• Non ci sono risultati.

considerazione del fatto che tutti coloro che ne fanno richiesta hanno diritto di accedervi (anche se a fronte di un corrispettivo); in ragione di tale

circostanza, ci sembra che, anche rispetto ai servizi pubblici essenziali, si

possa parlare (in senso lato) di fruizione collettiva e che, pertanto, sia

azzerata l’utilità pratica della categoria dei beni comuni.

4. L’infrastruttura elettrica. – Il criterio funzionalistico – secondo il

quale è l’interesse a determinare la natura giuridica di un bene e a

conformare il relativo statuto proprietario – trova applicazione, a ragione,

anche con riferimento ai beni strumentali all’erogazione di un servizio

pubblico, beni la cui utilizzazione non rappresenta un mero esercizio delle

facoltà spettanti al titolare, bensì costituisce una modalità di svolgimento di

un’attività di impresa finalizzata, per il tramite dei servizi erogati, al

soddisfacimento di bisogni ed interessi collettivi

351

. Ne consegue che

amministrazioni pubbliche, Bologna, 2010, p. 182 ss.; nonché G. NAPOLITANO, Servizi

pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001, p. 314 ss.

349 Per una panoramica delle sentenze in materia, v. A. COLAVECCHIO, La

liberalizzazione del settore elettrico nel quadro del diritto comunitario. Alla ricerca di un giusto bilanciamento fra regole di concorrenza ed esigenze di servizio pubblico, Bari, 2000, p. 111 ss.

Cfr. anche V.CERULLI IRELLI, Impresa pubblica, fini sociali, servizi di interesse generale, in

Riv. it. dir. pubbl. com., 2006, p. 771 ss.

350 V. quanto detto alla precedente nota 36. Cfr. anche A.GAMBARO, I beni, in

Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e

cont. da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 76, secondo il quale, con riferimento alle categorie economiche dei beni (v. precedente nota 36) – afferma che «benché l’impostazione degli economisti apporti sicuri guadagni in termini di concretezza al discorso sui beni, si deve notare come la nozione di risorse cancelli il confine tra cose corporali e cose incorporali senza fornire una ragione al riguardo».

351 Cfr. V.CAPUTI JAMBRENGHI, voce Beni pubblici, in Enc. giur., 2004, p. 3, il

quale – richiamandosi alla pagine ineguagliabili di G. CAPOGRASSI, Analisi

dell’esperienza comune, Roma, 1930, passim – afferma che «[a]ll’incremento dei servizi

pubblici […] fa riscontro quello dei beni privati di interesse pubblico». Cfr. A. GAMBARO, I beni, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F.

«rispetto allo svolgimento del servizio pubblico la condizione giuridica del

bene, che assai spesso ne è strumentale, ha importanza determinante»

352

.

osserva che «[i]l collegamento tra uno specifico bene e la sua destinazione a servizio pubblico, infatti, significa che esso è considerato un bene pubblico sino a quando tale destinazione perdura; ma tale perdurare può essere sia un dato di fatto che un dato giuridico formale ed in entrambi i casi genera esiti assurdi. In linea di fatto, l’autobus adibito a servizio di pubblico trasporto cessa di essere funzionalmente collegato a tale servizio pubblico quando non sia in grado di viaggiare; ma tale impossibilità può essere transeunte e ciò rende assurdo un mutamento dello status del bene. D’altra parte se si richiede che il mutamento di fatto sia irreversibile, si ottiene un esito parimenti assurdo». Si tenga presente, «sul piano di una nuova dogmatica delle categorie del diritto pubblico, la necessità di reimpostare il quadro nel quale si realizza l’alternativa tra configurazione pubblicistica (burocratico-amministrativa) dell’azione dei pubblici poteri, mirante alla soddisfazione dei bisogni collettivi ed individuali, e strutturazione dei servizi pubblici mediante formule organizzative e corrispondente regime di tipo privatistico» (letteralmente E.CASTORINA –G.CHIARA, Beni pubblici, in

Codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2008, p. 98). Cfr. anche C.

IANNELLO, Il diritto all’acqua. Proprietà collettiva e Costituzione, Napoli, 2013, p. 186; nonché G.CARAPEZZA FIGLIA, Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a

una teoria dei beni comuni, Napoli 2008, p. 83 s., secondo il quale «[l]o sfruttamento delle

risorse idriche rappresenta infatti, al contempo, forma di utilizzazione di un bene giuridico e modalità di esercizio di un’attività economica». Secondo D. SORACE, Il

servizio di interesse economico generale dell’energia elettrica in Italia tra concorrenza ed altri interessi pubblici, in Dir. pubbl., 2004, p. 1010, «[n]on può esservi dubbio che le diverse attività

necessarie a soddisfare quel bisogno di energia che costituisce oggetto di un diritto sociale fondamentale siano attività affected with a public interest e quindi definibili «servizi

di interesse economico generale», secondo l’espressione del diritto costituzionale europeo

(oppure, «servizi d’interesse pubblico», secondo l’espressione usata dal legislatore italiano nella legge n. 485/1995, che è uno dei testi fondamentali della materia)».

352 Così V. CAPUTI JAMBRENGHI, voce Beni pubblici, in Enc. giur., 2004, p. 5.

Osservano molto correttamente E.CASTORINA –G.CHIARA, Beni pubblici, in Codice

civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 2008, p. 92, che, se è vero che il

diritto dell’Unione europea lascia impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, è altresì vero che «per quanto concerne, in particolare, la proprietà pubblica, le recenti sollecitazioni alla privatizzazione degli enti e dei beni pubblici dimostra […] la sempre più penetrante incidenza del diritto comunitario sull’assetto, così come sulla funzione della proprietà “pubblica”». Sul punto, v. anche G.DELLA

CANANEA, I beni, in Istituzioni di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 2004, p. 173; nonché M.TRIMARCHI, I beni e le proprietà, in Il diritto privato dell’Unione

europea, a cura di A. Tizzano, 2006, p. 177. Non è tuttavia da sottovalutare la

circostanza per cui la scelta per un determinato regime proprietario produce conseguenze anche sull’assetto del mercato: F. DONATI, Il nuovo diritto dell’energia tra

regolazione e concorrenza, Torino, 2007, p. 15 ss.; nonché F. CINTOLI, La tutela della

neutralità dei gestori delle reti e l’accesso ai settori dell’energia elettrica e il gas, in Il nuovo diritto dell’energia tra regolazione e concorrenza, a cura di E. Bruti Liberati e F. Donati, Torino,

Strumentale all’erogazione del servizio elettrico (e, quindi, all’esercizio