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2.4 La responsabilità del maestro e della scuola di sci: profili applicativi

2.4.4 Il contatto sociale preso sul serio

La tendenza della recente dottrina e giurisprudenza di attrarre nel campo della responsabilità contrattuale fattispecie tradizionalmente ricondotte in quella extra- contrattuale è suscettibile di alcune critiche. Certamente il danneggiato si trova in una posizione più favorevole, in quanto può beneficare, azionando le norme della responsabilità contrattuale, di un più lungo termine di prescrizione e di oneri probatori più lievi. Non

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bisogna però dimenticare il favour legislativo che si riconosce alla pratica dello sport e alle attività economiche ad esso connesse, in particolare all’art. 1, L. 24 dicembre 2003, n. 363, dove si afferma espressamente che finalità della legge è favorire lo sviluppo delle attività economiche nelle aree montane.

Seguendo l’approccio volto a rendere più gravoso per il maestro e la scuola di sci liberarsi dall’obbligo risarcitorio, possiamo incorrere in almeno due rischi: il disincentivo verso tale attività economica, a scapito del dettato legislativo, o, assistere, a danno dell’utente-consumatore, ad un aumento del prezzo della lezione, onde ricomprendere i maggiori costi delle polizze assicurative della responsabilità civile.

La riconduzione della fattispecie agli schemi della responsabilità contrattuale consente all’allievo danneggiato di beneficiare del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1218 c.c., esonerandolo dalla necessità di provare la mancata diligenza nell’esecuzione della prestazione di sorveglianza. Non si spiega però, la ragione per cui sarebbe più agevole per l’istruttore provare che l’evento è stato determinato da un fatto a lui non imputabile, piuttosto che per l’allievo provare la negligenza del maestro. Il principio della vicinanza della prova, per cui l’onere della prova si pone a carico del soggetto nella cui sfera si è prodotto l’inadempimento, e che è dunque più agevolmente in possesso degli elementi utili per paralizzare la pretesa creditoria, mal si adatta al campo della responsabilità sciistica, in cui a livello processuale riveste un ruolo dominante la prova testimoniale203.

La teorica del contatto sociale rischia, in un’ottica di “contrattualizzazione” di fattispecie intrinsecamente di natura aquiliana di sovvertire logiche e principi che stanno alla base della riconduzione di quelle fattispecie al campo della responsabilità extra- contrattuale. Il contatto sociale è suscettibile di essere concepito come esistente in una serie indefinita di situazioni. Si pensi a questo esempio: Tizio, titolare della patente di guida, investe, alla guida della sua autovettura, il pedone Caio.

In questo esempio, un “contatto sociale” potrebbe dirsi come esistente, in quanto si può ritenere che il soggetto danneggiato abbia fatto affidamento nel comportamento diligente del danneggiante, derivante dalla titolarità della patente di guida. Il titolare della patente sarebbe, applicando la ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale descritta, obbligato verso i terzi, in forza del suo status, ad un particolare dovere di protezione, la cui violazione dà luogo a responsabilità contrattuale. A ben vedere però, come è stato osservato in dottrina204, ogni rapporto sociale è produttivo di obblighi di tutela della sfera

giuridica altrui, per cui quella situazione di “contatto” che produce, in forza dell’affidamento, un rapporto obbligatorio, non sembra essere molto distante da quelle considerate dall’art. 2043 c.c.. Giova ricordare, che nella prospettiva della teorica del contatto sociale, l’obbligo di protezione dell’incolumità fisica può nascere sia contestualmente all’obbligazione principale, rispetto alla quale riveste natura accessoria, che in occasione dell’obbligazione principale, rispetto alla quale si pone quale rapporto obbligatorio autonomo. In altri termini, esso può essere sia obbligo accessorio rispetto all’obbligazione

203 F. LORENZATO, La responsabilità civile del maestro e della scuola di sci, op. cit., pp. 127 ss. 204 M. BARCELLONA, Trattato della responsabilità civile, Milano, 2011, p. 89.

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principale di prestazione in capo alla scuola di sci (e qui non si pongono particolari problemi), che obbligo autonomo rispetto all’obbligo primario di prestazione. In questo secondo caso esso insiste sul maestro di sci, ancorché il rapporto contrattuale intercorra fra l’allievo e la scuola di sci. Si parla, a tal proposito di “rapporti obbligatori senza obbligo primario di prestazione”, nel senso che, si configura la presenza di obblighi di protezione dell’integrità fisica degli allievi affidati, pur mancando un rapporto obbligatorio in forza del quale sia dovuta una prestazione principale.

Si evidenzia, da parte della dottrina che addotta un atteggiamento critico verso la c.d. responsabilità da contatto sociale205, che “Il confine fra la responsabilità di chi

semplicemente interferisce con il proprio comportamento nella sfera giuridica altrui, quale portatore del generale obbligo di non cagionare danno, e chi, attraverso tale interferenza, diventa per “contatto sociale” il soggetto di una specifica obbligazione di tutela della sfera giuridica dell’interferito, pare contraddistinto da un fattore che non consiste nel puro esercizio della professione protetta o di una attività che ingenera nell’interferito un affidamento obbiettivo”. Il maestro di sci o il medico, in quanto persona, non è gravato di un dovere di protezione e dalla relativa responsabilità per inadempimento, più di quanto lo sia un qualunque altro soggetto senza quello status.

L’obbligazione nasce solo quando quel soggetto cessa di essere un “quisque de populo” e assume il ruolo di maestro o medico. L’assunzione del ruolo avviene solo quando interferito e interferente sono immessi all’interno dell’istituzione (scuola di sci o struttura ospedaliera). Questo momento è, per il maestro di sci, la stipula dei due contratti ad opera della scuola: il contratto scuola-allievo (in forza del quale l’allievo ha il diritto alla protezione in via sinallagmatica rispetto al dovere di obbedienza alle direttive impartite) e il contratto scuola-maestro (in base al quale il maestro è tenuto a prestare protezione all’allievo).

All’interno dell’istituzione (intesa non come entità, ma come complesso ordinato di relazioni reciproche e di rapporti giuridici) il maestro di sci assume il proprio ruolo professionale e all’atto del “contatto sociale” con l’interferito diventa titolare di obblighi di protezione. In modo speculare, in quel momento l’allievo diventa tale, e creditore della prestazione di sorveglianza e protezione. Nell’istituzione vi sono dei rapporti caratterizzati da relazioni che implicano posizioni di comando e di obbedienza.

A tal proposito, l’obbligazione dell’insegnamento è legata in via sinallagmatica all’obbligazione di obbedienza dell’allievo. Il Codice di deontologia professionale, nell’occuparsi dei rapporti fra l’istruttore e l’allievo, consente al primo di interrompere l’esecuzione della prestazione ove il secondo non si attenga alle direttive che rientrano nel potere direttivo e di controllo del maestro. L’attività d’insegnamento implica, in tal guisa, l’esercizio di un potere-sapere a cui corrisponde, in funzione sinallagmatica, l’obbligazione di obbedienza dell’allievo, al cui inadempimento si applica la disciplina dei contratti a prestazioni corrispettive. “Il fondamento dell’obbligo di protezione si riscontra, così, nel

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rapporto fra potere-sapere, da un lato, e soggezione, dall’altro, generante affidamento obiettivo, funzionale alla prestazione primaria (insegnamento) a cui l’istituzione (scuola di sci) è preordinata”206.