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Sezione II: Aspetti problematici della copertura assicurativa per i maestri d

3.5.3 La polizza infortuni

La polizza infortuni viene comunemente definita, nel linguaggio assicurativo, come quella “copertura che opera a fronte di eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna che producono lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea”. La questione fondamentale è

351 Cass., 4 maggio 2005, n. 9284, cit.

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quella di individuare quando un determinato infortunio patito dall’assicurato possa essere ascritto fra gli eventi ricompresi nel rischio oggetto dell’assicurazione.

Vediamo allora come si delinea in concreto detta copertura assicurativa, assumendo a titolo esemplificativo la polizza stipulata fra L’A.M.S.T. e la compagnia assicuratrice in Trentino. L’assicurazione in esame opera per gli infortuni che gli assicurati subiscano nell’esercizio dell’attività di maestro di sci, nonché per gli infortuni derivanti dall’attività sciatoria compiuta per insegnamento o per diletto, indipendentemente da attività professionali dagli stessi esercitate.

Sono in essa ricompresi: a) gli infortuni patiti nel percorso dal luogo di lavoro o dal proprio domicilio alla località di attività sciatoria e viceversa; b) gli infortuni occorsi durante gli spostamenti dove viene esplicata l’attività di maestro, compreso l’uso e la guida di autoveicoli, motoveicoli e mezzi meccanici in genere; c) infortuni patiti nel corso della pratica dello sci fuori pista o sci alpinismo, nell’uso degli impianti di risalita ed, in generale, nella pratica di sci ad alto livello, con esclusione della pratica dello sci estremo e di attività sciatorie che implichino il superamento di pendii superiori ai 55 gradi, salto del trampolino e competizioni agonistiche con punteggio FIS o FISI; d) infortuni attinenti a lesioni muscolari da sforzo o lesioni tendinee sottocutanee, radiologicamente dimostrabili, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni tipo che non abbiano origine traumatica.

La copertura assicurativa non è limitata dunque all’infortunio patito nel periodo temporale della lezione in senso stretto, ma al tempo stesso non coinvolge attività, quali la pratica dello sci estremo, che comporterebbero l’assunzione di un rischio eccessivo per l’assicuratore. Questa attività di delimitazione del rischio connota ogni polizza assicurativa e finisce per incidere sull’entità del premio dovuto dai soggetti assicurati.

L’infortunato ha l’obbligo di dare avviso dell’infortunio, pena la perdita del diritto all’indennità, entro 9 giorni dalla data in cui il sinistro si sia verificato presentando denuncia alla compagnia assicuratrice ovvero all’agente autorizzato. La denuncia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento, e una descrizione dettagliata delle cause che lo determinarono. Le lesioni fisiche devono essere obiettivamente constatabili, così la denuncia deve essere corredata da un certificato medico, con la precisazione per cui l’assicurato si impegnerà a far pervenire tutte le documentazioni mediche successive.

La copertura assicurativa ha efficacia dalle ore 24 del giorno in cui l’associato maestro di sci è stato regolarmente iscritto presso l’associazione contraente, la quale si impegna quotidianamente a tenere aggiornato l’elenco degli iscritti e a consentire alla compagnia assicuratrice di verificare in ogni momento il numero e la regolarità di iscrizione degli associati.

Se l’assicurato abbia già in corso con la stessa compagnia assicuratrice altre assicurazioni per il medesimo rischio, le condizioni particolari di polizza fissano una somma massima indennizzabile. Se, invece, per il medesimo rischio sono state contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, la disciplina applicabile è quella prevista all’art. 1910 c.c. (c.d. assicurazione plurima). L’associazione contraente viene

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esonerata dall’obbligo di dichiarare la presenza di eventuali coperture infortuni individuali che gli assicurati abbiano stipulato o stipulassero per proprio conto.

In caso di assicurazione plurima l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore, per cui, laddove ometta questo avviso, perde il diritto all’indennità, se l’omissione sia dolosa. Qualora il sinistro si verifichi, l’assicurato dovrà adempiere all’obbligo di avviso del sinistro rispetto ad ognuno dei diversi assicuratori, indicandone a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può pretendere l’indennizzo presso ciascun assicuratore, ma le somme nel complesso riscosse non possono superare l’ammontare del danno effettivamente patito (in conformità al principio indennitario). L’assicuratore che ha corrisposto l’indennizzo ha diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti (art. 1910, c. 4, c.c.). Le disposizioni dell’art. 1910 c.c. sono derogabili anche in senso sfavorevole all’assicurato, in quanto non rientrano nella previsione dell’art. 1932 c.c. (norma che ammette la derogabilità esclusivamente a vantaggio dell’assicurato per determinate norme codicistiche). Ecco allora che sarebbe legittima una polizza infortuni che preveda la perdita del diritto all’indennizzo nel caso di omissione colposa dell’avviso della presenza di altre assicurazioni presso altri assicuratori per il medesimo rischio352.

L’associazione contraente è tenuta a consegnare a ciascun assicurato copia delle condizioni generali di assicurazione, ed è obbligata a comunicare agli assicurati eventuali modifiche alle condizioni di polizza. Tradizionalmente la diversità fra la figura del contraente e quella dell’assicurato implicava nelle polizze collettive l’estraneità dell’assicurato in tutta una serie di vicende negoziali, soprattutto relative alla fase pre- contrattuale.

L’art. 56 del Reg. Isvap 5/2006 ha, tuttavia, precisato che “con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli artt. 48, 49 c. 2, lett. b, e 51 si applicano anche nei loro confronti, oltre che del contraente”.

La tutela a favore degli assicurati consiste nell’evitare i conflitti di interesse (art. 48), nella consegna ad opera del contraente della documentazione precontrattuale e contrattuale (art. 49, c. 2, lett. b) e nel fornire l’informativa, in italiano o in altra lingua concordata, in modo corretto, esauriente e comprensibile, su supporto cartaceo o altro supporto durevole e accessibile (art. 51).