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3.3. Le relazioni di copertura

3.3.5. Efficacia della copertura

Fin qui si sono analizzati i primi due requisiti, previsti dall’OIC 32, necessari affinché si possa considerare sussistente la copertura, ovvero l’obbligatoria presenza di strumenti di copertura ed elementi coperti ammissibili e la necessità di designare, fin dal momento della sottoscrizione del derivato, una documentazione formale. Resta da esaminare il terzo requisito dei criteri di ammissibilità, previsto dal paragrafo 71. Tale disposizione prevede che, affinché vi sia una relazione di copertura designabile per l’applicazione

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delle regole dell’hedge accounting, debbano essere poste in essere le tre seguenti operazioni:

- Una verifica della relazione economica; - Un’analisi dell’impatto del rischio di credito; - Una determinazione del rapporto di copertura.

Nei successivi paragrafi si prenderanno in analisi singolarmente questi tre requisiti necessari per verificare la sussistenza dell’efficacia della copertura.

3.3.5.1. Verifica della relazione economica

Per definire cosa si intende per relazione economica, è doveroso ritornare al paragrafo 17 dell’OIC 32 dove si afferma: “Una relazione economica implica che il valore dello

strumento di copertura evolve, in genere, nella direzione opposta del valore dell’elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura”30. La

verifica di tale relazione economica può avvenire sia con valutazioni di carattere qualitativo, sia quantitativo.

La verifica qualitativa è estremamente semplificata da porre in essere. Come primo approccio, essa prevede di analizzare se gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati. Quando si parla di elementi portanti ci si vuole riferire alla scadenza, alla variabile del sottostante, all’importo nominale e alla data di regolamento dei flussi finanziari. Qualora non vi sia una stretta coincidenza tra questi elementi, si verificherà che una parte dello strumento di copertura è inefficace e questa dovrà subire un trattamento diverso rispetto alla parte efficace della copertura. Nel caso in cui, invece, gli elementi portanti coincidano, si può affermare che “il valore dello strumento di copertura evolve nella

direzione opposta di quella dell’elemento coperto per effetto di uno stesso rischio”31, e

pertanto tale relazione economica non sarà casuale. Infine, va ricordato che un sottoinsieme delle coperture, per le quali si pone in essere una verifica qualitativa, è rappresentato dalle coperture semplici32. Tale verifica deve essere effettuata in via

30 OIC 32, paragrafo 17. 31 OIC 32, paragrafo 72.

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continuativa, infatti, la società, ad ogni data di chiusura del bilancio, deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia.

Nel caso in cui non emergesse un allineamento tra gli elementi portanti, si renderà necessario attivare una valutazione quantitativa. Essa prevede di verificare che vi sia una correlazione statistica tra la variabile sottostante all’elemento coperto e la variabile sottostante allo strumento di copertura. Se tra quest’ultime vi fosse una correlazione, tale per cui ai valori della prima varabile corrisponda, con una certa regolarità, un valore della seconda, si potrebbe affermare l’esistenza di una relazione economica tra le variabili stesse. In alcuni casi, per dimostrare la correlazione economica tra derivato e posizione coperta, l’analisi statistica necessita di essere corroborata da ulteriori analisi, le quali possono consistere in tecniche per determinare il livello di inefficacia, in tecniche del derivato ipotetico oppure in studi di sensitività.

3.3.5.2. Analisi dell’impatto del rischio di credito

Il secondo requisito di efficacia che la relazione di copertura deve soddisfare riguarda il rischio di credito. L’OIC 32, in apertura del paragrafo 71, lett. c), n. ii) si esprime così: “l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e

dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico”33. Ciò significa che necessariamente deve essere appurato che il rischio di credito della controparte del derivato di copertura e dell’elemento coperto non incida significativamente sui rispettivi

fair value. Se così non fosse, l’efficacia della copertura ne verrebbe compromessa, in

quanto “l’effetto del rischio di credito potrebbe vanificare la compensazione tra le

variazioni di fair value del derivato di copertura e dell’elemento coperto, pur in presenza di una relazione economica tra di essi”34.

33 OIC 32, paragrafo 71, lett. c), n. ii).

34 MARCON C., MANCIN M., FASAN M., Gli strumenti finanziari derivati, in BIANCHI S., CORDAZZO M. (a

cura di), Il nuovo bilancio dopo l’applicazione del D.Lgs. 139/2015. Implicazioni fiscali ed evidenze empiriche, Franco Angeli, 2018.

69 3.3.5.3. Definizione del rapporto di copertura

Il rapporto di copertura è definito dall’OIC 32, al paragrafo 20, come “il rapporto tra la

quantità dello strumento di copertura e la quantità dell’elemento coperto in termini di peso relativo”35. Il calcolo di questo rapporto deve essere tale da non determinare ex ante l’inefficacia della copertura, ma ha lo scopo di impedire alla società, fin da subito, di instaurare una relazione di copertura laddove le previsioni condurrebbero a valutarla come parzialmente inefficace. Il paragrafo 71, lettera c), afferma che normalmente tale rapporto è pari a 1:1; ciò significa che lo strumento finanziario derivato copre esattamente l’elemento coperto. In questo caso è possibile parlare di copertura perfetta, in quanto essa compensa perfettamente le variazioni di segno opposto delle operazioni in gioco; è il caso di una società che ha un milione di debito e sottoscrive un derivato dal valore nominale di un milione. Tale rapporto non assume sempre il valore di 1:1; ciò accade nei casi in cui la variabile sottostante del derivato non è la stessa della posizione da coprire. Va comunque sottolineato che più il valore del rapporto di copertura si avvicina alla proporzione di 1:1, più efficace è la copertura. Tale rapporto deve essere determinato in sede di primaria iscrizione e successivamente dovrà essere valutato alla fine di ogni esercizio.