• Non ci sono risultati.

3.3. Le relazioni di copertura

3.3.3. Gli elementi coperti ammissibili

Come si è avuto modo di illustrare nel paragrafo precedente, non tutti i derivati presentano i giusti requisiti per essere designati come strumenti di copertura; allo stesso modo, anche le operazioni coperte, per essere tali, devo rispondere a precise caratteristiche, elencate e disciplinate all’interno dei paragrafi del nuovo principio contabile. L’OIC 32, al paragrafo 14, dà la definizione di “elemento coperto”, dicendo che esso si configura come “un’attività, una passività, un impegno irrevocabile, un’operazione

programmata altamente probabile che (a) espone la società al rischio di variazioni nel fair

13 Precisazione tratta da BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32,

58

value o nei flussi futuri ed (b) è designato come coperto”14. All’interno dell’OIC, non si riscontra però solo questo limitato riferimento agli elementi coperti ammissibili, ma si ritrovano numerosi paragrafi, ulteriormente esplicitati dall’appendice D, che approfondiscono tale tema.

In questo capitolo si sta introducendo un argomento particolarmente complesso, che continuerà ad essere trattato anche nel corso del capitolo IV, ovvero quello degli strumenti finanziari derivati di copertura. Pertanto una volta fornita la definizione di “elemento coperto”, sorge inevitabilmente la necessità di indicare quali siano gli elementi coperti che una relazione, tra strumento di copertura e operazione coperta15, può utilizzare per poter essere contabilizzata secondo le regole di hedge accounting. Ecco dunque che l’elencazione delle caratteristiche che tali elementi coperti devono possedere, sono illustrate dal paragrafo 61 al 66 dell’OIC 32.

Al paragrafo 61, riprendendo quanto espresso dal paragrafo 14, si dice che “sono

ammissibili come elementi coperti, sia singolarmente che raggruppati, i seguenti elementi o loro componenti:

a) Attività e passività iscritte in bilancio; b) Impegni irrevocabili;

c) Operazioni programmate altamente probabili”16.

Il punto a), per esclusione, afferma che non possono essere oggetto di copertura elementi del Patrimonio netto17. L’impegno irrevocabile, menzionato nel punto b), è “un

accordo vincolante per lo scambio di una quantità prestabilita di risorse ad un prezzo prestabilito ad una data o più date future prestabilite”18. Per quanto attiene al punto c) viene ben chiarito che può essere considerato un elemento di copertura un’operazione programmata, ma solo quando questa è altamente probabile. Inizialmente l’OIC utilizza il paragrafo 63 per definire cosa si debba intendere per “altamente probabile”. Dalla sua lettura emerge che un’operazione si può considerare tale solo qualora la probabilità che essa si realizzi sia ben superiore al 51%.

14 OIC 32, paragrafo 14.

15 Tale relazione viene definita tecnicamente “relazione di copertura”. Questo tema verrà affrontato nel

paragrafo 3.3.5.

16 OIC 32, paragrafo 61. 17 Cfr. OIC 32, paragrafo 62.

59

Inoltre l’OIC non si ferma qui nell’analizzare questo concetto e dedica ad esso l’appendice D, la quale contiene delle preziose indicazioni sul concetto di “altamente probabile”. In un’ottica più generale, tale appendice, intitolata “Relazioni di copertura”, è volta a fornire indicazioni su come applicare alcune regole della copertura contabile. In questo paragrafo si è deciso di soffermarsi ad esaminare i paragrafi dall’1 all’8, esclusivamente dedicati alla declinazione del concetto di “altamente probabile”.

