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La contabilizzazione di una relazione di copertura semplice di fair

4.4. Relazioni di copertura semplice

4.4.2. La contabilizzazione di una relazione di copertura semplice di fair

Attraverso una copertura di fair value la società intende perseguire l’obiettivo di minimizzare le oscillazioni di valore dell’attività o della passività rilevata in bilancio o dell’impegno irrevocabile, attraverso l’utilizzo di uno strumento finanziario derivato. Gli elementi coperti, singolarmente o raggruppati, che possono essere oggetto di copertura di fair value sono attività e passività rilevate in bilancio o impegni irrevocabili. È previsto dal codice civile, all’art. 2426, co. 1, n. 11-bis, che “le variazioni del fair value [del derivato] sono imputate al Conto economico […]. Gli elementi oggetto di copertura

contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura”. In questo modo si riesce ad ovviare all’asimmetria contabile,

perché le variazioni di valore generate dal rischio coperto nello strumento di copertura e nell’elemento coperto, vengono immediatamente rilevate nel Conto economico e non si vanno ad impattare Conti economici di esercizi differenti.

Sebbene si sia deciso di propendere per un adeguamento del valore contabile dell’elemento coperto, in funzione delle variazioni di fair value generate dalla componente relativa al rischio coperto, questa disposizione non implica che l’elemento coperto venga valutato al fair value, in quanto al momento della designazione iniziale il suo valore non viene adeguato al fair value27; contabilmente l’elemento coperto verrà

iscritto per un importo pari alla sommatoria del suo valore contabile all’inizio della copertura e delle variazioni di valore che è stato necessario mettere in atto per adeguare

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il valore dell’elemento coperto alle variazioni di fair value del solo rischio coperto, intervenute dopo l’introduzione della copertura.

Va sottolineato che nel caso di relazioni di copertura semplice, la semplificazione sta nel fatto che non è necessario determinare la variazione di fair value dell’elemento coperto generata dal rischio oggetto di copertura, ma è sufficiente ricorrere alla variazione di fair

value determinata dallo strumento derivato di copertura. L’OIC 32 al paragrafo 107

prevede che sia le variazioni di fair value del derivato, sia le variazioni di fair value dell’elemento coperto relativo alla componente di rischio coperta, devono essere contabilizzate nel Conto economico e le voci coinvolte, a seconda del segno, sono la “D.18.d. Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e la “D.19.d. Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

Una volta designata la copertura di fair value, “[essa] lungo la sua durata deve essere

contabilizzata come segue:

a) Lo strumento di copertura (cioè lo strumento finanziario derivato) deve essere

valutato al fair value e quindi rilevato nello Stato patrimoniale come un’attività o una passività;

b) L’elemento coperto è valutato nei seguenti modi:

i. Nel caso di un’attività o una passività iscritta in bilancio, il valore contabile è adeguato per tener conto della valutazione al fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura. L’adeguamento del valore contabile di un’attività avviene nei limiti del valore recuperabile.

b. Nel caso di impegno irrevocabile, il fair value della componente relativa al rischio oggetto di copertura è iscritta nello Stato patrimoniale come attività o passività nella voce di Stato patrimoniale che sarà interessata dall’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo”28.

Qualora l’oggetto della copertura fosse rappresentato da un’attività, le variazioni di valore imputate all’attività non potranno mai generare un valore d’iscrizione della stessa nello Stato patrimoniale superiore al suo valore recuperabile. Per la definizione del valore recuperabile è opportuno fare riferimento agli specifici principi contabili, ovvero l’OIC 13 per il magazzino, l’OIC 20 per i titoli ed, infine, l’OIC 31 per le partecipazioni. Inoltre, anche gli impegni irrevocabili posso essere oggetto di copertura di fair value.

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È bene ricordare che nel caso di un impegno irrevocabile, gli impatti nel bilancio si verificano al momento dell’esecuzione dell’impegno mentre, prima che questo avvenga, non vi sarà rilevazione alcuna. Ovviamente questo determinerebbe un’asimmetria contabile, perché gli effetti dello strumento di copertura e gli effetti dell’operazione coperta interesserebbero Conti economici di esercizi differenti. Quindi è necessario rilevare in bilancio la variazione di fair value subita dal momento della designazione inziale, in quanto il Conto economico deve essere impattato non solo dalle variazioni di valore dello strumento di copertura, ma anche dalle variazioni di valore dell’elemento coperto. Di fatto, secondo l’OIC 32, qualora l’impegno irrevocabile sia oggetto della copertura di fair value, la variazione di valore deve essere iscritta nello Stato patrimoniale, nella stessa voce in cui viene contabilizzato l’impegno irrevocabile al momento del suo realizzo.

Infine si illustra il tema della cessazione della contabilizzazione di copertura di fair

value. In linea con il principio che la designazione di un derivato secondo le regole di

copertura è facoltativa e deve essere cessata solo al ricorrere di determinate situazioni, l’OIC 32 al paragrafo 108 afferma che “la società deve cessare prospetticamente la

contabilizzazione di copertura del fair value se e soltanto se:

a) Lo strumento di copertura scade, è venduto o cessato ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 109;

b) La copertura non soddisfa più le condizioni per la contabilizzazione di copertura

specificate nel paragrafo 102”29.

Il paragrafo 109 prevede che se la sostituzione dello strumento di copertura con un altro strumento di copertura è prevista nell’originaria strategia di copertura, oppure è conseguenza di una normativa o di regolamenti esistenti o dell’introduzione di leggi o regolamenti, essa non è da considerarsi una scadenza o una cessazione, e conseguentemente, non dà origine ad interruzione dell’hedge accounting30.

Quando la società cessa la contabilizzazione di copertura del fair value, sorge la necessità di trovare la corretta iscrizione del valore di adeguamento dell’elemento coperto alle variazioni generate dal rischio coperto. Così l’OIC 32, al paragrafo 110, afferma che “l’adeguamento dell’elemento coperto è mantenuto nello Stato patrimoniale e considerato

29 OIC 32, paragrafo 108.

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componente del costo dell’attività, passività, anche scaturente dalla realizzazione dell’impegno irrevocabile”31.

Lo stesso paragrafo continua affermando che, in caso di attività o passività finanziaria, “l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato sistematicamente a Conto

economico lungo la durata dell’elemento coperto”32. Viene inoltre precisato che “se

l’elemento coperto è un’attività o una passività finanziaria valutata al costo ammortizzato l’adeguamento cumulato dell’elemento coperto è imputato a Conto economico secondo il criterio dell’interesse effettivo stabilito dall’OIC 15 “Crediti”, OIC 19 “Debiti” e OIC 20 “Titoli di debito33”.

Infine, si nota come l’OIC 32 non si preoccupa di delineare una disciplina apposita per il trattamento di attività e passività non finanziarie. Infatti, per queste, il trasferimento a Conto economico è implicito nel tipo di attività/passività rilevata. Se l’attività è rappresentata da un magazzino di materie prime, il trasferimento avverrà sicuramente nel momento in cui si realizzerà il consumo o la vendita delle materie prime; al contempo, se l’attività è costituita da un’immobilizzazione materiale, il trasferimento a Conto economico avverrà attraverso l’ammortamento.

31 OIC 32, paragrafo 110. 32 OIC 32, paragrafo 110. 33 OIC 32, paragrafo 110.

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CAPITOLO V

ANALISI DEL GRADO DI COMPLIANCE AL NUOVO PRINCIPIO

CONTABILE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO QUANTITATIVO

DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL’OIC 32

SOMMARIO: 5.1. Literature review. – 5.2. Analisi del grado di compliance delle società al nuovo