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Com’è stato osservato, in effetti, «il punto delicato rimane piuttosto la posizione possessoria, non perché sia concettualmente impensabile il

possesso di un flusso di elettroni, ma a cagione del fatto che il sistema

possessorio mal si adatta alle caratteristiche di tale flusso, in specie alla sua

velocità. Il sistema possessorio infatti per rendere utili servigi necessita di

fatti dotati di stabilità e di visibilità, tali che si possano imprimere nella

memoria degli uomini»

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Tale soluzione non convince stante la previsione dell’art. 995 c.c. in forza della quale «se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta». Secondo la dottrina maggioritaria, la previsione contempla un’ipotesi di attribuzione del diritto di proprietà di cose consumabili (ex multis, cfr. F.GAZZONI,

Manuale di diritto privato, 15a ed., Napoli, 2011, p. 55). Del resto, com’è stato

osservato, «la rilevanza della distinzione [tra cose consumabili e cose deteriorabili] attiene alle ipotesi di dissociazione del diritto di proprietà ed in particolare alle dissociazioni del diritto che si verificano in fase di circolazione, intesa in senso ampio. In quest’ultima fase la categoria dei beni consumabili è proficua per chiarire problemi di ermeneutica di contratti incompleti o contraddittori» (così A.GAMBARO, I beni, in

Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e

cont. da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 176). Per quanto riguarda a fungibilità dell’energia elettrica, la stessa ci sembra confermata dalla disciplina del c.d. “scambio sul posto” che permette la compensazione tra energia prodotta dall’utente e quella acquistata (cfr. A.M.BENDETTI, Lo scambio dei ruoli ovvero l’utente che produce energia: la

regolazione convenzionale dello «scambio sul posto», in Annuario di diritto dell’energia, a cura di

G. Napolitano-A. Zoppini, 2013, p. 192).

388 F.DE MARTINO, Beni in generale, cit.,29. 389 R.FERORELLI , Della proprietà, cit., 39.

390 Così A.GAMBARO, I beni, in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da

A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni e cont. da P. Schlesinger, Milano, 2012, p. 177. Si tenga presente che l’ammissibilità del possesso dell’energia elettrica non è pacifica in dottrina, essendo ammessa da alcuni (F.DE MARTINO, Beni in generale, cit.,29) e negata da altri (O.T.SCOZZAFAVA, I beni, cit., 110). la giurisprudenza si è più volte occupata del problema della configurabilità del possesso delle energie, con particolare riferimento all’energia elettrica e alla possibilità della tutela possessoria di questo bene mediante l’azione di spoglio: la questione nasceva, infatti, dall’esigenza di tutelare gli utenti nei confronti dell’ente erogatore dell’energia elettrica che aveva sospeso la somministrazione del servizio. Al riguardo, in un primo tempo, si era formato un indirizzo giurisprudenziale che riconosceva la titolarità del possesso in capo al soggetto che avesse diritto all’erogazione dell’energia sulla base di un rapporto

contrattuale, con la conseguenza che l’inadempimento del somministrante era qualificato come atto lesivo di una situazione possessoria del somministrato, al quale si riconosceva, di conseguenza, la possibilità di esperire i relativi rimedi possessori. Successivamente, questo indirizzo giurisprudenziale è stato abbandonato, essendosi ritenuto che l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica da parte del somministrante prima che essa sia entrata nella disponibilità del somministrato, impedendo il sorgere di una relazione di fatto corrispondente all’esercizio del diritto reale sulla cosa, non può dar luogo alla tutela possessoria ma solo a una pretesa creditoria, volta ad ottenere la prestazione contrattualmente prevista (cfr. CASS. 29- 07-1966, n. 2111, in Giust. civ. mass., 1966, 1206). Tale orientamento giurisprudenziale, ormai costante, è stato recentemente confermato dalla Cassazione la quale ha ribadito che l’utente che abbia subito l’indebita interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica può esercitare solo l’azione contrattuale di inadempimento, ma non può invocare la tutela possessoria. In tal senso, Cass., 03-09-1993, n. 9312, in Foro It., 1995, I, 322, secondo cui «l'utente di energia elettrica che abbia subito l'indebita interruzione dell'erogazione mediante distacco dei fili conduttori o altra operazione materiale ad opera dell'ente somministrante, può soltanto esercitare l'azione contrattuale di inadempimento, ma non invocare la tutela possessoria ex art. 1168 c.c., in quanto pur definendo l’art. 814 c. c., le energie come beni mobili, non è concretamente configurabile una situazione di autonomo possesso dell'utente sull'energia elettrica fornitagli in base a contratto di somministrazione, neppure per la quantità di energia presente nel circuito privato dell'utente stesso, atteso che l'interruzione in corso di prelievo di energia con fonti di illuminazione attive (o apparecchiature elettriche di accumulo funzionanti) non comporta spogli di energia essendo questa di già consumata (o accumulata), né di quella eroganda, che non è ancora oggetto di possesso attuale, mentre prima dell'apprensione non vi è autonomo possesso dell'utente ma soltanto potenziale disponibilità, realizzabile mediante la concreta utilizzazione solo con la persistente collaborazione dell'ente fornitore». Il dibattito sul possesso delle energie ha riguardato, in tempi più recenti, un particolare tipo di energie, e cioè le energie elettromagnetiche (c.d. onde hertziane) che consentono la diffusione di immagini e suoni, e che sono utilizzate per le trasmissioni radiotelevisive. Va preliminarmente detto, a tal riguardo, che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 10 luglio 1974, che eliminò il monopolio della RAI, la materia è regolata dalla legge n. 223/1990 che ha configurato l’etere come bene pubblico, suscettibile di utilizzazione da parte dei privati sulla base di concessione amministrativa, con la conseguenza che la sua «appropriazione non può realizzarsi attraverso il meccanismo formale del diritto di proprietà» (così O. T. SCOZZAFAVA, I beni, cit., 114). Nel caso delle energie elettromagnetiche, la

giurisprudenza, chiamata a risolvere un conflitto circa le forme di tutela spettanti al titolare di una emittente, ha ritenuto che questi fosse portatore di situazioni giuridiche soggettive tutelabili in sede possessoria. Cfr. CASS. SEZ.UNITE, 21-01-1994, n. 549, in Mass. Giur. It., 1994, secondo cui «il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale, il quale, anche senza autorizzazione dell'amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso una certa banda di frequenza, è portatore, nei confronti di altro privato che, anch'esso privo di autorizzazione, interferisca sulla frequenza stessa, di posizioni soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria».

6. (Segue): le materie fonti di energia. – L’energia elettrica presa in

considerazione dall’art. 814 c.c. è un bene mobile, materiale, fungibile, non

immagazzinabile, a dissipazione istantanea, che rientra nella categoria dei

frutti naturali, la cui proprietà – quando non acquistata

dal(l’auto)produttore a titolo originario, per specificazione – è acquistata, a

titolo derivativo, dall’utente. Altra cosa, rispetto alla corrente elettrica,

sono le materie impiegate nel processo produttivo quali fonti di energia

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Il sole e il vento, rispettivamente impiegati nelle centrali solari