Al paragrafo D.1., seppur in termini diversi, viene ripreso quanto già espresso al paragrafo 63, proponendo il confronto tra il termine “altamente probabile” e il termine “più verosimilmente che non”, facendo intendere che la probabilità che l’operazione si realizzi debba essere ben superiore al 51%. A parere di chi scrive per poter parlare di alta probabilità di realizzazione dovrebbe esserci in chi effettua la valutazione la pressoché totale certezza che tale operazione si realizzerà. Il Documento inoltre, scende nel dettaglio, ed elenca sei possibili circostanze che la società dovrebbe considerare nell’effettuare la valutazione; queste sono:

a) “La frequenza di operazioni passate similari;

b) L’abilità finanziaria e operativa della società nello svolgere l’operazione;

c) Gli impegni sostanziali di risorse dedicate ad una particolare attività (per esempio, una struttura manifatturiera che può essere utilizzata nel breve periodo soltanto per trasformare un particolare tipo di merce);

d) La misura della perdita o interruzione delle attività che potrebbero risultare se l’operazione non si verifica;

e) La probabilità che le operazioni con caratteristiche sostanzialmente diverse possano essere utilizzate per ottenere la stessa finalità commerciale (per esempio, una società che intende raccogliere disponibilità liquide può avere diversi modi per farlo, dal finanziamento a breve termine di una banca a un’offerta di azioni ordinarie); e

f) Il piano aziendale della società”19.

Un ulteriore elemento importante che l’OIC obbliga a tenere in considerazione per definire l’alta probabilità è il fattore tempo, ovvero l’arco temporale che intercorre tra la programmazione dell’operazione e il momento in cui ci si attende che essa possa verificarsi.

60

Maggiore è la distanza temporale tra questi due avvenimenti, minore sarà la probabilità che l’operazione programmata si realizzi e quindi sarà molto più complesso poter considerare altamente probabile l’operazione. Questo non accade nel caso degli interessi passivi che un debitore si trova a versare, nei vent’anni successivi, per la sottoscrizione di un effettivo e documentato debito a tasso variabile, perché essi vengono considerati sempre altamente probabili.

L’OIC 32, al paragrafo D.4., poi afferma che “maggiore è la quantità fisica o il valore futuro

di un’operazione programmata in proporzione alle operazioni della società della stessa natura, minore è la probabilità che l’operazione sia considerata altrettanto “altamente probabile” e maggiore è l’evidenza che sarebbe necessaria per sostenere l’affermazione per cui essa è da considerare “altamente probabile”20. Ovviamente qui l’OIC intende far

riferimento all’andamento storico delle operazioni messe in atto dalla società. Ad esempio, se una società negli ultimi 3 mesi è riuscita a vendere 1.000 unità al mese del prodotto X e programma per i 3 mesi a venire un’operazione che prevede la vendita di 550 unità al mese, dello stesso prodotto, non avrà bisogno di dimostrare che la possibilità che tale operazione si concretizzi sia “altamente probabile”, visto l’andamento storico delle vendite nei 3 mesi precedenti. Contrariamente, qualora prevedesse un’operazione di vendita di 1.500 unità al mese, del prodotto X, per i successivi 3 mesi, la società dovrà effettuare delle analisi complesse, volte ad evidenziare l’alta probabilità di realizzazione delle vendite, perché questo dato non emerge dallo storico. La società potrebbe correttamente decidere di coprire solo le prime 900 unità del mese successivo e non tutte le 1.500; secondo questa percentuale infatti l’andamento storico delle vendite attesterebbe l’alta probabilità di realizzazione di tale operazione.

A questo proposito, è bene evidenziare che, nel valutare la probabilità di realizzazione di una certa operazione, è opportuno tenere in considerazione se effettivamente le operazioni che erano state designate dalla società come elementi coperti, perché altamente probabili, si siano poi effettivamente verificate. Infatti, se ciò non accade, il comportamento pregresso tenuto dalla società potrebbe mettere in luce una sua incapacità di prevedere le operazioni programmate, andando inevitabilmente ad influire

61

sulla possibilità di utilizzare in futuro la contabilizzazione di copertura per operazioni similari21.

Infine, si precisa che i principi contabili ammettono un ritardo nella manifestazione dell’operazione programmata, ma solo nel caso in cui essa possa essere chiaramente identificabile come l’originaria operazione programmata oggetto di copertura. Questo implica necessariamente che le due operazioni debbano possedere le stesse specifiche22. Conclusa qui la disamina dei primi otto paragrafi dell’appendice D, dedicata alla declinazione del concetto di “altamente probabile”, si introduce di seguito un’altra peculiarità che caratterizza la disciplina dell’ammissibilità degli elementi coperti.

