per :

• lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni;

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• lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;

• lavoro autonomo: massimo 2 anni;

• lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);

• attesa occupazione: almeno 1 anno,ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore;

• studio e formazione: 1 anno rinnovabile

• familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;

• volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi;

• ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008);

• residenza elettiva: massimo 2 anni.

La durata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, dovrà essere corrispondente a quella del corso di studio o di formazione frequentato, salvo una verifica di profitto annuale.

Rinnovo del permesso. Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza.

Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione.

Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

ABC dei DIRITTI link utili

http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/