Al paragrafo 61 dell’OIC 32 è previsto che un elemento possa essere designato come di copertura nell’ambito di una relazione, sia singolarmente oppure raggruppato ad altri elementi.

Il caso delle coperture di gruppi di elementi e di posizioni nette merita di essere eviscerato in quanto caratterizzato da regole particolari. Il paragrafo 67 ammette che “un gruppo di elementi è ammissibile per la copertura soltanto se:

a) È costituito da elementi (o componenti di elementi) che individualmente sono elementi ammissibili per la copertura;

b) Gli elementi del gruppo sono utilizzati nell’insieme ai fini della gestione del rischio oggetto di copertura; e

c) La designazione della posizione netta stabilisce l’esercizio in cui si prevede che le

operazioni programmate incidano sull’utile (perdita) d’esercizio, nonché la loro natura e l’ammontare atteso”23.

Per quanto riguarda il punto a) esso è particolarmente intuitivo e non necessita di particolari spiegazioni. Infatti, possono far parte di coperture di gruppi di elementi solo quelli che singolarmente rispettano tutti i requisiti raccolti nei paragrafi dal 61 al 66 del principio contabile. Il punto b), invece, merita una delucidazione. Esso vincola il ricorso alle coperture di gruppi di elementi al fatto che la società gestisca effettivamente il rischio coperto su base aggregata. Inoltre, affinché la società possa designare una componente di un gruppo di elementi, l’OIC 32 mette a disposizione due metodologie:

21 OIC 32, appendice D, paragrafo 5. 22 OIC 32, appendice D, paragrafo 8. 23 OIC 32, paragrafo 67.

62

- La società può designare come elemento coperto una percentuale del gruppo di elementi; ad esempio l’80% delle vendite in dollari statunitensi previste per il mese di marzo dell’anno successivo.

- La società può designare come elemento coperto uno strato del gruppo di elementi, a condizione che la società sia in grado di tracciare le operazioni designate e verificarne nel tempo la conformità ai criteri di ammissibilità per le coperture; ad esempio l’elemento coperto potrebbero essere i primi 800.000 dollari di vendite, su un totale di 1.000.000 di dollari, previste per il mese di marzo dell’anno successivo24.

Infine, il punto c) del paragrafo 67 fa riferimento alle coperture di posizioni nette.

Innanzitutto va detto che i principi contabili internazionali, nel dettaglio l’IFRS 9, limitano la possibilità di designare come elemento coperto di posizioni nette, all’interno delle coperture di cash flow hedge, il solo rischio di cambio. Al contrario i principi contabili nazionali non impongono questa restrizione, in quanto la stessa non è prevista dal codice civile, ma si assicurano che la società non ricorra a tale contabilizzazione al solo fine di ottenere dei risultati di comodo in bilancio. Infatti, il paragrafo 69 afferma: “La contabilizzazione delle operazioni di copertura su base netta può avvenire solo se il

fatto che la società usa tale tipo di copertura risulta anche nella realtà dei fatti e non da una semplice affermazione o dalla sola documentazione. La copertura delle posizioni nette deve essere supportata dalla strategia della società nella gestione del rischio”25. Infine, in

questo tipo di coperture non è mai possibile designare come elemento coperto un importo indefinito di una posizione netta, ma la società dovrà sempre designare tutto il gruppo di elementi coperti26. Pertanto se una società ha un insieme di impegni

irrevocabili relativi sia ad una vendita sia ad un acquisto, dovrà designare come elemento coperto un importo lordo per l’acquisto e un importo lordo per la vendita, non potrà designare un importo astratto, ma i due importi andranno a determinare, insieme, la posizione netta coperta.

Esaminata la disciplina particolare che caratterizza le coperture di gruppi di elementi e le posizioni nette, si torna ora alla trattazione del paragrafo 65 dell’OIC 32, il quale prevede che tra gli elementi coperti possano essere ricompresi solo una quota del fair

24 Si veda OIC 32, paragrafo 68 per la parte normativa, unitamente a BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne, 2017, per gli esempi.

25 OIC 32, paragrafo 69. 26 OIC 32, paragrafo 70.

63

value o una parte dei flussi finanziari attesi dell’elemento coperto o del gruppo di

elementi coperti. Per far sì che ciò avvenga tale parte deve essere riferibile ad uno dei tre elementi sottoelencati:

a) Alle variazioni dei flussi finanziari o del fair value di uno specifico rischio o di specifici rischi, a condizione che la componente di rischio sia identificabile separatamente e valutabile attendibilmente;

b) A uno o più flussi finanziari contrattuali;

c) Ad una parte determinata dell’importo dell’elemento coperto, ad esempio il 50% oppure ad uno strato del valore nominale dell’elemento coperto.

Il primo punto afferisce alla possibilità data alla società dall’OIC 32, di poter scegliere se coprire l’intera variazione di fair value o l’intera variazione di flussi finanziari attesi dell’elemento coperto, andando così a coprire l’intero valore dell’operazione programmata, oppure di coprirsi da uno o più rischi specifici che possono essere, ad esempio, il rischio di prezzo del prodotto acquistato, piuttosto che il rischio di tasso di cambio, in un’operazione di acquisto di materie prime con prezzo in valuta estera. Lo stesso punto prevede anche che il rischio debba essere identificabile separatamente e valutabile attendibilmente. Ad occuparsi, in modo dettagliato, di questo problema sono i principi contabili internazionali e, in particolare, l’IFRS 9, al paragrafo 6.3.7. Esso distingue tra componenti di rischio esplicitamente specificati in un contratto (contractually specified risk components) e componenti di rischio implicite nel contratto stesso (non-contractually specified risk components). Nel primo caso, il rischio rispetta i due requisiti sopracitati e previsti dallo standard; quando si fa riferimento al rischio di prezzo di materie prime, generalmente quest’ultimo è valutabile sulla base di un indice di prezzo le cui quotazioni sono rese pubbliche sul mercato (rischio valutabile separatamente) ed inoltre il rischio di prezzo, cui è soggetta l’operazione, viene indicato specificatamente nel contratto (identificabile separatamente). Nel secondo caso i requisiti non vengono rispettati, perciò, qualora si voglia procedere a designare come elemento coperto quella componente di rischio, sarà necessario effettuare una valutazione indipendente, per verificare se quel rischio è separatamente identificabile e attendibilmente misurabile. Tale verifica risulterà sicuramente delicata e non di facile realizzazione27.

27 Si veda BUSSO D., DEVALLE A., Gli strumenti finanziari derivati in bilancio. Il nuovo OIC 32, Eutekne,

64

Il punto b) offre la possibilità alla società di istituire una copertura di durata inferiore rispetto alla durata dell’elemento coperto, selezionando come elementi coperti solo alcuni specifici flussi di cassa. Il caso è quello di una società che designa come elementi di copertura gli interessi variabili dei primi tre anni di un finanziamento quinquennale28. Per quanto attiene all’ultimo requisito, menzionato al punto c) del paragrafo 65, che prevede si possa designare come elemento coperto anche solo una porzione dello stesso, si riporta quanto esplicitato nell’appendice D.9., dove vengono riportate alcune casistiche ricorrenti in cui solo una parte di un elemento coperto viene designato come tale. Queste sono:

a) Una quantità fisica come ad esempio 20 tonnellate di un magazzino di materie prime composto da 100 tonnellate;

b) Flussi finanziari in dollari derivanti dai primi 10 milioni di Euro di vendite in dollari nel mese di marzo;

c) Una quantità fisica in un’operazione di vendita, come per esempio le prime 100 confezioni di farmaci venduti nel mese di giugno;

d) Un importo nominale come per esempio gli ultimi 50 milioni di Euro incassati su un portafoglio crediti29.